FAQ

 

B2B

CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI DALLA NORMATIVA?

le Aziende: ogni società che vende beni o presta servizi ha l’obbligo di emettere fatture elettroniche e di trasmetterle attraverso il Sistema d’Interscambio (SdI);

  • le Pubbliche Amministrazioni
  • i Professionisti e le Associazioni di categoria: possono offrire alle proprie aziende clienti un servizio di fatturazione elettronica “in conto terzi”.

QUAL E' IL CODICE UNIVOCO CHE DEVO COMUNICARE AI MIEI FORNITORI?

Il codice SUBM70N è il codice univoco per tutti i clienti che sottoscrivono il servizio di fatturazione elettronica di Zucchetti e permetterà loro di gestire e ricevere all’interno del Digital Hub tutte le fatture attive e passive; è questo quindi il codice da comunicare ai tuoi fornitori.

COME DEVO COMPORTARMI SE EMETTO FATTURA AD UN SOGGETTO PRIVATO CHE NON HA IL PC?

La fattura sarà emessa COMUNQUE in modalità elettronica ed inviata all’ADE e finirà sul cassetto fiscale del privato. Al privato dovrò però rilasciare una copia cartacea come “foglio giustificativo”.

DOVE VIENE INVIATA LA FATTURA ELETTRONICA AL CLIENTE FINALE?

Dipende:

Se il cliente finale ha richiesto un codice destinatario la fattura elettronica viene veicolata nel canale che ha registrato presso il SdI.

Se non ha richiesto nessun codice destinatario riceverà la fattura elettronica sulla PEC.

TIPOLOGIE CLIENTI E CODICI DESTINATARIO

Il cliente soggetto Iva si è registrato al SdI o si avvale di strumenti come il Digital Hub
In questo caso l’acquirente non dovrà comunicare al fornitore il proprio codice destinatario

Il cliente soggetto Iva non si è registrato al SdI
In questo caso l’acquirente dovrà comunicare l’indirizzo PEC al fornitore. (Il codice destinatario sarà “0000000”)

Cliente in regime forfettario, produttore agricolo, consumatore finale (senza pec)
In questo caso il soggetto trasmittente, inserirà il solo codice convenzionale “0000000” + Piva o C.Fiscale

Il cliente è un soggetto straniero
Si effettuerà la comunicazione dei dati delle fatture emesse (spesometro) trasmettendo al SdI le fatture elettroniche entro il mese successivo all’emissione delle fattura, inserendo il codice convenzionale “XXXXXXX”

Cliente soggetto Iva con canale di ricezione non attivo o non funzionante
In questo caso il SdI renderà  disponibile la fattura elettronica all’acquirente nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, e comunicherà tale informazione al soggetto trasmittente affinché il fornitore comunichi all’acquirente, tramite strumenti diversi dal SdI, che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate

IN CASO DI SCARTO DELLA FATTURA ELETTRONICA DALLO SDI, COME SI PUO' RIMEDIARE?

Se la fattura elettronica viene respinta dal Sistema di Interscambio Sdi, il Sistema invia un messaggio di “scarto” entro cinque giorni dall’invio. A quel punto, la fattura si considera non emessa e l’emittente può: procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, a un nuovo invio della fattura, con medesimo numero e data; oppure (se la prima soluzione non fosse possibile) emettere un documento con nuovo numero e data “per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna (senza trasmissione a SdI) onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta”. Per non incorrere in possibili errori nelle liquidazioni periodiche Iva, è consigliabile trasmettere la fattura al Sistema Sdi 5 giorni prima della fine del mese o del trimestre.

COSA ACCADE QUANDO IL SDI NON RIESCE A RECAPITARE LA FATTURA AL DESTINATARIO?

Nel caso in cui il recapito non fosse possibile per cause tecniche non imputabile allo SDI (esempio, casella PEC del destinatario piena o non attiva), quest’ultimo rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Ade, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.

Il cedente è, in tal caso, tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario, per vie diverse dal SDI, che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata dell’Ade.

Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia non elettronica (PDF) della fattura.

COSA SIGNIFICA "MANCATA CONSEGNA"?

Significa che la fattura emessa è corretta, ma SDI non è riuscito a consegnarla al cessionario, per esempio a causa della casella PEC piena. Pertanto il cessionario troverà la sua fattura all’interno del cassetto fiscale.

