Via lo Spesometro, arriva l’Esterometro

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Addio spesometro. Arriva l’esterometro

Dal primo gennaio 2019 entrerà a regime la fatturazione elettronica, si dice addio allo spesometro e arriva l’esterometro per le operazioni transfrontaliere.

La legge di Bilancio 2018, se da un lato abolisce lo spesometro, all’art. 1 comma 909 prevede per i soggetti Iva, l’obbligo di trasmettere “all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (…) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”. 

Si tratta dell’esterometro, ossia dell’obbligo per i titolari di partita Iva residenti, stabiliti o identificati all’interno del territorio italiano, di trasmettere telematicamente i dati relativi operazioni transfrontaliere effettuate o ricevute, se non documentate da bolletta doganale o fattura elettronica.

Riferimenti normativi
L’obbligo relativo all’esterometro 2019 è ereditato dalla fattura elettronica. In particolare, il comma 3 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo numero 127/2015 prevede che:

 “I soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3 (obbligo della Fattura Elettronica).

La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”

Ciò significa che per tutte le operazioni IVA attive e passive che non vengono poste in essere tramite fattura elettronica si renderà obbligatorio l’invio del modello in oggetto.

 

Esterometro 2019: come funziona?
In estrema sintesi consiste nella comunicazione di tutte le operazioni intrattenute con l’estero e più precisamente verso l’Unione Europea nei paesi al di fuori di questa. Sono naturalmente escluse tutte le operazioni tra soggetti che hanno la residenza fiscale in Italia, perché saranno oggetto di fatturazione elettronica.

Quali soggetti devono trasmettere l’esterometro?
Sono obbligati tutti i contribuenti titolari di partita Iva che risultano residenti fiscalmente in Italia oppure che in Italia hanno una stabile organizzazione o siano semplicemente identificati nello Stato italiano per quest’adempimento. Non è stato ancora chiarito se soggetti esonerati dalla compilazione dello spesometro saranno anche esonerati dalla trasmissione l’adempimento.

 Trattandosi nient’altro che della versione estera dello spesometro dobbiamo assumere che i casi di esenzione/esclusione dalla compilazione debbano essere gli stessi previsti per lo spesometro in vigore ad oggi.

Quali soggetti sono invece esclusi?

Le uniche eccezioni previste riguardano i contribuenti che si avvalgono:

  • del regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014);
  • del regime dei minimi (di vantaggio ex art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98).

Per questi soggetti resta fermo l’obbligo di emettere la fattura in formato digitale per le operazioni effettuate nei confronti della PA.

Quali operazioni comunicare nell’esterometro 2019?
Per quello che concerne l’ambito oggettivo di applicazione abbiamo visto che le operazioni da trasmettere sono quelle erogate o ricevute tra società, aziende, lavoratori autonomi, ditte, società di persone o di capitali tra una società italiana ed una con una residenza fiscale in UE o EXTRA UE.

Quali dati indicare?
Gli stessi richiesti dallo spesometro. Per cui a parte avere bisogno dell’anagrafica del cliente o del fornitore controparte UE o Extra UE, sarà necessario munirsi dei dati identificativi del cessionario/cliente, fattura emessa o ricevuta comprensiva della data, la data di registrazione, il numero della fattura, la base imponibile, aliquota Iva.

In sostanza vengono richiesti tutti gli elementi obbligatori della fattura così come definiti dall’ Unione Europea.

Invio mensile o trimestrale?
A differenza di quello che siamo stati abituati a fare con il modello Intrastat la periodicità dell’invio è mensile. La trasmissione del file xml dovrà avvenire entro il mese successivo a quello di riferimento, in cui la fattura viene emessa o ricevuta.

Ci sono delle sanzioni per chi non rispetta tale obbligo?
Il comma 915 prevede, per chi omette o commette errori nella trasmissione dei dati delle operazioni, la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, nel limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione verrà ridotta della metà, nel limite massimo di euro 500, se la trasmissione viene eseguita entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita. Oppure se, nello stesso termine, il contribuente provvede al corretto invio dei dati.

