Via ai voucher per l’innovazione Industria 4.0

Via ai voucher per l’innovazione Industria 4.0

Lo scorso 16 ottobre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale sui termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per ottenere il voucher per la consulenza in innovazione (4.0).

Cosa sono i Voucher per la consulenza in innovazione 4.0 ?

Si tratta di un intervento che intende sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle Piccole Medie Imprese – PMI e delle reti di impresa su tutto il territorio nazionale. In pratica, è un incentivo pensato per agevolare le PMI, nella trasformazione digitale grazie all’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Gli importi

L’agevolazione è costituita da un contributo in forma di un voucher che può essere concesso in regime “de minimis” come da normativa europea.

A seconda del tipo di beneficiario varia il contributo, e in particolare:

  • le micro e piccole imprese possono ottenere un contributo pari al 50% dei costi sostenuti per un massimo di 40 mila euro;
  • le medie imprese possono ottenere un contributo pari al 30% dei costi sostenuti e fino a un massimo di 25 mila euro;
  • le reti di imprese avranno diritto a un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 80 mila euro.
A chi spettano

Le agevolazioni in parola spettano a tutte le PMI, le quali peraltro nel nostro Paese sono la maggior parte, operanti sull’intero territorio nazionale e in qualunque settore, purché abbiamo, alla data di presentazione della domanda e al momento della concessione del contributo, alcuni requisiti di seguito specificati.

Anche le reti d’impresa possono beneficiare del voucher in questione.

I requisiti per ottenere i Voucher

I requisiti che le PMI devono avere sono i seguenti:

  1. qualificarsi come micro, piccola o media impresa secondo il DM del 18 aprile 2005 cui si rinvia;
  2. non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi (pesca, acquacoltura, prodotti agricoli) come da art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013;
  3. avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale risultando iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio;
  4. non avere sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti (art. 9, comma II) e risultando in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
  5. non trovarsi in nessuna delle situazioni di crisi d’impresa (fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo);
  6. non aver già ricevuto ovvero non rimborsato dopo (a ricevimento illegittimo) ovvero “depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune”.

Invece, per quanto concerne le reti di impresa, occorre che queste siano almeno composte da tre PMI e il contratto di rete dimostri una collaborazione stabile ed effettiva, nei termini previsti dall’art. 2, comma II, del decreto 7 maggio 2019 relativo alle modalità di attuazione degli incentivi fiscali circa l’investimento in start-up innovative e in PMI innovative.

Come fare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite la procedura informatica reperibile direttamente sul sito ministeriale (www.mimit.gov.it ).

Unitamente alla domanda occorre trasmettere anche:

  • la domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1 per le PMI, ovvero all’allegato 2 per le reti;
  • l’offerta sottoscritta digitalmente dal manager qualificato ovvero dal legale rappresentante della società di consulenza.

Per le PMI la domanda deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo managerinnovazione@pec.mise.gov.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Voucher per consulenza in innovazione – richiesta accreditamento alla procedura informatica”.

Nel caso di reti di impresa occorre che queste siano, da un lato soggetti a tutti gli effetti giuridici e, dall’altro registrate con la PEC nell’apposito Registro delle imprese.

L’istanza va redatta secondo lo schema del “modulo di richiesta per l’accreditamento alla procedura informatica” di cui all’allegato 3 onde consentire l’identificazione di chi la propone.

I tempi

I soggetti interessati possono inviare le domande a partire dalle ore 12:00 del 26 ottobre e fino alle ore 12.00 del 23 novembre 2023.

Le PMI e le reti d’impresa che compilano la domanda potranno procedere con l’invio dell’istanza dal 29 novembre 2023.

Le risorse stanziate

Le risorse disponibili ammontano a 75 milioni di euro.

Nell’ambito della dotazione finanziaria, ribadiamo quanto già sopra anticipato rammentando che una:

  • quota pari al 25 % è destinata alla concessione del voucher alle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino di micro e piccola dimensione e alle reti;
  • quota pari al 5 % delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione del voucher alle PMI che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere in possesso, sulla base dell’elenco reso disponibile dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM del rating di legalità.
Le spese ammissibili

Infine, le spese ammissibili sono classificate “a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete”.