SE UNA FATTURA NON VIENE CONSEGNATA PER PEC ERRATA, CHE FINE FA?

Una fattura scartata dal SDI è formalmente una fattura non emessa.

SE IL MIO CLIENTE NON HA NE' LA PEC NE' IL CODICE DESTINATARIO, COME DEVO COMPORTARMI?

Se il cliente non comunica alcun indirizzo telematico (ovvero è un consumatore finale oppure un operatore in regime di vantaggio o forfettario), sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000”.

E' POSSIBILE MODIFICARE UNA FATTURA GIA' INVIATA?

Si su Mago, ma soltanto in caso di scarto dallo SDI.

IL FILE XML CONTIENE DETTAGLI RELATIVI AGLI ARTICOLI ACQUISTATI, QUANTITA', PREZZI E SCONTISTICA?

Nel tracciato ministeriale è obbligatorio inserire per ogni riga, di merce o servizio, la descrizione che viene compilata a partire dal campo descrizione in griglia del documento. Il prezzo totale e il prezzo unitario sono obbligatori, mentre la quantità e la scontistica sono opzionali. Tutti questi valori sono letti dalla griglia del documento, ma si ricorda che l’AdE valida il file facendo dei controlli di congruenza anche sulle singole righe. Mago in alcuni casi effettua le necessarie approssimazioni per superare il controllo dello SDI.

LA NOTA DI CREDITO VIENE SPEDITA NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA?

LE RICEVUTE FISCALI ANDRANNO INVIATE ALL'AGENZIA ENTRATE?

Le ricevute fiscali non sono coinvolte in questo processo.

OLTRE ALLA PEC ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE CI SI PUO' DOTARE DI UNA PEC DA DESTINARE ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA?

Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più “indirizzi telematici”, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata – www.inipec.gov.it).
Peraltro, l’utizzo di una PEC risulta assolutamente inutile se si è dotati del codice univoco che (lo ricordiamo) nel caso ci si sia dotati del servizio Digital Hub di Zucchetti, è SUBM70N.

LE AUTOFATTURE EMESSE PER OMAGGI, RIENTRANO NELLA FATTISPECIE DELL'OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio.

LE FATTURE EMESSE PER I PASSAGGI INTERNI, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DECRETO IVA, SEGUONO LE VIE ORDINARIE E DEVONO QUINDI ESSERE INVIATE ALLO SDI?

Si, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

IL CLIENTE SENZA PARTITA IVA PUO' PRETENDERE COMUNQUE DI RICEVERE LA FATTURA IN FORMATO CARTACEO O IN PDF?

Come stabilito dall’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

SE UN CLIENTE SENZA PARTITA IVA FORNISCE UNA PEC, GLI SI DEVE INVIARE A QUELL'INDIRIZZO LA FATTURA ELETTRONICA OPPURE E' TENUTO A SCARICARLA DALLO SDI?

Tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

COME SI ESPONE IN FATTURA IL CONTRIBUTO ENASARCO DELL’AGENTE DI COMMERCIO E DEI RAPPRESENTANTI?

Il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una “Cassa previdenziale” (che usualmente concorre alla determinazione dell’imponibile cui applicare l’IVA), ma la sua gestione è similare a quella di una ritenuta.

Attualmente, per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco “AltriDatiGestionali” con il seguente dettaglio:
– 2.2.1.16.1 <TipoDato> = CASSA-PREV
– 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga) e il relativo codice TC07 presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18
– 2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero> importo del contributo
– 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> il dato può non essere valorizzato

E’ giusto evidenziare che i suggerimenti sopra formulati possono valere anche per altre tipologie di contributi che hanno una gestione similare a quella del contributo ENASARCO.

DA QUANDO DECORRE L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA?

Dal 31 marzo 2015 la fatturazione elettronica verso la PA è obbligatoria verso tutte le pubbliche amministrazioni.

Dal 01 gennaio 2019 la fatturazione elettronica è obbligatoria verso tutti.

COSA DEVO COMUNICARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE?

Una volta sottoscritto il servizio Zucchetti Digital Hub il codice destinatario da comunicare è il SUBM70N.

COME FACCIO A RICONOSCERE CHE IL CODICE DESTINATARIO E' RELATIVO AL B2B?

