Lotteria degli scontrini: Si parte!

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Con il provvedimento congiunto del 29 gennaio l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate hanno definito le regole per il funzionamento della Lotteria e ne hanno fissato la partenza per il 1 Febbraio.

Gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici, potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alle estrazioni che avverranno periodicamente; la prima l’11 marzo 2021.

La lotteria nazionale degli scontrini è il concorso gratuito che permette di partecipare all’estrazione a sorte di premi in denaro mediante l’acquisto di beni o servizi effettuati esclusivamente con pagamento elettronico presso gli esercenti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Ai fini della partecipazione alla lotteria il consumatore esibisce all’esercente, al momento dell’acquisto, il proprio codice lotteria (alfanumerico, composto da 8 caratteri, che viene associato al codice fiscale del consumatore) senza obbligo alcuno di identificazione.

Tale codice identificativo è generato utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione nell’area pubblica “www.lotteriadegliscontrini.gov”.

Spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.
Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

 

Per partecipare alla Lotteria, è indispensabile:

  • Verificare che la cassa sia collegata alla rete (Internet)
  • La cassa deve essere aggiornata e programmata alla nuova funzionalità “Lotteria”
  • Consigliato: configurare e collegare un lettore di codici a barre.

Dal 1 gennaio 2021, tutti i sistemi di cassa Olivetti sono già aggiornati e pronti per la gestione della Lotteria degli Scontrini ed i nuovi Tracciati dei corrispettivi XML 7.

Comunicato stampa dell’agenzia delle entrate

Lotteria degli Scontrini:
cos’è e come funziona

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Fattura Elettronica: tipo documento e natura IVA

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Relativamente alla Fatturazione Elettronica, dal 01/01/2021 sono state introdotte nuove codifiche inerenti il Tipo Documento. Infatti, a seconda della tipologia documento che l’operatore dovrà utilizzare (fattura differita, fattura accompagnatoria, fattura immediata, di acconto ecc…) Mago sarà in grado di indicare il codice “Tipo Documento” da assegnare; l’impostazione è disponibile all’interno dei documenti, nella tile “Altri Dati”. 

Il dato sarà riproposto in automatico dal gestionale in base alla tipologia di documento che si sta emettendo.

Tale informazione, quindi, non deve essere associata al Modello Contabile legato alla fattura ma sarà direttamente riproposta in automatico da Mago.

Per la Fatturazione Elettronica sono state inoltre introdotte nuove codifiche inerenti la Natura IVA all’interno dei codici IVA con aliquota uguale a 0.

Definire queste informazioni è semplicissimo: basta selezionare la funzione “Codici IVA” disponibile nella tile Amministrazione | menu Tabelle

Nella tile Comunicazioni Digitali, selezionare il codice IVA sul quale definire la Natura

Per avere un database adeguato è necessario che Mago4 sia aggiornato, come minimo, alla versione 2.6.3 con le patch MDC e ESP specifiche.

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Lotteria degli scontrini: è obbligatoria? Facciamo chiarezza

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Lotteria degli scontrini obbligatoria per l’esercente o no? Non ci sono sanzioni in caso di rifiuto di acquisizione del codice per partecipare alle estrazioni, ma c’è la possibilità di segnalazione da parte del cliente. È invece obbligatorio l’aggiornamento dei registratori di cassa, anche quelli già abilitati all’invio dei corrispettivi, al nuovo tracciato e alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, in vigore dal 1° gennaio 2021.

Dopo l’avvio della fase di richiesta del codice da parte dei consumatori, i negozianti si interrogano sulla possibilità di non aderire alla Lotteria degli Scontrini, il cui avvio è previsto dal 1° gennaio 2021.

La lotteria degli scontrini non piace agli esercenti, ed il motivo è che l’avvio del gioco a premi di Stato, affianca alla promessa di premi in denaro di importo consistente, la necessità di adeguare i registratori di cassa già in uso, anche quelli già abilitati alla trasmissione dei corrispettivi telematici; un adeguamento che non è gratuito, ma che comporta – in un periodo già pesante sul fronte economico – l’obbligo di sostenere nuovi costi per restare al passo con gli sviluppi del sistema fiscale.

Va altresì detto che registrare e trasmettere il codice lotteria del cliente non è obbligatorio per l’esercente e l’omissione non è sanzionata, nonostante il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 aveva inizialmente previsto una sanzione da 100 a 500 euro per l’esercente che avesse rifiutato di acquisire il codice del cliente ed omesso di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della cessione o prestazione.

Una misura punitiva cancellata in sede di conversione del decreto, e sostituita dalla facoltà di delazione da parte del cliente, il quale potrà comunicare la circostanza all’Agenzia delle Entrate, tramite una sezione dedicata del portale Lotteria. La segnalazione finirà nel calderone delle informazioni utilizzate sia dalla Guardia di Finanza che dall’Agenzia delle Entrate per la messa a punto delle attività di analisi del rischio evasione.

