PEC valida in tutta Europa: le novità

PEC valida in tutta Europa: le novità

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La PEC -acronimo di Posta Elettronica Certificata- è considerata alla pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno, funziona in modo molto simile alla tradizionale casella di posta elettronica e soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento elDAS per il servizio elettronico di recapito certificato (SERC). 

La differenza sostanziale tra un’email PEC e una tradizionale sta nel fatto che la prima garantisce una maggiore sicurezza poiché il contenuto di una mail di Posta Elettronica Certificata è sempre protetto e né il messaggio né gli allegati possono essere modificati durante la trasmissione. In aggiunta, su tutti i messaggi vige un vincolo di segretezza come quello riconosciuto dalla Costituzione per la corrispondenza normale.

In Italia il sistema PEC è regolamentato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e consente di inviare messaggi di posta elettronica con lo stesso valore legale di una classica raccomandata A/R, garantendo così la prova e l’invio della consegna.

Obbligatoria per enti della Pubblica Amministrazione, imprese individuali e liberi professionisti, oggi la PEC presenta un limite: può essere utilizzata solo in Italia. Tuttavia, la situazione sta cambiando e lo scorso giugno è stato fatto un passo in avanti nella definizione della PEC come mezzo di comunicazione certificata valido in Europa.

La Posta Elettronica Certificata, utilizzata in maniera diffusa e consolidata, consente l’invio di e-mail conferendo valore legale al processo di consegna dei messaggi e fornendo al mittente la documentazione elettronica (ricevute) attestante l’invio e la consegna di documenti informatici.

Per legge un messaggio di PEC ha la stessa validità di una raccomandata con ricevuta di ritorno e certifica:

  • l’avvenuto invio di un documento informatico da parte del mittente;
  • l’avvenuta ricezione dello stesso documento da parte del destinatario;
  • i riferimenti temporali della trasmissione.

Ma, allo stato attuale, il servizio PEC non certifica l’identità di mittente e destinatario.

Da oggi, grazie allo Standard ETSI (che definisce le caratteristiche tecniche di tutte le telecomunicazioni, comprese quelle via e-mail, in Europa) ed al Regolamento eIDAS (che fornisce la normativa comune a tutta Europa per i cosiddetti “servizi fiduciari” ed i mezzi di identificazione elettronica) la Posta Elettronica Certificata si adegua agli standard europei implementando due requisiti fondamentali:

  1. la garanzia nell’identificazione del titolare della casella e quindi attendibilità di mittente e destinatario;
  2. un più elevato livello di sicurezza per l’utilizzo del servizio.

Questo grazie al riconoscimento tramite SPID, Firma Digitale, CNS o CIE ed alla verifica in 2 passaggi, due semplici procedure che in pochi minuti ed in modo completamente gratuito rendono la casella PEC conforme ai nuovi standard europei.

PEC Europea: cosa devo fare per adeguarmi ?

Per poter utilizzare la tua casella PEC in Europa, sarà necessario effettuare questi passaggi:

  1. Riconoscimento certo dell’utente titolare della PEC
  2. Attivazione della verifica in due passaggi

Riconoscimento titolare

Per poter procedere con la sessione di riconoscimento, l’utente titolare della casella PEC dovrà possedere quanto segue:

  • Casella PEC e relativa password
  • Telefono Cellulare
  • Documento d’identità in corso di validità
  • Codice Fiscale
  • Utilizzo di uno strumento di identificazione

Gli strumenti di identificazione che potranno essere utilizzati dal titolare della casella per renderla valida in Europa sono:

  • SPID di livello 2 con credenziali d’accesso
  • Firma Digitale
  • CIE
  • TS-CNS
  • Webcam

Verifica in due passaggi
La verifica in due passaggi (2FA) è un livello di sicurezza aggiuntivo nel processo di autenticazione dell’account, che ha l’obiettivo di tutelare ulteriormente la casella PEC Europea dagli accessi non autorizzati attraverso un secondo passaggio.

