Trasmissione telematica dei documenti di acquisto SSN

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Dal 1° febbraio 2020 tutti gli ordini di acquisto degli enti del Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi attraverso il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

Dal 3 Febbraio nel Digital Hub Zucchetti sarà disponibile la ricezione degli ordini inviati da NSO (Ordinazione Semplice), permettendo quindi di adeguarsi a questo nuovo obbligo normativo.

Recentemente il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiesto un nuovo accreditamento per poter operare come intermediari, accreditamento già effettuato per il Digital Hub e a fronte del quale è stato generato un nuovo codice destinatario specifico per la ricezione degli ordini dall’NSO nel nostro applicativo (Y6EM4H47): l’indirizzo completo che dovrà essere indicato all’interno dei file degli ordini dalle P.A. è NSO0:Y6EM4H47.

Il codice destinatario SUBM70N deve essere utilizzato, come attualmente, per le sole fatture elettroniche passive.

Il servizio non necessita di attivazioni; commercialmente gli ordini ricevuti saranno conteggiati ai fini dei consumi come una normale fattura elettronica di acquisto.

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Fatture Elettroniche soggette a Reverse Charge

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Intervento dell’Agenzia delle Entrate sul tema del reverse charge

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’inversione contabile o reverse charge delle fatture elettroniche ricevute:

  • bisogna inviare il documento integrato oppure è sufficiente l’annotazione sui registri IVA?
  • ed in caso di invio al SDI, la fattura elettronica integrata che codice tipo documento (TD) deve avere? TD01 o TD20?

Il tema dell’inversione contabile o reverse charge delle fatture elettroniche ricevute sta destando parecchi dubbi fra gli addetti ai lavori. Infatti, per l’Agenzia delle Entrate occorre inviarle, per Assosoftware no.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, lascia intendere che l’integrazione della fattura ricevuta in reverse charge o inversione contabile debba transitare allo SDI come tutte le normali fatture elettroniche.

Tuttavia, tale impostazione non appare suffragata dalla normativa vigente.

Peraltro anche Assosoftware, in alcuni interventi recenti, ha dichiarato di non ritenere assolutamente obbligatorio / necessario far transitare dal Sistema di Interscambio anche l’integrazione delle fatture elettroniche ricevute e soggette a reverse charge o inversione contabile.

E nel caso , si abbracciasse la tesi dell’Agenzia delle Entrate, quale codice bisogna utilizzare in caso di trasmissione telematica allo SDI, TD01 o TD20? 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

“la trasmissione del file xml relativo all’integrazione delle fatture elettroniche ricevute e soggette ad inversione contabile/reverse charge deve avvenire con codice tipo documento TD01, non TD20 che identifica l’autofattura e non l’integrazione dei quelle ricevute”

Nei giorni scorsi era stata sostenuta da più parti la tesi per effetto della quale l’invio del file xml dell’integrazione della fattura elettronica dovesse essere TD20, ovvero il codice dell’autofattura.

Abbiamo appena visto tuttavia che tale tesi non può essere ritenuta corretta, anche perché non si tratta di autofatture ma di integrazione di fatture ricevute.

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