Conservazione Digitale: chiarimenti e informazioni utili

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Il servizio di fatturazione elettronica Digital Hub prevede l’invio automatico dei documenti al sistema di conservazione.
A tal fine, NON sono richieste operazioni preliminari, come l’inserimento di specifiche credenziali o la configurazione di altri parametri. In particolare, per i documenti provenienti da Digital Hub non è richiesto il censimento della firma digitale nel sistema di conservazione; se necessaria, infatti, questa sarà già inserita in Digital Hub e apposta precedentemente all’invio dei file al Sistema d’Interscambio.

Per contro, è invece possibile scegliere, in Digital Hub, di escludere l’invio in conservazione per alcune tipologie di documenti/aziende.

Come anticipato in altri comunicati, è attualmente in corso il versamento nel sistema di conservazione dei documenti pregressi di Digital Hub; di conseguenza è possibile che i file in stato “inviati in conservazione” non siano ancora consultabili in quest’ultimo servizio. Si tratta però solo di una questione di tempo necessario per il puntuale allineamento dei due applicativi.

Ad ogni modo, la cancellazione dei documenti da Digital Hub, prevista contrattualmente e già prorogata, avverrà solo previa conferma di acquisizione in conservazione degli stessi.

 

PROCESSO DI CONSERVAZIONE E FINALITÀ

 

Come quello di invio, anche il processo di conservazione avviene in modo completamente automatizzato e all’utente NON è richiesta alcuna azione. Di seguito riportiamo lo schema di sintesi di come avviene la conservazione:

Il sistema, verificato che i documenti rispettino tutti i requisiti necessari, genera un “Pacchetto di Versamento” (PdV) e il relativo Rapporto di Versamento (accettazione) o, in casi eccezionali, di Rifiuto (quest’ultimo è notificato via PEC e la relativa gestione dovrà essere eseguita dall’utente tramite l’apposita funzione “Lavorazione file rifiutati”, presente nell’applicativo).

Successivamente all’accettazione dei documenti (PdV), la procedura genera un “Pacchetto di Archiviazione” (PdA), sul quale è apposta la firma digitale di un delegato di Zucchetti S.p.a. (Responsabile del Servizio di Conservazione) e la marca temporale che determina la conclusione dell’intero processo.

I documenti contenuti in un Pacchetto di Archiviazione si intendono definitivamente conservati e l’utente potrà chiedere al sistema la loro esportazione con valenza opponibile a terzi, tramite quello che la normativa definiscePacchetto di Distribuzione” (omonima voce di menu presente nell’applicativo).

Ricordiamo, infatti, che il sistema di conservazione ha come finalità principale l’esibizione dei documenti tramite Pacchetto di Distribuzione, ad esempio, nei confronti dell’autorità finanziaria, di un notaio o altri pubblici ufficiali. La consultazione giornaliera e operativa dei documenti, tipica di un ufficio amministrativo, è invece demandata ad un software gestionale o ad un sistema documentale (DMS).

 

CREDENZIALI DI ACCESSO e PROCEDURA DI RESET PASSWORD/INOLTRO

L’accesso al portale di conservazione avviene mediante username e password personali, fornite all’attivazione del servizio mediante due distinte email/PEC. Le credenziali vengono trasmesse all’indirizzo indicato nel modulo contrattuale “Incarico per il servizio di conservazione digitale”, sottoscritto dal Responsabile della Conservazione dell’azienda.

Le credenziali sono distinte per ogni azienda, anche a parità di Responsabile della Conservazione. Fanno eccezione gli ambienti di lavoro di associazioni di categoria/studi professionali che prevedono, invece, un’unica credenziale con visibilità completa dei relativi clienti.

Eventuali richieste di reset/inoltro delle credenziali, per ragioni di sicurezza dettate dalla certificazione di qualità ISO:27001 del servizio, potranno essere evase esclusivamente se inviate dall’indirizzo sopra citato (anche in Copia Conoscenza) alla seguente casella dedicata: login.conservazione@zucchetti.it, indicando:
• Oggetto della richiesta: reset password/inoltro credenziali;
• Username (in caso di richiesta reset);
• P.IVA e Codice Fiscale dell’azienda.

Questa procedura è resa consultabile tramite il link “Recupero credenziali” introdotto nella pagina di login dell’applicativo, raggiungibile QUI.