Per “manager dell’innovazione qualificato e indipendente” deve intendersi un manager iscritto nell’elenco ad hoc e costituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ovvero “indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete che fruisce della consulenza specialistica”.

Ancora, con decreto direttoriale 19 ottobre 2023 è stato definito, per il tramite di un articolo unico, il citato elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza formato sulla base delle istanze correttamente depositate secondo le indicazioni di cui al su citato decreto direttoriale 13 giugno 2023.

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PEC valida in tutta Europa: le novità

PEC valida in tutta Europa: le novità

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La PEC -acronimo di Posta Elettronica Certificata- è considerata alla pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno, funziona in modo molto simile alla tradizionale casella di posta elettronica e soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento elDAS per il servizio elettronico di recapito certificato (SERC). 

La differenza sostanziale tra un’email PEC e una tradizionale sta nel fatto che la prima garantisce una maggiore sicurezza poiché il contenuto di una mail di Posta Elettronica Certificata è sempre protetto e né il messaggio né gli allegati possono essere modificati durante la trasmissione. In aggiunta, su tutti i messaggi vige un vincolo di segretezza come quello riconosciuto dalla Costituzione per la corrispondenza normale.

In Italia il sistema PEC è regolamentato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e consente di inviare messaggi di posta elettronica con lo stesso valore legale di una classica raccomandata A/R, garantendo così la prova e l’invio della consegna.

Obbligatoria per enti della Pubblica Amministrazione, imprese individuali e liberi professionisti, oggi la PEC presenta un limite: può essere utilizzata solo in Italia. Tuttavia, la situazione sta cambiando e lo scorso giugno è stato fatto un passo in avanti nella definizione della PEC come mezzo di comunicazione certificata valido in Europa.

La Posta Elettronica Certificata, utilizzata in maniera diffusa e consolidata, consente l’invio di e-mail conferendo valore legale al processo di consegna dei messaggi e fornendo al mittente la documentazione elettronica (ricevute) attestante l’invio e la consegna di documenti informatici.

Per legge un messaggio di PEC ha la stessa validità di una raccomandata con ricevuta di ritorno e certifica:

  • l’avvenuto invio di un documento informatico da parte del mittente;
  • l’avvenuta ricezione dello stesso documento da parte del destinatario;
  • i riferimenti temporali della trasmissione.

Ma, allo stato attuale, il servizio PEC non certifica l’identità di mittente e destinatario.

Da oggi, grazie allo Standard ETSI (che definisce le caratteristiche tecniche di tutte le telecomunicazioni, comprese quelle via e-mail, in Europa) ed al Regolamento eIDAS (che fornisce la normativa comune a tutta Europa per i cosiddetti “servizi fiduciari” ed i mezzi di identificazione elettronica) la Posta Elettronica Certificata si adegua agli standard europei implementando due requisiti fondamentali:

  1. la garanzia nell’identificazione del titolare della casella e quindi attendibilità di mittente e destinatario;
  2. un più elevato livello di sicurezza per l’utilizzo del servizio.

Questo grazie al riconoscimento tramite SPID, Firma Digitale, CNS o CIE ed alla verifica in 2 passaggi, due semplici procedure che in pochi minuti ed in modo completamente gratuito rendono la casella PEC conforme ai nuovi standard europei.

PEC Europea: cosa devo fare per adeguarmi ?

Per poter utilizzare la tua casella PEC in Europa, sarà necessario effettuare questi passaggi:

  1. Riconoscimento certo dell’utente titolare della PEC
  2. Attivazione della verifica in due passaggi

Riconoscimento titolare

Per poter procedere con la sessione di riconoscimento, l’utente titolare della casella PEC dovrà possedere quanto segue:

  • Casella PEC e relativa password
  • Telefono Cellulare
  • Documento d’identità in corso di validità
  • Codice Fiscale
  • Utilizzo di uno strumento di identificazione

Gli strumenti di identificazione che potranno essere utilizzati dal titolare della casella per renderla valida in Europa sono:

  • SPID di livello 2 con credenziali d’accesso
  • Firma Digitale
  • CIE
  • TS-CNS
  • Webcam

Verifica in due passaggi
La verifica in due passaggi (2FA) è un livello di sicurezza aggiuntivo nel processo di autenticazione dell’account, che ha l’obiettivo di tutelare ulteriormente la casella PEC Europea dagli accessi non autorizzati attraverso un secondo passaggio.

