Obbligo di collegamento tra POS e Registratori di Cassa Telematici

Obbligo di collegamento tra POS e Registratori di Cassa Telematici

Manovra 2025: obbligo di integrazione fra POS e registratori di cassa telematici

Con la Manovra 2025 il Governo rafforza la lotta all’evasione fiscale e accelera la digitalizzazione dei pagamenti. Il fulcro della norma è l’integrazione obbligatoria tra terminali POS e registratori di cassa telematici, misura pensata per garantire massima trasparenza, tracciabilità e accuratezza dei dati fiscali.

Cosa prevede l’obbligo

 

Chi deve adeguarsi

Tutti i commercianti, professionisti e imprese che emettono scontrino fiscale elettronico.

Le scadenze ufficiali

  • 1 luglio 2025 – obbligo tecnico di collegamento fra POS e registratore di cassa telematico.
  • 1 gennaio 2026 – avvio del regime sanzionatorio pieno.

Che cosa cambia in pratica?

Prima

L’esercente poteva dimenticare (o rinviare) l’invio del pagamento elettronico.

Serve un doppio controllo fra gestionale, RT e POS.

Che cosa cambia in pratica?

Dopo

La transazione viene salvata e spedita in tempo reale all’Agenzia, senza intervento umano.

Un unico flusso digitale: meno errori, meno carta.

Vantaggi immediati

  • Trasparenza: addio scontrini “persi”.

  • Tempi ridotti: il gestionale riceve automaticamente importo e metodo di pagamento.

  • Incentivi fiscali per chi aggiorna hardware e software (credito d’imposta 20 %)

Cosa devi fare adesso?

  • Verifica insieme a noi se POS e RT sono già compatibili.
  • Forma il personale: la procedura è semplice, ma va fatta correttamente.

    Regime sanzionatorio dal 1 gennaio 2026

    • Multa giornaliera per mancato collegamento fra POS e registratore.
    • Sanzione proporzionale fino al 4 % dell’imponibile non trasmesso.

    Conclusioni

    L’integrazione obbligatoria POS-RT è un altro passo verso un sistema fiscale digitale automatico. Agire subito consente di sfruttare incentivi fiscali e trasformare un vincolo normativo in un vantaggio competitivo.

    Contattaci per scoprire le nostre soluzioni già pronte per la nuova normativa.

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    Windows 11 24H2: problemi confermati da Microsoft

    Windows 11 24H2: problemi confermati da Microsoft

    Gentile Cliente,

    come forse saprai, l’aggiornamento a Windows 11 versione 24H2 ha introdotto diversi problemi di prestazioni, ampiamente dibattuti in rete negli ultimi mesi. Tra questi, sono stati segnalati rallentamenti generalizzati sia nell’uso del sistema operativo che nell’esecuzione di software di terze parti.

    In attesa che Microsoft rilasci eventuali aggiornamenti correttivi, onde evitare rallentamenti nell’uso nel tuo sofware gestionale, consigliamo di posticipare l’aggiornamento a Windows 11 versione 24H2.

    Se avete già effettuato l’aggiornamento e state riscontrando rallentamenti, vi suggeriamo di eseguire un rollback alla versione precedente.

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    PEC valida in tutta Europa: le novità

    PEC valida in tutta Europa: le novità

    blog

    La PEC -acronimo di Posta Elettronica Certificata- è considerata alla pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno, funziona in modo molto simile alla tradizionale casella di posta elettronica e soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento elDAS per il servizio elettronico di recapito certificato (SERC). 

    La differenza sostanziale tra un’email PEC e una tradizionale sta nel fatto che la prima garantisce una maggiore sicurezza poiché il contenuto di una mail di Posta Elettronica Certificata è sempre protetto e né il messaggio né gli allegati possono essere modificati durante la trasmissione. In aggiunta, su tutti i messaggi vige un vincolo di segretezza come quello riconosciuto dalla Costituzione per la corrispondenza normale.

    In Italia il sistema PEC è regolamentato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e consente di inviare messaggi di posta elettronica con lo stesso valore legale di una classica raccomandata A/R, garantendo così la prova e l’invio della consegna.

    Obbligatoria per enti della Pubblica Amministrazione, imprese individuali e liberi professionisti, oggi la PEC presenta un limite: può essere utilizzata solo in Italia. Tuttavia, la situazione sta cambiando e lo scorso giugno è stato fatto un passo in avanti nella definizione della PEC come mezzo di comunicazione certificata valido in Europa.

    La Posta Elettronica Certificata, utilizzata in maniera diffusa e consolidata, consente l’invio di e-mail conferendo valore legale al processo di consegna dei messaggi e fornendo al mittente la documentazione elettronica (ricevute) attestante l’invio e la consegna di documenti informatici.

    Per legge un messaggio di PEC ha la stessa validità di una raccomandata con ricevuta di ritorno e certifica:

    • l’avvenuto invio di un documento informatico da parte del mittente;
    • l’avvenuta ricezione dello stesso documento da parte del destinatario;
    • i riferimenti temporali della trasmissione.

    Ma, allo stato attuale, il servizio PEC non certifica l’identità di mittente e destinatario.

