Aiuti e contributi pubblici

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La L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione – entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale – dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI

Oltre ad Associazioni, Onlus, Fondazioni e cooperative sociali, i soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono inoltre obbligati, ancorché non iscritti al registro delle imprese i “piccoli imprenditori” di cui all’art. 2083 del Codice civile quali gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Sono esclusi i liberi professionisti.

COVID 19 – GLI AIUTI RICEVUTI DALLE IMPRESE

Nel corso del 2020 sono stati erogati, sotto diverse forme, contributi, sovvenzioni e aiuti: contributi a fondo perduto, garanzie a copertura di mutui, crediti d’imposta ecc. dallo Stato, dalle Agenzie fiscali, dalle Regioni, dalle CCIAA e dai Comuni. 

Tali aiuti, ricompresi tra quelli che devono essere pubblicati sul sito internet aziendale., sono stati percepiti dalla MediaCentercube nelle forme e modalità esposte nella tabella  di seguito dettagliata.

CONTRIBUTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€.

Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti sono complessivamente soggetti all’obbligo pubblicitario. 

Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000€, tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione.

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).

Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2020:

  • aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2020;
  • aiuti e contributi concessi / incassati nel 2020.

Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2020) ma non erogato (nel 2020, in quanto incassato nel 2021 …), non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2021, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato). 

Gli aiuti interessati dalla pubblicazione sono quelli ricevuti dallo Stato; Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni; Università; Istituti autonomi case popolari; CCIAA e loro associazioni; Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali; Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale; Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Agenzie fiscali; Società a controllo pubblico.

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

AIUTI DI STATO REGISTRATI SU RNA

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), la registrazione degli stessi nel predetto sistema sostituisce gli obblighi di pubblicazione a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, se non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Si consiglia in ogni caso di indicare anche tali aiuti sul sito internet aziendale (o sul portale delle associazioni di categoria).

Per verificare la presenza sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato gli elenchi sono consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo [CODICE FISCALE] il codice fiscale della Vostra azienda.

COME E DOVE PUBBLICARE

La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.

È previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.

Anche per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata e/o microimprese, è possibile indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa, ma stante l’attuale normativa non è certo che detto comportamento esoneri dall’obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito internet aziendale. Quindi si ritiene corretto pubblicare gli aiuti e contributi ricevuti sempre sul sito internet aziendale (o dell’associazione di categoria).

Le informazioni da indicare possono essere, ad esempio, solo quelle indicate nella circolare n. 2/2019 del Min. Lavoro e precisamente:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (nel caso di pubblicazione sul sito dell’associazione);
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale.

L’indicazione può avvenire in qualunque modo (forma tabellare, descrittiva, ecc.), non essendo stato previsto alcun un modello da seguire.

MediaCenterCube s.r.l. espone di seguito la pubblicazione in forma tabellare relativa agli aiuti di Stato

Soggetto ConcedenteSomma incassataData di incassoMotivazione
Agenzia delle Entrate2.000,0029.06.2020Contributo a Fondo Perduto Art. 25 D.L. 19.05.2020
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.25.000,0020.07.2020COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di Stato SA. 56966 (2020/N)Fac-simile pubblicazione in forma sinottica
    SANZIONI

    L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione.

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    Il servizio Tessera Sanitaria su Nettun@Cloud

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    In questo articolo riportiamo qualche novità sulle funzionalità del servizio Cloud Olivetti Smart e sulla normativa relativa al Sistema Tessera Sanitaria.

    Come è noto, entro il 31 Luglio 2021 bisognerà trasmettere gli scontrini parlanti del primo semestre 2021. L’ultimo rilascio in cloud di fine giugno ha reso disponibili i nuovi campi richiesti dalla legge (flag opposizione, natura IVA, etc.). E’ consigliabile quindi che i progetti che vengono generati per creare i file XML siano stati prodotti successivamente a tale rilascio e quindi a partire dai primi di luglio.