Chiarito che non sono previste sanzioni in caso di mancata acquisizione del codice lotteria, resta in capo all’esercente l’obbligo di adeguamento dei registratori di cassa in uso, non solo quelli non ancora aggiornati alla memorizzazione e all’invio telematico dei corrispettivi, ma anche quelli già pronti all’avvio a pieno regime dello scontrino elettronico.

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Lotteria degli Scontrini: cos’è e come funziona

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Dopo anni di proroghe, dal 1° gennaio 2021 debutterà ufficialmente la lotteria degli scontrini. A confermarlo è il Premier Conte, che punta sul Piano Cashless per il contrasto all’evasione fiscale.

Cos’è, come funziona e quali sono i premi in palio?

Si tratta di una vera e propria lotteria basata sui codici trovati sugli scontrini e fa parte della manovra contro l’evasione fiscale introdotta dal Governo per incentivare i clienti a richiedere l’emissione dello scontrino fiscale per ogni acquisto. Un incentivo è previsto anche per gli esercenti, per i quali saranno previste specifiche estrazioni.

Sono previsti due tipi di estrazioni legata agli scontrini: mensile ed annuale.

Estrazione mensile: Ogni volta che viene emesso uno scontrino, il negoziante lo registra insieme al codice lotteria che ogni consumatore potrà generare sul cosiddetto “portale della lotteria” sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il codice, gli estremi dello scontrino e tutti i dati relativi alla vendita (data, pagamento, ammontare del corrispettivo) saranno poi trasmessi dai commercianti all’Agenzia delle Entrate. Il cliente vincitore, eletto ogni mese, riceverà il premio per lo scontrino fortunato. Ma non sarà l’unico a beneficiarne, infatti anche il negoziante verrà premiato per aver emesso lo scontrino fortunato.

Estrazione annuale: è prevista un’estrazione annuale da 5 milioni di euro. Al termine dell’anno verranno estratte delle categorie di spesa che potranno essere detratte dalle tasse. Queste categorie fanno parte di beni o servizi di uso comune, come possono essere le spese idrauliche o le spese di cartoleria.

In favore degli esercenti, la lotteria prevede l’estrazione di fine anno di un premio pari ad 1 milione di euro e quelle mensili per una somma pari a 20.000 euro. Nel caso di vincita da parte del consumatore sarà attribuito un premio anche all’esercente.

La lotteria degli scontrini sarà a partecipazione facoltativa: solo chi comunicherà il codice al commerciante concorrerà alle estrazioni.

Potranno partecipare alla lotteria degli scontrini tutte le persone che abbiano compiuto il 18 anno di età residenti in Italia che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

L’obiettivo finale è quello di contrastare l’evasione fiscale, invogliando i contribuenti a richiedere il rilascio di scontrini e ricevute. Un incentivo è previsto anche per gli esercenti, per i quali saranno previste specifiche estrazioni.

Per partecipare serve il “codice lotteria”

L’articolo 141 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio) ha modificato la data di avvio della lotteria degli scontrini, spostandola dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021.

Come anticipato, il consumatore che intende partecipare alla lotteria dovrà rilasciare all’esercente il proprio codice lotteria, da richiedere accedendo al sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/codice-lotteria.

Non bisognerà fornire il codice fiscale, come precedentemente si pensava, ma il codice lotteria, che ogni consumatore dovrà generare sul cosiddetto “portale della lotteria” sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La richiesta del codice alfanumerico sarà possibile anche da parte di chi non è in possesso di credenziali per l’accesso ai servizi online del Fisco. Il portale lotteria prevede un’area pubblica per il rilascio.

Bisognerà invece avere le credenziali SPID, Fisconline o CNS per poter accedere all’area riservata del Portale Lotteria, mediante il quale consultare i propri biglietti virtuali e controllare le vincite.

 

Una riflessione sulla lotteria scontrini

Con questa nuova legge, lo Stato intende combattere l’evasione in maniera originale e innovativa.

La fattura elettronica, lo scontrino elettronico e la lotteria vogliono essere il modo migliore per diminuire l’evasione, incentivando tutti a registrare sempre le spese e le vendite e allo stesso tempo aumentando la tracciabilità del denaro.

A parte i lati positivi, le piccole imprese dovranno adeguarsi ai tanti cambiamenti e utilizzare i servizi di un sistema gestionale o di un programma di fatturazione, che prima non era richiesto.

Col tempo le fatture e gli scontrini elettronici assieme ai programmi di fatturazione diventeranno la norma e non saranno più un peso, allo stesso tempo l’evasione fiscale dovrebbe diminuire rimettendo in gioco l’economia italiana.

