La L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione – entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale – dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI
Oltre ad Associazioni, Onlus, Fondazioni e cooperative sociali, i soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono inoltre obbligati, ancorché non iscritti al registro delle imprese i “piccoli imprenditori” di cui all’art. 2083 del Codice civile quali gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Sono esclusi i liberi professionisti.
COVID 19 – GLI AIUTI RICEVUTI DALLE IMPRESE
Nel corso del 2020 sono stati erogati, sotto diverse forme, contributi, sovvenzioni e aiuti: contributi a fondo perduto, garanzie a copertura di mutui, crediti d’imposta ecc. dallo Stato, dalle Agenzie fiscali, dalle Regioni, dalle CCIAA e dai Comuni.
Tali aiuti, ricompresi tra quelli che devono essere pubblicati sul sito internet aziendale., sono stati percepiti dalla MediaCentercube nelle forme e modalità esposte nella tabella di seguito dettagliata.
CONTRIBUTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€.
Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti sono complessivamente soggetti all’obbligo pubblicitario.
Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000€, tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).
Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2020:
- aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2020;
- aiuti e contributi concessi / incassati nel 2020.
Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2020) ma non erogato (nel 2020, in quanto incassato nel 2021 …), non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2021, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Gli aiuti interessati dalla pubblicazione sono quelli ricevuti dallo Stato; Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni; Università; Istituti autonomi case popolari; CCIAA e loro associazioni; Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali; Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale; Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Agenzie fiscali; Società a controllo pubblico.
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.