    Riteniamo utile ricordare i passaggi corretti per la creazione dei file xml

    a. Accedere con le credenziali fornite
    b. Entrare su CLOUD/DOC.FISCALI/TESSERA SANITARIA
    c. Cliccare su IMPORTA DATI e verificare messaggio di conferma della avvenuta importazione
    d. Selezionare il periodo di riferimento, il Punto Vendita e cliccare su CERCA
    e. In questo momento viene creato il progetto e mostrati gli scontrini che possono essere modificati (ad esempio inserendo la volontà del cliente di opposizione alla pubblicazione, oppure modificando il tipo di spesa, la natura IVA, etc).
    f. Si consiglia di non elaborare un unico progetto semestrale, soprattutto se si producono molti scontrini, ma di suddividere lo scontrinato del semestre in periodi trimestrali o anche mensili.
    g. Generato il progetto, si consiglia di utilizzare la funzione ANALIZZA e una volta corretti eventuali errori, di cliccare su SALVA e se l’attività di controllo è terminata, su CREA XML.

    Attenzione: Qualora sia necessario creare nuovamente un progetto o tutti quelli già esistenti, è necessario CANCELLARE il progetto oppure tutti quelli esistenti e ricominciare dal punto c) cliccando su IMPORTA DATI.

    Nota: Ricordiamo che l’errore più ricorrente che si verifica in fase di invio del file XML restituisce il messaggio “CF codificati” oppure “CF non codificati ” a seconda della situazione.
    In questo caso è necessario ricreare il file XML intervenendo sull’opzione “Codici fiscali non codificati”

    Normalmente in caso di Invio all’AE da parte di SW Gestionali di terze parti i Codici fiscali devono essere NON codificati (come impostato di default).
    In caso di Invio all’AE da parte dell’utente finale i Codici fiscali devono essere codificati.

    Per il secondo semestre 2021 il MEF ha modificato il calendario per l’invio dei dati di Tessera Sanitaria. L’invio non sarà mensile ma sarà unico per tutto il semestre e da farsi entro gennaio 2022. A partire dai dati di Gennaio 2022 si passerà all’invio mensile.

    Clicca qui per gli approfondimenti fiscali

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    Lotteria degli scontrini: Si parte!

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    Con il provvedimento congiunto del 29 gennaio l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate hanno definito le regole per il funzionamento della Lotteria e ne hanno fissato la partenza per il 1 Febbraio.

    Gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici, potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alle estrazioni che avverranno periodicamente; la prima l’11 marzo 2021.

    La lotteria nazionale degli scontrini è il concorso gratuito che permette di partecipare all’estrazione a sorte di premi in denaro mediante l’acquisto di beni o servizi effettuati esclusivamente con pagamento elettronico presso gli esercenti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

    Ai fini della partecipazione alla lotteria il consumatore esibisce all’esercente, al momento dell’acquisto, il proprio codice lotteria (alfanumerico, composto da 8 caratteri, che viene associato al codice fiscale del consumatore) senza obbligo alcuno di identificazione.

    Tale codice identificativo è generato utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione nell’area pubblica “www.lotteriadegliscontrini.gov”.

    Spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.
    Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
    Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

     

    Per partecipare alla Lotteria, è indispensabile:

    • Verificare che la cassa sia collegata alla rete (Internet)
    • La cassa deve essere aggiornata e programmata alla nuova funzionalità “Lotteria”
    • Consigliato: configurare e collegare un lettore di codici a barre.

    Dal 1 gennaio 2021, tutti i sistemi di cassa Olivetti sono già aggiornati e pronti per la gestione della Lotteria degli Scontrini ed i nuovi Tracciati dei corrispettivi XML 7.

    Comunicato stampa dell’agenzia delle entrate

    Lotteria degli Scontrini:
    cos’è e come funziona

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    Fattura Elettronica: tipo documento e natura IVA

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    Relativamente alla Fatturazione Elettronica, dal 01/01/2021 sono state introdotte nuove codifiche inerenti il Tipo Documento. Infatti, a seconda della tipologia documento che l’operatore dovrà utilizzare (fattura differita, fattura accompagnatoria, fattura immediata, di acconto ecc…) Mago sarà in grado di indicare il codice “Tipo Documento” da assegnare; l’impostazione è disponibile all’interno dei documenti, nella tile “Altri Dati”. 

    Il dato sarà riproposto in automatico dal gestionale in base alla tipologia di documento che si sta emettendo.

    Tale informazione, quindi, non deve essere associata al Modello Contabile legato alla fattura ma sarà direttamente riproposta in automatico da Mago.

    Per la Fatturazione Elettronica sono state inoltre introdotte nuove codifiche inerenti la Natura IVA all’interno dei codici IVA con aliquota uguale a 0.