Una volta attivata, l’utente per poter accedere all’interno della PEC Europa dovrà effettuare questi passaggi:

effettuare il login inserendo il nome della PEC e la relativa password
autorizzare l’accesso attraverso una notifica PUSH su APP oppure tramite l’inserimento di una password OTP per accedere

NB. L’identificazione del titolare è un passo obbligatorio per rendere la PEC valida in Europa

Quindi possiamo affermare che la PEC Europea, permetterà di scambiare le comunicazioni con valore legale e probatorio in tutta Europa e certificherà l’identità certa del mittente e del destinatario, requisito fondamentale per il futuro digitale.

Dal momento in cui entrerà in vigore il nuovo sistema, tutti i titolari delle caselle PEC esistenti e delle caselle PEC che verranno attivate, per poter continuare ad utilizzare il servizio, saranno obbligati ad effettuare il riconoscimento del titolare della PEC, requisito fondamentale per poter adeguare la PEC esistente al sistema della PEC Europea.

In qualità di Partner Aruba per la fornitura di servizi web, vi segnaliamo questo link utile per l’adeguamento alla normativa europea.

Per qualsiasi necessità sul web (email, pec, domini personalizzati, ecc.) potete contattarci su info@mediacentercube.it

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Provvedimento Agenzia delle Entrate: Lotteria Istantanea

Provvedimento Agenzia delle Entrate: Lotteria Istantanea

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Con provvedimento datato 18 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche RT – versione 11   e disposto che entro il 2 ottobre 2023 i modelli di Registratori Telematici e di ServerRT, nonché la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, siano aggiornati e configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea.

Gli aggiornamenti dei modelli dei dispositivi – che dovranno essere realizzati entro il 2 ottobre 2023 – permetteranno di generare il codice bidimensionale QR-Code da riportare nel documento commerciale ai fini della partecipazione della lotteria istantanea.

Per ogni eventuale approfondimento, La invitiamo a leggere il documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Lotteria istantanea:
il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

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La gestione delle autofatture con Mago4

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Dal prossimo 1° luglio, come da Legge di Bilancio 2022, si rende obbligatoria la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) dell’autofattura relativa sia al “Reverse Charge interno” che al “Reverse Charge esterno” (intracomunitario ed extracomunitario).

In tal senso sono stati previsti una serie di aggiornamenti per adeguarsi a tale normativa. Per i clienti che utilizzano Mago4 questo significa essere almeno alla release 3.4 o ad una versione successiva.

Per verificare in autonomia la sua attuale versione di Mago4 può, dal menu principale, seguire i seguenti passaggi:

 

  • Cliccare sull’icona a forma di “omino” – in alto a destra – poi su “Impostazioni”:
  • Cliccare su “Informazioni Prodotto” e individuare la voce “Versione Installazione”:

Qualora la sua versione sia antecedente alla 3.4.0 e sia interessato alla gestione delle autofatture, è richiesta una comunicazione di interesse, così da definire un appuntamento con il nostro personale tecnico, contattandoci all’indirizzo email sviluppo@mediacentercube.it

Per sapere cosa è stato previsto in Mago4 e verificare le nuova funzionalità, è a sua disposizione la Guida alla gestione delle autofatture che potrà essere richiesta inviando una mail a info@mediacentercube.it.

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Malfunzionamento dei registratori di cassa: La risposta dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 247 del 6 maggio 2022 in tema di malfunzionamento del server RT e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Il punto 5 del provvedimento prevede che in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente richiede tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica.