Mentre Per la PA si ha un codice univoco di 6 cifre per ogni ufficio, il codice destinatario per la B2B è costituito da 7 cifre. In Mago si ha la possibilità di effettuare la ricerca del CUU (codice univoco ufficio) tramite il sito ufficiale Indice PA (https://www.indicepa.gov.it/documentale/n-ricerca-avanzata.php#R4 ).

COME COMPORTARSI CON I PRIVATI CHE NON HANNO PARTITA IVA

Si emetterà comunque la fattura ma indicando il codice fiscale.

IL MIO CLIENTE VUOLE LE FATTURE ELETTRONICHE VIA PEC MA NON RICORDA QUESTO DATO

Si può procedere in autonomia consultando il sito http://www.inipec.gov.it/cerca-pec

SE IL MIO CLIENTE VUOLE LA RICEZIONE VIA PEC, E' NECESSARIO IL CODICE DESTINATARIO?

No, è necessario selezionare sull’anagrafica del cliente, nella scheda Comunicazioni Digitali, che il canale scelto è PEC.

QUALI SONO LE TEMPISTICHE DI TRASMISSIONE E DEI CONTROLLI DELLA FATTURA EMESSA DA PARTE DELLO SDI?

Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SDI effettua i controlli formali sul documento inviato in un arco temporale che può variare dal pochi minuti a 5 giorni.

In caso di mancato superamento dei controlli viene inviata una «ricevuta di scarto» al soggetto trasmittente (per i clienti Zucchetti sul digital hub)
La fattura elettronica scartata dal SDI si considera NON emessa.

IN CASO DI SCARTO DELLA FATTURA ELETTRONICA DALLO SDI, BISOGNA INVIARE UNA NOTA DI VARIAZIONE?

NO.
Il provvedimento del 30/04/2018 (Prot. n. 89757/2018 dell’Ade) al punto 6.3 prevede che “nel caso in cui il cedente prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto la ricevuta di scarto, di cui al punto 2.4, viene effettuato -se necessario- una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione allo SDI”

COSA SUCCEDE SE NON ACQUISTO IL SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE AUTOMATICA ?

Documento informatico e validità della firma digitale

Mediante una corretta e regolare apposizione della firma digitale si conferisce al documento informatico una differente efficacia:

  • il documento informatico non firmato ricade nell’ambito della disciplina di cui all’art. 2712 cc (prova documentale delle riproduzioni informatiche), il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità;
  • il documento informatico firmato ricade, invece, nella disciplina della scrittura privata e è dotato dell’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c., tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità sicurezza, integrità e immodificabilità.

La firma digitale propria, garantisce alla fattura quindi caratteristiche di integrità, autenticità ed immodificabilità.

Tenuto conto di tutto questo, e considerato che resta obbligatorio firmare elettronicamente Fatture B2G, Spesometro e Liquidazioni Iva, sono chiari i vantaggi di firmare elettronicamente le fatture B2B e B2C

INSIEME ALLA FATTURA ELETTRONICA XML DOBBIAMO INVIARE ALLEGATI COME, AD ESEMPIO, IL PDF DELLA FATTURA?

Chi lo vorrà potrà inviare insieme alla fattura elettronica XML degli allegati, come il PDF del documento o altro. Ricordiamo che gli allegati non vengono controllati dall’AdE e che non hanno nessun valoro fiscale.

COME VENGONO TRATTATI I CLIENTI ESTERI (EU ED EXTRA EU) PER CIO' CHE RIGUARDA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA?

Dal 1 Gennaio 2018 la normativa richiede l’invio di fatture elettroniche per tutti i soggetti IVA che operano sul territorio italiano, pertanto non è obbligatorio inviare fatture elettroniche a clienti esteri. Tuttavia si può scegliere di inviare le fatture elettroniche anche verso i clienti esteri, configurando il codice destinatario con la stringa “XXXXXXX” e configurando la partita IVA in anagrafica cliente con una stringa qualunque e/o fittizia. Questo invio riguarda solo i dati fattura e lo SDI non effettua nessuna consegna del documento.

UNA FATTURA SCARTATA DALLO SDI PUO' ESSERE CONSERVATA?

Non ha nessun senso conservare una fattura che formalmente non è stata emessa.

SE UNA FATTURA VIENE CONSEGNATA NEL CASSETTO FISCALE (PER MANCATA CONSEGNA O PERCHÉ INDIRIZZATA A CLIENTE PRIVATO CON SOLO CODICE FISCALE), DOVE SARÀ POSSIBILE REPERIRLA? DOVRÒ/POTRÒ RIMANDARLA?

