È chiaro che si tratta di adempimento diverso e autonomo rispetto ai modelli Intrastat che continueranno a sopravvivere nell’attuale versione.
Le novità e le criticità del nuovo adempimento.
Scansione temporale: la comunicazione è mensile e in assenza di franchigia per importo
Chiunque ponga in essere una qualsiasi operazione attiva/passiva sarà obbligato alla comunicazione.
Non rientrano nell’obbligo:
- le transazioni tracciate da Bolletta doganale;
- quelle per le quali sia stato emesso un documento che sia transitato nel SdI.
È quindi possibile evitare l’esterometro per le operazioni attive inviando una fattura elettronica, codice XXXXXXX, al SdI e inviare la copia cartacea al cliente estero. Si precisa che adottare il sistema della fattura elettronica vuol dire che la stessa deve seguire tutte le norme che la presiedono in termini di modalità di trasmissione, scarto, conservazione.
Contenuto della comunicazione: il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 indica puntualmente i dati da trasmettere.
Ciò che colpisce è per il ciclo passivo la necessità di indicare sia la data del documento estero che la data di registrazione contabile dello stesso.
Dal confronto delle due possono emergere situazioni di violazioni sia dell’articolo 46 del decreto legge 331/1993 che dell’articolo 6 del decreto legislativo 471/1997.
Al momento non è possibile evitare l’esterometro per il ciclo passivo, in quanto la trasmissione al SdI di autofatture ex art. 17 comma 2 e integrazioni contabili non è effettuabile.
Esterometro, autofattura, reverse charge e integrazione contabile: la digitalizzazione normativa necessita di una riscrittura delle norme
Nonostante l’Agenzia delle Entrate nelle Faq sulla Fattura Elettronica affermi che per l’integrazione contabile nazionale il contribuente possa emettere un documento che per consuetudine viene chiamato “autofattura”, poiché contiene i dati tipici di una fattura e (in particolare) l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione; tale procedura, seppur indicata da alcuni autori come estensibile alle operazioni in oggetto, viene esclusa.
Del resto è di tutta evidenza, che tale procedura non sia percorribile nemmeno sul piano nazionale.
Si tratta di un’evidente stortura del sistema: il documento impropriamente chiamato autofattura, è formato in palese violazione degli articolo 17 comma 2 del dpr 633/1972 e 46 comma 1 del decreto legge numero 331/1993.
L’Agenzia delle Entrate e, purtroppo la maggior parte degli operatori ed interpreti, confonde l’autofattura ex art. 17, l’integrazione contabile da artt. 17 e 46 cit. e l’autofattura da art. 6 D.LGS. 471/1997 e 46 co. 5 DL 331/1993: l’SdI, oggi, è in grado solo di ricevere e contrassegnare correttamente (cod. TD20) le ultime due ipotesi; tutto il resto sono adattamenti che dimostrano come la digitalizzazione normativa necessiti di una riscrittura delle norme.
In tema di ciclo passivo estero, pertanto, i contribuenti dovranno comunicare per ogni operazione la data del documento e la data di registrazione, con l’evidenza della necessità del rispetto delle norme contenute nell’articolo 46 DL 331/1993 per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari e nell’articolo 17 DPR 633/1972 e ss. per quanto riguarda gli acquisti di servizi internazionali.
Acquisti di beni intracomunitari: l’art. 47 co. 1 DL 331/1993 prevede che la fattura di acquisto di beni Intra-UE debba essere integrata (art. 46 co. 1) e annotata distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all’articolo 23 (registro fatture emesse).
Qualora il contribuente non ricevesse la fattura entro il secondo mese successivo quello di effettuazione dell’operazione (quindi consegna/spedizione dei beni), l’art. 46 /5 impone che lo stesso provveda ad emettere autofattura entro il 15 del terzo mese. Tale autofattura deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
Vediamo di chiarire con un esempio: il 30 gennaio il cessionario nazionale riceve della merce, ma non la fattura. Se entro il 31 marzo non giunge la fattura dovrà tra l’1 aprile e il 15 provvedere ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 46 /5. Se il cessionario ricevesse la fattura il 30 marzo dovrà registrare l’integrazione entro il 15 aprile, liquidando la stessa nel mese di marzo. Se la fattura arrivasse il 22 aprile il contribuente avrà già emesso l’autofattura ex art. 46 /5 in quanto il termine era spirato il 31 marzo. Tale termine è perentorio e non ordinario, ed è specularmente contenuto in ambito nazionale nell’art. 6 comma 8 del Decreto Legislativo 471/1997, quindi il ricevimento successivo della fattura non sana il comportamento del contribuente che nel mese di aprile non abbia emesso autofattura.
Di tale comportamento vi è traccia nell’esterometro: a maggio sarà comunicata una fattura datata 30.01.2019 e registrata in data 22 aprile 2019. In questo caso non vi saranno violazioni sanzionabili per errori nell’esterometro, ma sanzioni legate alla mancata emissione dell’autofattura.