Una volta attivata, l’utente per poter accedere all’interno della PEC Europa dovrà effettuare questi passaggi:

effettuare il login inserendo il nome della PEC e la relativa password
autorizzare l’accesso attraverso una notifica PUSH su APP oppure tramite l’inserimento di una password OTP per accedere

NB. L’identificazione del titolare è un passo obbligatorio per rendere la PEC valida in Europa

Quindi possiamo affermare che la PEC Europea, permetterà di scambiare le comunicazioni con valore legale e probatorio in tutta Europa e certificherà l’identità certa del mittente e del destinatario, requisito fondamentale per il futuro digitale.

Dal momento in cui entrerà in vigore il nuovo sistema, tutti i titolari delle caselle PEC esistenti e delle caselle PEC che verranno attivate, per poter continuare ad utilizzare il servizio, saranno obbligati ad effettuare il riconoscimento del titolare della PEC, requisito fondamentale per poter adeguare la PEC esistente al sistema della PEC Europea.

In qualità di Partner Aruba per la fornitura di servizi web, vi segnaliamo questo link utile per l’adeguamento alla normativa europea.

Per qualsiasi necessità sul web (email, pec, domini personalizzati, ecc.) potete contattarci su info@mediacentercube.it

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Provvedimento Agenzia delle Entrate: Lotteria Istantanea

Provvedimento Agenzia delle Entrate: Lotteria Istantanea

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Con provvedimento datato 18 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche RT – versione 11   e disposto che entro il 2 ottobre 2023 i modelli di Registratori Telematici e di ServerRT, nonché la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, siano aggiornati e configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea.

Gli aggiornamenti dei modelli dei dispositivi – che dovranno essere realizzati entro il 2 ottobre 2023 – permetteranno di generare il codice bidimensionale QR-Code da riportare nel documento commerciale ai fini della partecipazione della lotteria istantanea.

Per ogni eventuale approfondimento, La invitiamo a leggere il documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Lotteria istantanea:
il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

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La gestione delle autofatture con Mago4

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Dal prossimo 1° luglio, come da Legge di Bilancio 2022, si rende obbligatoria la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) dell’autofattura relativa sia al “Reverse Charge interno” che al “Reverse Charge esterno” (intracomunitario ed extracomunitario).

In tal senso sono stati previsti una serie di aggiornamenti per adeguarsi a tale normativa. Per i clienti che utilizzano Mago4 questo significa essere almeno alla release 3.4 o ad una versione successiva.

Per verificare in autonomia la sua attuale versione di Mago4 può, dal menu principale, seguire i seguenti passaggi:

 

  • Cliccare sull’icona a forma di “omino” – in alto a destra – poi su “Impostazioni”:
  • Cliccare su “Informazioni Prodotto” e individuare la voce “Versione Installazione”:

Qualora la sua versione sia antecedente alla 3.4.0 e sia interessato alla gestione delle autofatture, è richiesta una comunicazione di interesse, così da definire un appuntamento con il nostro personale tecnico, contattandoci all’indirizzo email sviluppo@mediacentercube.it

Per sapere cosa è stato previsto in Mago4 e verificare le nuova funzionalità, è a sua disposizione la Guida alla gestione delle autofatture che potrà essere richiesta inviando una mail a info@mediacentercube.it.

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Malfunzionamento dei registratori di cassa: La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Malfunzionamento dei registratori di cassa: La risposta dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 247 del 6 maggio 2022 in tema di malfunzionamento del server RT e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Il punto 5 del provvedimento prevede che in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente richiede tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica.

Ma non è tutto. Infatti, per evitare sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, il registratore di cassa telematico guasto dovrà essere posto nello stato di “fuori servizio” attraverso le funzioni disponibili nel cassetto fiscale dell’esercente.