La troverà sicuramente del cassetto fiscale e non c’è bisogno di rimandarla. Attenzione! L’emissione della fattura elettronica non è condizionata dalla consegna su cassetto fiscale. Ad oggi la normativa prevede che il cedente, ovvero colui che emette la fattura, debba avvisare il cliente della presenza della fattura all’interno del suo cassetto fiscale. Consigliamo di anticipare la fattura in PDF via mail al cliente, ricordando però che il PDF non ha nessun valore fiscale.

PER LA REGISTRAZIONE DA PARTE DEL RICEVENTE FARÀ FEDE LA DATA DI APERTURA DEL DOCUMENTO O LA DATA DI SPEDIZIONE DELLO STESSO?

Se la consegna avviene tramite PEC o codice destinatario fa fede la data di consegna, che potrebbe non coincidere con la data di emissione, se invece la consegna avviene nel cassetto fiscale fa fede la data di presa visione.

CON QUALI TEMPISTICHE L’ADE INVIA LA FATTURA ELETTRONICA AL CESSIONARIO?

Nella norma SDI può consegnare la fattura elettronica in pochi minuti, tuttavia potrebbe impiegare fino a un massimo di 5 giorni, dalla ricezione del documento alla effettiva consegna.

SE UN MIO CLIENTE CONTESTA LA FATTURA PER ERRORE DI PREZZO O/E TIPO DI MERCE, UNA VOLTA INVIATA LA FATTURA FIRMATA È PIÙ SOSTITUIBILE, O DEVE ESSERE STORNATA CON NOTA DI CREDITO E SUCCESSIVA MODIFICA?

Nel caso di fattura già emessa e consegnata al cliente da SDI si potrà stornarla emettendo una nota di credito successiva.

SE UN PRIVATO NECESSITA DI FATTURA (PER SGRAVI FISCALI ECC..) È OBBLIGATO AD AVERE UNA PEC?

No. Riceverà la fattura nel cassetto fiscale e chi emetterà la fattura dovrà inserire il codice fiscale e consegnare copia cartacea o via mail del fincato del documento.

COME MI DEVO COMPORTARE SE IL FORNITORE MI MANDA UNA FATTURA SBAGLIATA? LA RESPINGO O DEVO REGISTRARLA PER FORZA E POI RICHIEDERE UNA NOTA DI CREDITO?

Nella fatturazione B2B non esiste la possibilità di respingere una fattura come avviene per la PA; devo obbligatoriamente registrarla e successivamente richiedere una nota di credito al mio fornitore.

SE NEL SITO DELL'ADE INSERISCO UNA PEC DIVERSA DA QUELLA COMUNICATA AL MIO FORNITORE, A QUALE CASELLA PEC ARRIVA LA FATTURA?

Il provvedimento del 30 aprile dice: “In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all’indirizzo telematico registrato”. Pertanto la fattura dovrebbe essere recapitata all’indirizzo comunicato all’AdE.

QUAL E' IL CORRETTO TERMINE DI REGISTRAZIONE DI UNA FATTURA ELETTRONICA RICEVUTA?

– L’articolo 1 DPR 100/1998 prevede che chi riceve la fattura “determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Alla luce di quanto sopra esposto, la e-fattura deve essere registrata prima della liquidazione (come richiesto dalla normativa) e portata in detrazione nella liquidazione del mese successivo.

In un esempio, quindi, dal 01/01/2019 è corretto operare nel modo seguente per registrare una fattura elettronica di acquisto:

– fattura d’acquisto n. 3 del 31/03/2019 ricevuta tramite SDI il 06/04/2019.

– registrata in contabilità/iva con data registrazione 31/03/2019 (dando evidenza che la fattura è stata ricevuta in data 06/04/2019, se necessario, sul registro iva e/o contabilità).

– l’Iva è detratta nella liquidazione del mese di marzo quindi dall’iva che sarà versata il 16/04/2019

– la fattura andrà come competenza per la contabilità nel mese di marzo 2019.

F.A.Q. B2B

Questa sezione contiene domande e risposte sulla Fatturazione Elettronica B2B

F.A.Q. Mago

Questa sezione contiene domande e risposte sulla Fatturazione Elettronica con Mago

F.A.Q. DH

Questa sezione contiene domande e risposte sulla Fatturazione Elettronica con il Digital Hub

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