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Fattura Elettronica: il nuovo tracciato XML

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Il 1 ottobre Microarea renderà disponibile il nuovo formato XML (ver. 1.6.1) usato per inviare le fatture elettroniche allo SdI.

Il tracciato diventerà obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2021.

Le modifiche riguardano prevalentemente i codici Natura e Tipo Documento:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale
  • TD01 Fattura
  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
  • TD21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

L’adeguamento alle variazioni dei tracciati XML è stato reso disponibile già per  l’attuale versione 2.6.3 di Mago4.
Quindi, chi non potrà migrare alla versione 3.0, per incompatibilità dei Sistemi Operativi Windows 7 per i client e Windows Server 2008 R2 per i server, possono richiedere un intervento tecnico per l’installazione della patch rilasciata da Microarea.

Come sempre, la richiesta dovrà essere fatta scrivendo a sviluppo@mediacentercube.it

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Registratore Telematico: trasmissione entro 12 giorni

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Con un’interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze della Camera, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in assenza di connessione a Internet si dovrà comunque comunicare la chiusura fiscale entro 12 giorni. 

La trasmissione telematica dei corrispettivi avviene automaticamente con la prima connessione utile alla rete. Fondamentale, però, rispettare la scadenza dei 12 giorni.

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate: la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Maria Cecilia Guerra riporta i chiarimenti durante l’interrogazione a risposta immediata del 30 gennaio in Commissione Finanze della Camera.

A offrire lo spunto per fare luce sulla questione della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi quando il registratore telematico è senza internet è la deputata Sandra Savino la quale, durante l’interrogazione parlamentare del 30 gennaio 2020, ha portato all’attenzione del governo la gestione dello scontrino elettronico e della chiusura di cassa nella fascia oraria critica che va dalle 22 alle 24.

Riportando i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, la sottosegretaria al MEF Maria Cecilia Guerra chiarisce che l’orario di chiusura non è rilevante e ripercorre le regole da seguire nel caso di un registratore telematico senza internet.

“Dalle 3 alle 5 del mattino lo stesso sistema dell’Agenzia delle Entrate potrebbe risultare indisponibile a ricevere il file dei corrispettivi. Questa limitazione tuttavia non ha alcun effetto per l’esercente in quanto è il RT che al momento della chiusura di cassa elabora e sigilla il file da trasmette e se già collegato alla rete internet inizia a effettuare più tentativi di invio del file da quel momento fino a che il sistema dell’Agenzia delle Entrate acquisisce il file”.

Per essere in regola con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi non è necessario essere connessi alla rete:

“Il registratore telematico può operare la memorizzazione dei dati dei corrispettivi e la conseguente emissione del documento commerciale così come la chiusura di cassa anche offline”.

Cosa accade in questi casi?

“In questa ultima ipotesi il registratore telematico predispone in automatico il file dei corrispettivi giornalieri sigillando elettronicamente il file, garantendone quindi sicurezza e inalterabilità, e nel momento in cui l’apparecchio sarà connesso a internet provvederà automaticamente a inviare lo stesso file ai server dell’Agenzia delle Entrate”.

Quando si usa un registratore telematico senza internet non serve, successivamente, intervenire con specifici accorgimenti: tutte le operazioni necessarie alla trasmissione telematica dei corrispettivi vengono eseguite dall’apparecchio in modo automatico, senza necessità di intervento dell’esercente.

Registratore telematico senza internet senza impedimenti, ma attenzione alla scadenza dei 12 giorni

In altre parole, per lo scontrino elettronico la connessione a internet serve, ma non è fondamentale. O almeno non sempre. Bisogna fare attenzione, infatti, a rispettare in ogni caso la scadenza dei 12 giorni per l’invio dei corrispettivi telematici:

“È necessario che il file arrivi all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dalla chiusura di cassa ed è importante che il RT si connetta almeno una volta ogni 12 giorni per effettuare l’invio del file”.

L’esercente o un suo delegato potranno verificare in qualsiasi momento anche sul portale dell’Agenzia delle Entrate la ricevuta dell’avvenuta trasmissione del file.

Se nell’arco dei 12 giorni il Registratore Telematico non si connette a internet è possibile, ma soprattutto necessario, procedere in un altro modo:

  • effettuare il salvataggio dei file con i corrispettivi elaborato e sigillato dal registratore al momento della chiusura di cassa su memoria esterna, come ad esempio una penna USB;
  • utilizzare un PC o un altro strumento con connessione internet;
  • accedere al portale Fatture e Corrispettivi;
  • caricare il file sul sistema dell’Agenzia delle Entrate.

L’operazione può essere effettuata sia dall’esercente in prima persona che dal suo intermediario delegato.

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