Nel caso in cui l’indirizzo mail dell’incarico fosse obsoleto o errato, la nuova funzione consente anche di scaricarne una versione editabile di tale modulo che dovrà essere ricompilato, firmato ed inviato all’indirizzo info.servizioclienti@zucchetti.it (in Copia Conoscenza a login.conservazione@zucchetti.it).

RECAPITO ASSISTENZA

Per ottenere supporto in merito al sistema di conservazione, La invitiamo a contattarci telefonicamente o via email ai recapiti già in Suo possesso.

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Conservazione Digitale – Termini e Download

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Vogliamo sgomberare il campo da qualsiasi dubbio: gli utenti con servizio di Conservazione Digitale Zucchetti attivo beneficeranno in automatico del salvataggio di tutta la documentazione gestita senza dover effettuare ulteriori operazioni.

Infatti, dal momento in cui è stato attivato l’ambiente di  conservazione (contestuale al Digital Hub o successivo) le fatture verranno ugualmente inviate in modo automatico in conservazione. 

Le fasi (invio da DH, ricezione ed elaborazione in Conservazione Digitale) richiedono tempi diversi dovuti a code di invio e code di ricezione;  nessun timore quindi se vedrà le fatture elettroniche dentro il Digital Hub e non le ritroverà nell’ambiente di Conservazione, perché tutto questo è normale per i motivi appena esposti.
Aggiungiamo che  le code sono giustificate dal fatto che l’Agenzia delle Entrate ha fornito alle software-house con estremo ritardo le notifiche di accettazione;  ci sono quindi delle code XML davvero lunghe da smaltire.

Nessuna preoccupazione quindi perchè la situazione è controllata direttamente da Zucchetti e verrà allineata a breve.

Una piccola almeno quanto importante nota per gli utenti che non hanno acquistato la Conservazione Digitale Zucchetti: dovranno operare, per la salvaguardia dei propri documenti emessi nel 2018, con il download degli stessi entro il 17 aprile 2019.

Zucchetti precisa inoltre che per tutti i documenti presenti in Digital Hub, lo stato di “inviato in conservazione” indica il passaggio degli stessi al Sistema di Conservazione; l’acquisizione e la chiusura del processo saranno effettuati automaticamente entro i termini della normativa vigente. I documenti saranno quindi presenti nel sistema di Conservazione solo al termine del processo.

Ricordiamo che in Digital Hub è possibile escludere dalla conservazione, tramite apposita funzione, le tipologie di documento gestite quali Liquidazione Iva, Cadi, Fatture Attive e Fatture Passive.

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Problematiche connesse ai ritardi nella ricezione di notifiche e fatture passive nell’interscambio con SDI.

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Il recente verificarsi di anomalie nella consegna e nell’aggiornamento di stato delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio risulta essere attribuibile ad un generale rallentamento nel processo di elaborazione delle fatture trasmesse e restituzione dei relativi esiti da parte del Sistema di Interscambio stesso, come già verificatosi in relazione ai file inviati nel periodo compreso fra il giorno 9 e il giorno 15 gennaio 2019.

Il Sistema di interscambio opera in logica asincrona (le elaborazioni con relative risposte non avvengono in tempo reale) rispetto agli invii e questo determina che la trasmissione del file operata da Digital Hub verso SDI non coincida necessariamente con una contestuale presa in carico e lavorazione del file da parte di SDI: sono presenti tempi tecnici sui quali possono crearsi delle normali code di lavorazione che vengono assorbite in funzione del carico sul SDI stesso. Le stesse Regole tecniche contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757 prevedono che “i tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche”.

Sul fatto che la previsione direttoriale indicando 5 giorni valuti correttamente l’effettivo tempo che diviene necessario in determinati momenti di picco è ovviamente elemento da verificare nella pratica reale.

La restituzione degli esiti all’emittente viene ovviamente incisa dalla medesima operatività: le notifiche vengono inviate con tempistiche non coerenti con quanto atteso e, per un numero ridotto di fatture rispetto all’inviato ma comunque significativo, tardano ad arrivare tutt’ora. Per questo motivo è utile sottolineare che dalla non disponibilità dell’esito non necessariamente consegue un non recapito effettivo da parte del Sistema di Interscambio.