    Da oggi, grazie allo Standard ETSI (che definisce le caratteristiche tecniche di tutte le telecomunicazioni, comprese quelle via e-mail, in Europa) ed al Regolamento eIDAS (che fornisce la normativa comune a tutta Europa per i cosiddetti “servizi fiduciari” ed i mezzi di identificazione elettronica) la Posta Elettronica Certificata si adegua agli standard europei implementando due requisiti fondamentali:

    1. la garanzia nell’identificazione del titolare della casella e quindi attendibilità di mittente e destinatario;
    2. un più elevato livello di sicurezza per l’utilizzo del servizio.

    Questo grazie al riconoscimento tramite SPID, Firma Digitale, CNS o CIE ed alla verifica in 2 passaggi, due semplici procedure che in pochi minuti ed in modo completamente gratuito rendono la casella PEC conforme ai nuovi standard europei.

    PEC Europea: cosa devo fare per adeguarmi ?

    Per poter utilizzare la tua casella PEC in Europa, sarà necessario effettuare questi passaggi:

    1. Riconoscimento certo dell’utente titolare della PEC
    2. Attivazione della verifica in due passaggi

    Riconoscimento titolare

    Per poter procedere con la sessione di riconoscimento, l’utente titolare della casella PEC dovrà possedere quanto segue:

    • Casella PEC e relativa password
    • Telefono Cellulare
    • Documento d’identità in corso di validità
    • Codice Fiscale
    • Utilizzo di uno strumento di identificazione

    Gli strumenti di identificazione che potranno essere utilizzati dal titolare della casella per renderla valida in Europa sono:

    • SPID di livello 2 con credenziali d’accesso
    • Firma Digitale
    • CIE
    • TS-CNS
    • Webcam

    Verifica in due passaggi
    La verifica in due passaggi (2FA) è un livello di sicurezza aggiuntivo nel processo di autenticazione dell’account, che ha l’obiettivo di tutelare ulteriormente la casella PEC Europea dagli accessi non autorizzati attraverso un secondo passaggio.

    Una volta attivata, l’utente per poter accedere all’interno della PEC Europa dovrà effettuare questi passaggi:

    effettuare il login inserendo il nome della PEC e la relativa password
    autorizzare l’accesso attraverso una notifica PUSH su APP oppure tramite l’inserimento di una password OTP per accedere

    NB. L’identificazione del titolare è un passo obbligatorio per rendere la PEC valida in Europa

    Quindi possiamo affermare che la PEC Europea, permetterà di scambiare le comunicazioni con valore legale e probatorio in tutta Europa e certificherà l’identità certa del mittente e del destinatario, requisito fondamentale per il futuro digitale.

    Dal momento in cui entrerà in vigore il nuovo sistema, tutti i titolari delle caselle PEC esistenti e delle caselle PEC che verranno attivate, per poter continuare ad utilizzare il servizio, saranno obbligati ad effettuare il riconoscimento del titolare della PEC, requisito fondamentale per poter adeguare la PEC esistente al sistema della PEC Europea.

    In qualità di Partner Aruba per la fornitura di servizi web, vi segnaliamo questo link utile per l’adeguamento alla normativa europea.

    Per qualsiasi necessità sul web (email, pec, domini personalizzati, ecc.) potete contattarci su info@mediacentercube.it

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    Il servizio Tessera Sanitaria su Nettun@Cloud

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    In questo articolo riportiamo qualche novità sulle funzionalità del servizio Cloud Olivetti Smart e sulla normativa relativa al Sistema Tessera Sanitaria.

    Come è noto, entro il 31 Luglio 2021 bisognerà trasmettere gli scontrini parlanti del primo semestre 2021. L’ultimo rilascio in cloud di fine giugno ha reso disponibili i nuovi campi richiesti dalla legge (flag opposizione, natura IVA, etc.). E’ consigliabile quindi che i progetti che vengono generati per creare i file XML siano stati prodotti successivamente a tale rilascio e quindi a partire dai primi di luglio.

    Riteniamo utile ricordare i passaggi corretti per la creazione dei file xml

    a. Accedere con le credenziali fornite
    b. Entrare su CLOUD/DOC.FISCALI/TESSERA SANITARIA
    c. Cliccare su IMPORTA DATI e verificare messaggio di conferma della avvenuta importazione
    d. Selezionare il periodo di riferimento, il Punto Vendita e cliccare su CERCA
    e. In questo momento viene creato il progetto e mostrati gli scontrini che possono essere modificati (ad esempio inserendo la volontà del cliente di opposizione alla pubblicazione, oppure modificando il tipo di spesa, la natura IVA, etc).
    f. Si consiglia di non elaborare un unico progetto semestrale, soprattutto se si producono molti scontrini, ma di suddividere lo scontrinato del semestre in periodi trimestrali o anche mensili.
    g. Generato il progetto, si consiglia di utilizzare la funzione ANALIZZA e una volta corretti eventuali errori, di cliccare su SALVA e se l’attività di controllo è terminata, su CREA XML.