Quindi?
Quindi, se ad esempio se un imprenditore italiano effettua un’operazione intracomunitaria nei confronti di un soggetto stabilito in Francia, la relativa fattura potrà essere emessa in formato cartaceo. Posto che contestualmente è stato abrogato lo spesometro, sarà necessario comunicare in altro modo all’Agenzia delle Entrate i dati presenti nella fattura emessa.

Il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dedica un intero capitolo alla trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. In particolare al punto 9.1 si stabilisce che per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Al successivo punto 9.3 si stabilisce il termine per effettuare la comunicazione dei dati, vale a dire l’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso. Ad esempio se la fattura è stata emessa il 10 febbraio 2019, la comunicazione dei dati ivi contenuti deve essere effettuata entro il 31 marzo successivo. Per ciò che riguarda la comunicazione dei dati relativi alle fatture passive, l’adempimento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione.

Il provvedimento ha poi specificato che “per la data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva”. Ad esempio se una fattura passiva ricevuta in data 15 gennaio 2019 viene registrata durante il mese di settembre, l’adempimento deve essere effettuato entro il 31 ottobre del medesimo anno.

L’ultimo punto del provvedimento concede la facoltà di emettere le fatture transfrontaliere in modalità elettronica compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere la lettera X per 7 volte (“XXXXXXX”). Nel campo “identificativo fiscale IVA” va inserita la partita IVA comunitaria e quando si tratta di soggetti extra UE va inserito il seguente codice: “OO 99999999999”. La trasmissione della fattura elettronica per le operazioni verso operatori esteri comporterà l’esonero della nuova comunicazione prevista per le operazioni transfrontaliere.

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Tra 46 giorni lavorativi la Fatturazione Elettronica diventerà obbligatoria per tutti

 

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Fattura elettronica: semplificazioni nella legge di Bilancio 2019

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Nel comunicato del Governo, vengono chiarite le nuove semplificazioni.

Le modifiche normative previste e approvate il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri hanno soddisfatto le richieste fatte dagli operatori negli ultimi mesi e stabilito che la fattura – elettronica e cartacea – potrà essere emessa “entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione”, e non più al momento dell’effettuazione dell’operazione.

Si mantiene l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici.

Si dà quindi la possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono. Inoltre, si prevede che le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione.

Sempre nell’ottica della semplificazione viene abrogato l’obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.

 

Semplificazione per l’avvio al Sdl
L’articolo 8 ufficializza, definisce e allarga l’ambito applicativo della “non sanzionabilità” per eventuali ritardi di emissione/trasmissione, che era stata già anticipata con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018, stabilendo che, per il primo semestre 2019, non si applicano sanzioni se la fattura viene emessa, cioè inoltrata al Sistema di Interscambio, entro il termine di liquidazione dell’IVA, prevedendo anche, per il medesimo periodo, una riduzione ad un quinto delle sanzioni applicabili (tra il 90% ed il 180% dell’imposta, che diventano dal 18% al 36%) quando la fattura viene emessa entro il termine della liquidazione IVA relativa la periodo successivo.

 

Registro degli acquisti
Viene eliminato l’obbligo di numerazione delle fatture ricevute, operazione molto complessa da effettuare con la fatturazione elettronica, poiché quest’ultime non sono modificabili. Infatti si dovevano adottare un registro di protocollo o generare un documento xlm contenente il numero progressivo attribuito alla fattura univocamente e dando poche certezze sulla garanzia di una corretta operazione e non agevolando l’attività di controllo. Questa è una modifica favorevole e senza controindicazioni.

 

IVA
Un’altra novità riguarda il pagamento dell’IVA che slitterà alla data di incasso della fattura.

Trasmissione telematica dei corrispettivi
Oltre all’obbligo di fatturazione elettronica, si introduce l’obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Questo consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili come l’obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini e un controllo maggiore e meno invasivo dell’Agenzia delle Entrate. L’obbligo parte per chi ha un volume d’affari superiore a 400 mila euro dal 1 luglio 2019. Per gli altri dal 1 gennaio 2020.

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