Da parte Digital Hub l’invio delle fatture al Sistema di Interscambio avviene con continuità ad intervalli regolari e schedulati e lo stato delle fatture trasmesse viene aggiornato in corrispondenza della ricezione delle notifiche da parte Sistema di Interscambio.

Analoga situazione riguarda la ricezione delle Fatture passive anche se in merito a queste occorre sempre verificare se la consegna determinata da SDI, in funzione delle scelte dell’azienda (indicazione di canale di ricezione prioritario presso Fatture&Corrispettivi) e del contenuto del file predisposto dal fornitore (CodiceDestinatario e PecDestinatario), preveda effettivamente l’invio delle stesse al Digital Hub.

Ricordiamo che solo se il codice destinatario SUBM70N è stato registrato sul sito dell’Agenzia possiamo avere la certezza di poter ricevere le Fatture passive sul Digital Hub.

I files ricevuti dal Sistema di Interscambio presso i nostri sistemi vengono analizzati ed importati con frequenza oraria nel Digital Hub del cessionario\committente.

Fatta questa doverosa premessa analizziamo i casi possibili di “disallineamento” tra Digital Hub e Fatture&Corrispettivi e verifichiamo i comportamenti applicabili anche in previsione dell’avvicinamento del termine della liquidazione iva mensile di gennaio.

Verifiche relative a Fatture Attive

Il caso riguarda essenzialmente l’invio di FE che malgrado il trasferimento avvenuto a SDI sono ancora in attesa di una notifica in Digital Hub.
Come prima cosa è sicuramente utile verificare nel sito Fatture&Corrispettivi se per le fatture in questione sono presenti notifiche e la loro tipologia.
1) le notifiche sono di tipo “Consegnato” o “Impossibilità di Recapito” (mancata consegna): le fatture sono correttamente emesse e pertanto occorrerà semplicemente attendere che il SDI metta a disposizione del Digital Hub tali notifiche potendo comunque da subito procedere senza timori alla contabilizzazione delle stesse.
2) le notifiche sono di tipo “Scarto”: le fatture non sono emesse occorre segnalare il caso all’assistenza, con tutti i dettagli di riferimento possibili.
3) Non sono presenti riferimenti alla fattura in questione: occorre segnalare il caso all’assistenza, solo se l’invio è avvenuto più di 3 giorni prima della verifica.

Cosa devo fare ai fini della liquidazione dell’imposta prevista per il 16/02?
A prescindere dalla registrazione delle fatture se l’imposta è divenuta esigibile nel mese di riferimento della liquidazione occorre comunque liquidare a debito tale ammontare.
Per questo motivo è possibile procedere comunque alla contabilizzazione delle Fatture o alla registrazione di movimenti iva (anche per massa) al fine di computare a debito l’ammontare dell’iva divenuta esigibile.

Verifiche relative a Fatture Passive

Come precedentemente detto occorre prima di tutto verificare se e quando l’azienda ha provveduto a registrare presso il sito Fatture&Corrispettivi il canale prioritario di ricevimento fatture indicando il codice SUBM70N.
Se questa registrazione non fosse stata eseguita considerare che SDI invierà a Digital Hub solo le FE sulle quali il fornitore avrà indicato nel <CodiceDestinatario> il valore SUBM70N.
Nel caso in cui l’azienda avesse correttamente registrato come prioritario il codice SUBM70N presso il sito Fatture&Corrispettivi considerare in che data tale registrazione è stata operata (ovviamente per le FE ricevuta prima la canalizzazione prioritaria non opera) e tenere conto che sembrano esistere casi particolari, certamente marginali, in cui SDI non considera la registrazione del canale come Prioritario.

Ad oggi ad esempio è noto che in presenza di queste caratteristiche:

  • Soggetto Cessionario\Committente con Partita IVA e Codice Fiscale non coincidenti
  • Fattura priva dell’elemento IdFiscaleIVA (partita IVA) con valorizzato elemento CodiceFiscale
  • CodiceDestinatario “SUBM70N” non presente in fattura

SDI non inoltra la FE all’indirizzo prioritario registrato ma risolve con quanto in fattura o con “0000000”

Zucchetti e le software-house che aderiscono ad Assosoftware hanno chiesto una revisione di questo comportamento che tuttavia attualmente permane.