    Attenzione: Qualora sia necessario creare nuovamente un progetto o tutti quelli già esistenti, è necessario CANCELLARE il progetto oppure tutti quelli esistenti e ricominciare dal punto c) cliccando su IMPORTA DATI.

    Nota: Ricordiamo che l’errore più ricorrente che si verifica in fase di invio del file XML restituisce il messaggio “CF codificati” oppure “CF non codificati ” a seconda della situazione.
    In questo caso è necessario ricreare il file XML intervenendo sull’opzione “Codici fiscali non codificati”

    Normalmente in caso di Invio all’AE da parte di SW Gestionali di terze parti i Codici fiscali devono essere NON codificati (come impostato di default).
    In caso di Invio all’AE da parte dell’utente finale i Codici fiscali devono essere codificati.

    Per il secondo semestre 2021 il MEF ha modificato il calendario per l’invio dei dati di Tessera Sanitaria. L’invio non sarà mensile ma sarà unico per tutto il semestre e da farsi entro gennaio 2022. A partire dai dati di Gennaio 2022 si passerà all’invio mensile.

    Clicca qui per gli approfondimenti fiscali

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    I REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI

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    Lotteria degli scontrini: Si parte!

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    Con il provvedimento congiunto del 29 gennaio l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate hanno definito le regole per il funzionamento della Lotteria e ne hanno fissato la partenza per il 1 Febbraio.

    Gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici, potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alle estrazioni che avverranno periodicamente; la prima l’11 marzo 2021.

    La lotteria nazionale degli scontrini è il concorso gratuito che permette di partecipare all’estrazione a sorte di premi in denaro mediante l’acquisto di beni o servizi effettuati esclusivamente con pagamento elettronico presso gli esercenti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

    Ai fini della partecipazione alla lotteria il consumatore esibisce all’esercente, al momento dell’acquisto, il proprio codice lotteria (alfanumerico, composto da 8 caratteri, che viene associato al codice fiscale del consumatore) senza obbligo alcuno di identificazione.

    Tale codice identificativo è generato utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione nell’area pubblica “www.lotteriadegliscontrini.gov”.

    Spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.
    Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
    Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

     

    Per partecipare alla Lotteria, è indispensabile:

    • Verificare che la cassa sia collegata alla rete (Internet)
    • La cassa deve essere aggiornata e programmata alla nuova funzionalità “Lotteria”
    • Consigliato: configurare e collegare un lettore di codici a barre.

    Dal 1 gennaio 2021, tutti i sistemi di cassa Olivetti sono già aggiornati e pronti per la gestione della Lotteria degli Scontrini ed i nuovi Tracciati dei corrispettivi XML 7.

    Comunicato stampa dell’agenzia delle entrate

    Lotteria degli Scontrini:
    cos’è e come funziona

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    Lotteria degli scontrini: è obbligatoria? Facciamo chiarezza

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    Lotteria degli scontrini obbligatoria per l’esercente o no? Non ci sono sanzioni in caso di rifiuto di acquisizione del codice per partecipare alle estrazioni, ma c’è la possibilità di segnalazione da parte del cliente. È invece obbligatorio l’aggiornamento dei registratori di cassa, anche quelli già abilitati all’invio dei corrispettivi, al nuovo tracciato e alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, in vigore dal 1° gennaio 2021.

    Dopo l’avvio della fase di richiesta del codice da parte dei consumatori, i negozianti si interrogano sulla possibilità di non aderire alla Lotteria degli Scontrini, il cui avvio è previsto dal 1° gennaio 2021.

    La lotteria degli scontrini non piace agli esercenti, ed il motivo è che l’avvio del gioco a premi di Stato, affianca alla promessa di premi in denaro di importo consistente, la necessità di adeguare i registratori di cassa già in uso, anche quelli già abilitati alla trasmissione dei corrispettivi telematici; un adeguamento che non è gratuito, ma che comporta – in un periodo già pesante sul fronte economico – l’obbligo di sostenere nuovi costi per restare al passo con gli sviluppi del sistema fiscale.

    Va altresì detto che registrare e trasmettere il codice lotteria del cliente non è obbligatorio per l’esercente e l’omissione non è sanzionata, nonostante il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 aveva inizialmente previsto una sanzione da 100 a 500 euro per l’esercente che avesse rifiutato di acquisire il codice del cliente ed omesso di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della cessione o prestazione.

    Una misura punitiva cancellata in sede di conversione del decreto, e sostituita dalla facoltà di delazione da parte del cliente, il quale potrà comunicare la circostanza all’Agenzia delle Entrate, tramite una sezione dedicata del portale Lotteria. La segnalazione finirà nel calderone delle informazioni utilizzate sia dalla Guardia di Finanza che dall’Agenzia delle Entrate per la messa a punto delle attività di analisi del rischio evasione.

    Chiarito che non sono previste sanzioni in caso di mancata acquisizione del codice lotteria, resta in capo all’esercente l’obbligo di adeguamento dei registratori di cassa in uso, non solo quelli non ancora aggiornati alla memorizzazione e all’invio telematico dei corrispettivi, ma anche quelli già pronti all’avvio a pieno regime dello scontrino elettronico.

    Lotteria degli Scontrini: cos’è e come funziona ->

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