In estrema sintesi, quindi, le azioni che l’esercente dovrà intraprendere dovranno essere:
1. la tempestiva richiesta di intervento di un tecnico specializzato;
2. la comunicazione di “fuori servizio”;
3. la corretta tenuta del registro di emergenza.

Il rispetto di tali prescrizioni e la corretta liquidazione dell’imposta portano a evitare le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 2-bis; 11, comma 2-quinquies e 12, comma 2, del Dlgs n. 471/1997, definite in Euro 100 per ogni mancata trasmissione.

Per ogni eventuale approfondimento, La invitiamo a leggere il documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Malfunzionamento dei registratori di cassa:
La risposta dell’Agenzia delle Entrate

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Fatturazione Elettronica: L’obbligo per il regime forfettario

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Il 13 aprile scorso il Governo ha approvato un nuovo decreto urgente in attuazione del PNRR e tra le novità compare la definizione della tempistica della fatturazione elettronica per i forfettari.

Così, per tutti coloro i quali hanno scelto questo regime fiscale, viene per la prima volta introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica. Il decreto in questione riguarda circa 1,5 milioni di Partita IVA in tutta Italia.

In base a quanto si legge dalla bozza del decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, saranno tenuti a emettere fattura elettronica a decorrere dal 1 luglio 2022:

  • i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011)
  • i soggetti che hanno adottato il regime forfetario (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014)
  • le associazioni sportive dilettantistiche (art. 1 e 2 della L. 398/91)

L’unica deroga emersa dal testo è relativa ai professionisti in regime forfettario che non superino i 25 mila euro di ricavi o compensi. Fino al 2024 potranno restare sulle modalità tradizionali in virtù del basso volume d’affari registrato.

Inoltre, nel terzo trimestre del 2022 sarebbe consentita una fase transitoria, ossia da luglio a settembre non scatteranno sanzioni se la fattura elettronica sarà emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per tutti i forfettari che hanno ora due mesi di tempo per passare alla fatturazione elettronica, Media Center cube mette a disposizione un servizio dedicato che sarà in grado di rendere immediatamente comprensibile la digitalizzazione di questi processi, facilitando e velocizzando così il lavoro amministrativo.

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Fatturazione Elettronica: Proroga Esterometro 2022

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Il Decreto Fiscale 2022 (D.L. n. 146/2021) rinvia al 1 luglio 2022 l’obbligo per i contribuenti soggetti a fatturazione elettronica di inviare a SdI, sotto forma di fatture XML, i dati delle fatture emesse verso soggetti esteri e delle fatture relative gli acquisti dall’estero, posticipando quindi la data di abolizione del c.d. “Esterometro”.

In precedenza la Legge di bilancio 178 /2020 (legge di Bilancio 2021), aveva fissato tale obbligo a partire dal 1 gennaio 2022.

La possibilità di utilizzare i tipi documento TD01; TD17; TD18; TD19 per comunicare i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti rimane comunque facoltativa.

Per coloro che hanno già provveduto all’adeguamento dei propri sistemi e flussi di fatturazione si tratta quindi, già da ora, di una soluzione alternativa alla trasmissione dei dati per via telematica all’Agenzia delle Entrate da eseguire nelle consuete modalità, utilizzando cioè l’apposito tracciato XML (Esterometro), con periodicità trimestrale.

Ricordiamo che non è invece necessaria la trasmissione dei dati relativi alle operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Fino al al 30 giugno 2022 vi sono quindi due modalità alternative per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere:

1) Esterometro:

predisposizione e invio telematico di un file contenente i dati delle operazioni, attive e passive, effettuate nel trimestre di riferimento.

2) Sistema di Interscambio:

Per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, emissione di una e-fattura valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.
Per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, la generazione di una e-fattura di tipo TD17, TD18 o TD19.

Le tempistiche di trasmissione al Sistema di Interscambio sono le seguenti:

Per le fatture attive deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);

Per le fatture passive, invece è effettuata entro il 15mo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti

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