Come posso verificare se le fatture presenti in Fatture&Corrispettivi e non presenti in Digital Hub saranno effettivamente inoltrate a Digital Hub?
Il canale identificato da SDI per l’inoltro viene valorizzato all’interno della notifica di tipo MT.

Per scaricare la notifica è necessario seguire la procedura indicata in questo collegamento dell’ AdE
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?st=370,E=0000000000093350738,K=7873,Sxi=3,t=case,Case=2641
Nella notifica, visualizzabile mediante un editor di testo o di xml, è presente un elemento <CodiceDestinatario> come nell’immagine di seguito

Se valorizzato con SUBM70N la FE, se non ancora presente, verrà comunque resa disponibile sul Digital Hub a seguito delle ritrasmissioni richieste ad AdE; se presente con altri valori o non presente allora la FE non è stata e non verrà ricevuta da Digital Hub.
In quest’ultimo caso sarà possibile scaricare la FE e la notifica MT e caricarle sul DH per poterle portare in conservazione e acquisirla nel SW gestionale in uso.

Come devo comportarmi in previsione della liquidazione dell’imposta prevista per il 16/02?
Le fatture ricevute, siano presenti anche sul Digital Hub o solo su Fatture&Corrispettivi, possono essere contabilizzate e normalmente portate in liquidazione secondo il profilo fiscale delle stesse.
Può accadere che la Data Ricezione del DH, in questa specifica casistica, sia successiva a quella presente sul Fatture&Corrispettivi in ragione della ritrasmissione effettuata da SDI. La questione non determina problematiche se la maggiore delle due (date) è precedente il 16/2 in quanto, se l’esigibilità è relativa a Gennaio, può essere computata nella liquidazione relativa a Gennaio.

Tutto quanto sopra rappresenta un disagio operativo che obbliga l’utente a controllare anche il sito Fatture&Corrispettivi ma si tratta di una situazione momentanea e che confidiamo troverà risoluzione completa nei prossimi giorni.
Il tavolo di confronto avviato tra le SW associate Assosoftware, di cui Zucchetti è membro, e Agenzia delle Entrate e Sogei sta portando ad una normalizzazione dei flussi: chiaramente permangono alcune criticità, probabilmente normali in una fase di avvio considerando il cambiamento radicale in atto nei processi di fatturazione ed i volumi scambiati tra soggetti intermediari e SDI.
Confidiamo che la ritrasmissione in atto tra SDI e Digital Hub per i supporti “problematici” porti a risoluzione le gestioni pendenti, sia con riferimento al ciclo attivo che al passivo, nel corso della settimana.

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Fatture Elettroniche soggette a Reverse Charge

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Intervento dell’Agenzia delle Entrate sul tema del reverse charge

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’inversione contabile o reverse charge delle fatture elettroniche ricevute:

  • bisogna inviare il documento integrato oppure è sufficiente l’annotazione sui registri IVA?
  • ed in caso di invio al SDI, la fattura elettronica integrata che codice tipo documento (TD) deve avere? TD01 o TD20?

Il tema dell’inversione contabile o reverse charge delle fatture elettroniche ricevute sta destando parecchi dubbi fra gli addetti ai lavori. Infatti, per l’Agenzia delle Entrate occorre inviarle, per Assosoftware no.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, lascia intendere che l’integrazione della fattura ricevuta in reverse charge o inversione contabile debba transitare allo SDI come tutte le normali fatture elettroniche.

Tuttavia, tale impostazione non appare suffragata dalla normativa vigente.

Peraltro anche Assosoftware, in alcuni interventi recenti, ha dichiarato di non ritenere assolutamente obbligatorio / necessario far transitare dal Sistema di Interscambio anche l’integrazione delle fatture elettroniche ricevute e soggette a reverse charge o inversione contabile.

E nel caso , si abbracciasse la tesi dell’Agenzia delle Entrate, quale codice bisogna utilizzare in caso di trasmissione telematica allo SDI, TD01 o TD20? 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

“la trasmissione del file xml relativo all’integrazione delle fatture elettroniche ricevute e soggette ad inversione contabile/reverse charge deve avvenire con codice tipo documento TD01, non TD20 che identifica l’autofattura e non l’integrazione dei quelle ricevute”

Nei giorni scorsi era stata sostenuta da più parti la tesi per effetto della quale l’invio del file xml dell’integrazione della fattura elettronica dovesse essere TD20, ovvero il codice dell’autofattura.

