Con l’arrivo del 1° luglio finiscono i 6 mesi di prova della fatturazione elettronica ed entrano in vigore le modifiche previste ai termini di invio delle fatture emesse, con obbligo di indicazione della data di effettuazione dell’operazione in fattura.
Le modifiche riguardano principalmente Fattura Immediata e Fattura Differita.
La Fattura Immediata, per ciascuna operazione imponibile, deve essere emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario committente.
Secondo quando stabilito dal D.L. 119/2018, con il decorrere del 1° Luglio la fattura immediata deve essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972. Tale termine potrebbe essere prorogato a 12 giorni.
L’effettuazione dell’operazione ai fini IVA corrisponde:
- alla data di stipula dell’atto, in caso di beni immobili;
- alla consegna o spedizione del bene nelle vendite;
- al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.
Ad esempio: un bene consegnato il 3 luglio, su cui deve essere fatta fattura immediata, la fattura deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 13 luglio riportando la data di effettuazione dell’operazione (3 luglio) nella fattura.
La Fattura Differita è l’alternativa alla fatturazione immediata ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b, D.P.R. 633/1972. Viene emessa per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta accompagnata da un Documento di Trasporto. E’ possibile farla anche per le prestazione di servizi individuali se accompagnati da apposita documentazione.
La Fattura Differita deve essere emessa nello stesso mese solare nei confronti del soggetto intestatario del Documento di Trasporto e può essere fatta una sola fattura per più documenti di trasporto. Tale operazione deve essere fatta entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il conteggio dell’imposta a debito resta inteso sia incluso nella liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio: i documenti di trasporto del mese di luglio possono essere fatturati entro il 15 agosto e tale operazione rientrerà nel mese di liquidazione di luglio.
A partire dal 1° Luglio entra quindi in vigore l’obbligo di indicare in fattura la data in cui è effettuata l’operazione, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
Ad oggi non esiste un campo specifico dove inserire la data di effettuazione dell’operazione anche se, in caso di fattura differita, generalmente sono citati i documenti di trasporto che indirettamente forniscono la data di consegna o spedizione dei beni.
Ricordiamo che il 30 giugno 2019 scadrà la moratoria sulle sanzioni per ritardata emissione delle fatture. Non verranno applicate sanzioni su fatture emesse entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva, mentre sono ridotte dell’80% se la fattura è emessa entro la liquidazione successiva.
Tale termine vige per i contribuenti con liquidazione Iva Trimestrale, mentre per i mensili la moratoria avrà efficacia fino a settembre.
In caso di ritardata emissione di fattura la sanzione ordinaria applicata va dai 250 ai 2.000 euro, in caso la violazione incida sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti verrà calcolata dal 90 al 180% dell’Iva (articolo 6 D.L.gs. 471/1997).
CORRISPETTIVI TELEMATICI
In seguito alle disposizioni del D.L. 119/2018, per coloro che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a euro 400.000 al 31.12.2018 (emergente dal modello Iva 2019), dal 1° Luglio 2019 scatta l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Per gli altri soggetti il nuovo adempimento sarà obbligatorio con lo scattare del 1° Gennaio 2020.
L’adempimento permette due diversi tipi di dotazione e NON verrà gestito dal Digital Hub:
– “registratori telematici”, già sottoposti a specifica regolamentazione;
– nuovi strumenti dedicati, come il portale web dell’Agenzia delle Entrate.