Ma non è tutto. Infatti, per evitare sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, il registratore di cassa telematico guasto dovrà essere posto nello stato di “fuori servizio” attraverso le funzioni disponibili nel cassetto fiscale dell’esercente.

In estrema sintesi, quindi, le azioni che l’esercente dovrà intraprendere dovranno essere:
1. la tempestiva richiesta di intervento di un tecnico specializzato;
2. la comunicazione di “fuori servizio”;
3. la corretta tenuta del registro di emergenza.

Il rispetto di tali prescrizioni e la corretta liquidazione dell’imposta portano a evitare le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 2-bis; 11, comma 2-quinquies e 12, comma 2, del Dlgs n. 471/1997, definite in Euro 100 per ogni mancata trasmissione.

Per ogni eventuale approfondimento, La invitiamo a leggere il documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Malfunzionamento dei registratori di cassa:
La risposta dell’Agenzia delle Entrate

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Aiuti e contributi pubblici

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La L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione – entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale – dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI

Oltre ad Associazioni, Onlus, Fondazioni e cooperative sociali, i soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono inoltre obbligati, ancorché non iscritti al registro delle imprese i “piccoli imprenditori” di cui all’art. 2083 del Codice civile quali gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Sono esclusi i liberi professionisti.

COVID 19 – GLI AIUTI RICEVUTI DALLE IMPRESE

Nel corso del 2020 sono stati erogati, sotto diverse forme, contributi, sovvenzioni e aiuti: contributi a fondo perduto, garanzie a copertura di mutui, crediti d’imposta ecc. dallo Stato, dalle Agenzie fiscali, dalle Regioni, dalle CCIAA e dai Comuni. 

Tali aiuti, ricompresi tra quelli che devono essere pubblicati sul sito internet aziendale., sono stati percepiti dalla MediaCentercube nelle forme e modalità esposte nella tabella  di seguito dettagliata.

CONTRIBUTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€.

Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti sono complessivamente soggetti all’obbligo pubblicitario. 

Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000€, tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione.

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).

Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2020:

  • aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2020;
  • aiuti e contributi concessi / incassati nel 2020.

Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2020) ma non erogato (nel 2020, in quanto incassato nel 2021 …), non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2021, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato). 

Gli aiuti interessati dalla pubblicazione sono quelli ricevuti dallo Stato; Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni; Università; Istituti autonomi case popolari; CCIAA e loro associazioni; Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali; Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale; Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Agenzie fiscali; Società a controllo pubblico.

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

AIUTI DI STATO REGISTRATI SU RNA

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), la registrazione degli stessi nel predetto sistema sostituisce gli obblighi di pubblicazione a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, se non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Si consiglia in ogni caso di indicare anche tali aiuti sul sito internet aziendale (o sul portale delle associazioni di categoria).

Per verificare la presenza sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato gli elenchi sono consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo [CODICE FISCALE] il codice fiscale della Vostra azienda.

COME E DOVE PUBBLICARE

La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.

È previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.

Anche per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata e/o microimprese, è possibile indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa, ma stante l’attuale normativa non è certo che detto comportamento esoneri dall’obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito internet aziendale. Quindi si ritiene corretto pubblicare gli aiuti e contributi ricevuti sempre sul sito internet aziendale (o dell’associazione di categoria).

Le informazioni da indicare possono essere, ad esempio, solo quelle indicate nella circolare n. 2/2019 del Min. Lavoro e precisamente:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (nel caso di pubblicazione sul sito dell’associazione);
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale.

L’indicazione può avvenire in qualunque modo (forma tabellare, descrittiva, ecc.), non essendo stato previsto alcun un modello da seguire.

MediaCenterCube s.r.l. espone di seguito la pubblicazione in forma tabellare relativa agli aiuti di Stato

Soggetto ConcedenteSomma incassataData di incassoMotivazione
Agenzia delle Entrate2.000,0029.06.2020Contributo a Fondo Perduto Art. 25 D.L. 19.05.2020
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.25.000,0020.07.2020COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di Stato SA. 56966 (2020/N)Fac-simile pubblicazione in forma sinottica
    SANZIONI

    L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione.

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