Abbiamo appena visto tuttavia che tale tesi non può essere ritenuta corretta, anche perché non si tratta di autofatture ma di integrazione di fatture ricevute.

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L’esterometro e l’impatto sul ciclo passivo

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Pesanti sanzioni per chi non regolarizza nei termini

 

Negli ultimi giorni non viene data sufficiente attenzione al nuovo adempimento mensile, Esterometro, che impone la trasmissione dei dati relativi alle operazioni attive e passive transfrontaliere.

L’articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo numero 127/2015 stabilisce che

“I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e’ stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3.

È chiaro che si tratta di adempimento diverso e autonomo rispetto ai modelli Intrastat che continueranno a sopravvivere nell’attuale versione.

Le novità e le criticità del nuovo adempimento.

Scansione temporale: la comunicazione è mensile e in assenza di franchigia per importo

Chiunque ponga in essere una qualsiasi operazione attiva/passiva sarà obbligato alla comunicazione.

Non rientrano nell’obbligo:

  • le transazioni tracciate da Bolletta doganale;
  • quelle per le quali sia stato emesso un documento che sia transitato nel SdI.

È quindi possibile evitare l’esterometro per le operazioni attive inviando una fattura elettronica, codice XXXXXXX, al SdI e inviare la copia cartacea al cliente estero. Si precisa che adottare il sistema della fattura elettronica vuol dire che la stessa deve seguire tutte le norme che la presiedono in termini di modalità di trasmissione, scarto, conservazione.

Contenuto della comunicazione: il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 indica puntualmente i dati da trasmettere.

Ciò che colpisce è per il ciclo passivo la necessità di indicare sia la data del documento estero che la data di registrazione contabile dello stesso.

Dal confronto delle due possono emergere situazioni di violazioni sia dell’articolo 46 del decreto legge 331/1993 che dell’articolo 6 del decreto legislativo 471/1997.

Al momento non è possibile evitare l’esterometro per il ciclo passivo, in quanto la trasmissione al SdI di autofatture ex art. 17 comma 2 e integrazioni contabili non è effettuabile.

Esterometro, autofattura, reverse charge e integrazione contabile: la digitalizzazione normativa necessita di una riscrittura delle norme

Nonostante l’Agenzia delle Entrate nelle Faq sulla Fattura Elettronica affermi che per l’integrazione contabile nazionale il contribuente possa emettere un documento che per consuetudine viene chiamato “autofattura”, poiché contiene i dati tipici di una fattura e (in particolare) l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione; tale procedura, seppur indicata da alcuni autori come estensibile alle operazioni in oggetto, viene esclusa.

Del resto è di tutta evidenza, che tale procedura non sia percorribile nemmeno sul piano nazionale.

Si tratta di un’evidente stortura del sistema: il documento impropriamente chiamato autofattura, è formato in palese violazione degli articolo 17 comma 2 del dpr 633/1972 e 46 comma 1 del decreto legge numero 331/1993.

L’Agenzia delle Entrate e, purtroppo la maggior parte degli operatori ed interpreti, confonde l’autofattura ex art. 17, l’integrazione contabile da artt. 17 e 46 cit. e l’autofattura da art. 6 D.LGS. 471/1997 e 46 co. 5 DL 331/1993: l’SdI, oggi, è in grado solo di ricevere e contrassegnare correttamente (cod. TD20) le ultime due ipotesi; tutto il resto sono adattamenti che dimostrano come la digitalizzazione normativa necessiti di una riscrittura delle norme.

In tema di ciclo passivo estero, pertanto, i contribuenti dovranno comunicare per ogni operazione la data del documento e la data di registrazione, con l’evidenza della necessità del rispetto delle norme contenute nell’articolo 46 DL 331/1993 per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari e nell’articolo 17 DPR 633/1972 e ss. per quanto riguarda gli acquisti di servizi internazionali.

Acquisti di beni intracomunitari: l’art. 47 co. 1 DL 331/1993 prevede che la fattura di acquisto di beni Intra-UE debba essere integrata (art. 46 co. 1) e annotata distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all’articolo 23 (registro fatture emesse).