    Definire queste informazioni è semplicissimo: basta selezionare la funzione “Codici IVA” disponibile nella tile Amministrazione | menu Tabelle

    Nella tile Comunicazioni Digitali, selezionare il codice IVA sul quale definire la Natura

    Per avere un database adeguato è necessario che Mago4 sia aggiornato, come minimo, alla versione 2.6.3 con le patch MDC e ESP specifiche.

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    Lotteria degli scontrini: è obbligatoria? Facciamo chiarezza

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    Lotteria degli scontrini obbligatoria per l’esercente o no? Non ci sono sanzioni in caso di rifiuto di acquisizione del codice per partecipare alle estrazioni, ma c’è la possibilità di segnalazione da parte del cliente. È invece obbligatorio l’aggiornamento dei registratori di cassa, anche quelli già abilitati all’invio dei corrispettivi, al nuovo tracciato e alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, in vigore dal 1° gennaio 2021.

    Dopo l’avvio della fase di richiesta del codice da parte dei consumatori, i negozianti si interrogano sulla possibilità di non aderire alla Lotteria degli Scontrini, il cui avvio è previsto dal 1° gennaio 2021.

    La lotteria degli scontrini non piace agli esercenti, ed il motivo è che l’avvio del gioco a premi di Stato, affianca alla promessa di premi in denaro di importo consistente, la necessità di adeguare i registratori di cassa già in uso, anche quelli già abilitati alla trasmissione dei corrispettivi telematici; un adeguamento che non è gratuito, ma che comporta – in un periodo già pesante sul fronte economico – l’obbligo di sostenere nuovi costi per restare al passo con gli sviluppi del sistema fiscale.

    Va altresì detto che registrare e trasmettere il codice lotteria del cliente non è obbligatorio per l’esercente e l’omissione non è sanzionata, nonostante il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 aveva inizialmente previsto una sanzione da 100 a 500 euro per l’esercente che avesse rifiutato di acquisire il codice del cliente ed omesso di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della cessione o prestazione.

    Una misura punitiva cancellata in sede di conversione del decreto, e sostituita dalla facoltà di delazione da parte del cliente, il quale potrà comunicare la circostanza all’Agenzia delle Entrate, tramite una sezione dedicata del portale Lotteria. La segnalazione finirà nel calderone delle informazioni utilizzate sia dalla Guardia di Finanza che dall’Agenzia delle Entrate per la messa a punto delle attività di analisi del rischio evasione.

    Chiarito che non sono previste sanzioni in caso di mancata acquisizione del codice lotteria, resta in capo all’esercente l’obbligo di adeguamento dei registratori di cassa in uso, non solo quelli non ancora aggiornati alla memorizzazione e all’invio telematico dei corrispettivi, ma anche quelli già pronti all’avvio a pieno regime dello scontrino elettronico.

    Lotteria degli Scontrini: cos’è e come funziona ->

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    Aggiornamenti per il Digital Hub

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    Digital Hub ha programmato per il prossimo 30 novembre l’aggiornamento dei protocolli di trasmissione, per mandare in dismissione i protocolli TLS 1.0 ed 1.1. Saranno supportati solamente i protocolli di versione 1.2 e successiva, migliori dal punto di vista della sicurezza.

    In forza di questo, i prodotti Mago.net e Mago4 sono stati aggiornati con le recenti pubblicazioni di release e pacchetti per gestire correttamente tale cambiamento nelle comunicazioni con Digital Hub (indispensabili per la Fatturazione Elettronica).

    È necessario però verificare che anche i Sistemi Operativi in cui il programma è installato vengano aggiornati. In particolare tali aggiornamenti sono disponibili per tutti i S.O. a partire da Windows 7 SP1 e Windows Server 2008 R2 SP1. Sistemi più vecchi non supportano il TLS 1.2.

    I prerequisiti minimi di Mago4 consentono già di supportare il TLS 1.2, installando sul proprio S.O. tutti gli ultimi aggiornamenti disponibili. Potrebbero invece sussistere ancora delle installazioni di Mago.Net su S.O. più vecchi (Window Vista, Windows Server 2003, Windows XP) per cui TLS 1.2 non è compatibile. È quindi indispensabile verificare che le installazioni di Mago.net, almeno lato server Mago, soddisfino i requisiti minimi di cui sopra. In mancanza di questo, l’invio delle Fatture Elettroniche smetterà di funzionare.

    Come sempre, la richiesta dovrà essere fatta scrivendo a sviluppo@mediacentercube.it

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