Fatturazione Elettronica: Proroga Esterometro 2022

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Il Decreto Fiscale 2022 (D.L. n. 146/2021) rinvia al 1 luglio 2022 l’obbligo per i contribuenti soggetti a fatturazione elettronica di inviare a SdI, sotto forma di fatture XML, i dati delle fatture emesse verso soggetti esteri e delle fatture relative gli acquisti dall’estero, posticipando quindi la data di abolizione del c.d. “Esterometro”.

In precedenza la Legge di bilancio 178 /2020 (legge di Bilancio 2021), aveva fissato tale obbligo a partire dal 1 gennaio 2022.

La possibilità di utilizzare i tipi documento TD01; TD17; TD18; TD19 per comunicare i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti rimane comunque facoltativa.

Per coloro che hanno già provveduto all’adeguamento dei propri sistemi e flussi di fatturazione si tratta quindi, già da ora, di una soluzione alternativa alla trasmissione dei dati per via telematica all’Agenzia delle Entrate da eseguire nelle consuete modalità, utilizzando cioè l’apposito tracciato XML (Esterometro), con periodicità trimestrale.

Ricordiamo che non è invece necessaria la trasmissione dei dati relativi alle operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Fino al al 30 giugno 2022 vi sono quindi due modalità alternative per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere:

1) Esterometro:

predisposizione e invio telematico di un file contenente i dati delle operazioni, attive e passive, effettuate nel trimestre di riferimento.

2) Sistema di Interscambio:

Per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, emissione di una e-fattura valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.
Per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, la generazione di una e-fattura di tipo TD17, TD18 o TD19.

Le tempistiche di trasmissione al Sistema di Interscambio sono le seguenti:

Per le fatture attive deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);

Per le fatture passive, invece è effettuata entro il 15mo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti

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