Qualora il contribuente non ricevesse la fattura entro il secondo mese successivo quello di effettuazione dell’operazione (quindi consegna/spedizione dei beni), l’art. 46 /5 impone che lo stesso provveda ad emettere autofattura entro il 15 del terzo mese. Tale autofattura deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Vediamo di chiarire con un esempio: il 30 gennaio il cessionario nazionale riceve della merce, ma non la fattura. Se entro il 31 marzo non giunge la fattura dovrà tra l’1 aprile e il 15 provvedere ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 46 /5. Se il cessionario ricevesse la fattura il 30 marzo dovrà registrare l’integrazione entro il 15 aprile, liquidando la stessa nel mese di marzo. Se la fattura arrivasse il 22 aprile il contribuente avrà già emesso l’autofattura ex art. 46 /5 in quanto il termine era spirato il 31 marzo. Tale termine è perentorio e non ordinario, ed è specularmente contenuto in ambito nazionale nell’art. 6 comma 8 del Decreto Legislativo 471/1997, quindi il ricevimento successivo della fattura non sana il comportamento del contribuente che nel mese di aprile non abbia emesso autofattura.

Di tale comportamento vi è traccia nell’esterometro: a maggio sarà comunicata una fattura datata 30.01.2019 e registrata in data 22 aprile 2019. In questo caso non vi saranno violazioni sanzionabili per errori nell’esterometro, ma sanzioni legate alla mancata emissione dell’autofattura.

La sanzione propria non esiste, per una carenza del richiamo normativo dell’art. 46 co. 5, ma leggendo il contenuto dell’art. 6 comma 9 bis ultimo capoverso si può rilevare quanto segue:

“Le disposizioni di cui ai periodi precedenti (sanzioni per omessa integrazione contabile) si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l’Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all’emissione di fattura ai sensi dell’articolo 21 …o alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile.”

Un’interpretazione sistemica dovrebbe condurre a ritenere la sanzione di cui al primo capoverso sia applicabile anche a questa fattispecie, pertanto una sanzione compresa tra i 500 e i 20.000€.

Acquisti di servizi internazionali Intra UE

L’articolo 7-ter DPR 633/1972 prevede quale regola generale che il debitore d’imposta nei servizi internazionali tra soggetti passivi sia il committente, da ciò discende che il contribuente che richiede un servizio Intra UE, qualora non riceva la fattura, dovrà mettere in atto la procedura ex art. 6 co. 8 cit. In caso di omessa autofattura si applicherà la sanzione di cui all’art. 6 co. 9 bis u.c. citato.

Se in ambito nazionale per i servizi l’applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 471/1997 risulta residuale essendovi il principio contenuto nell’articolo 6 comma 3 DPR 633/1972 (momento di esigibilità dei servizi è il pagamento), in ambito internazionale l’esigibilità si ha nel momento di ultimazione del servizio e pertanto il termine di 4 mesi deve essere attentamente monitorato.

Acquisti di servizi internazionali extra UE

L’articolo 7-ter cit. si applica anche ai servizi extra UE che sono però caratterizzati da un prestatore che non è in grado di fornire una fattura da integrare, da ciò discende la necessità provvedere attraverso la vera autofattura (non l’integrazione confusa nelle Faq).

L’autofattura deve essere emessa in unico esemplare entro il 15 del mese successivo il mese di effettuazione dell’operazione (ultimazione o pagamento nei servizi internazionali). Anche in questo caso il contribuente che omette o ritarda l’autofattura potrà essere soggetto a sanzioni proprie (non da esterometro).

In tutti i casi va comunque rilevato che sia le integrazioni che le autofatture prevedono una doppia registrazione (vendite-acquisti), essendo necessario ricondurre il lato attivo al momento di effettuazione dell’operazione vi è anche un’indiretta violazione: la liquidazione IVA. L’iva a debito andrà imputata alla liquidazione del periodo di esigibilità, mentre l’iva a credito andrà scomputata nella liquidazione della registrazione contabile.

È consigliabile a tutti i contribuenti un monitoraggio puntuale ed attento delle operazioni passive estere al fine di evitare inutili, e rilevanti, sanzioni.

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