Mago4 rel. 2.5.3

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Microarea ha rilasciato la versione 2.5.3 di Mago4 che apporta al gestionale migliorìe (per le aree Fatturazione Elettronica, Magazzino, Contabilità, Gestione partite, Percipienti) e corregge errori (per le aree Fatturazione Elettronica, Magazzino, Ordini, Warehouse Management System, Anagrafiche, Contabilità, Gestione partite, EasyStudio, Menu e gestione Login).

Per l’installazione della nuova versione 2.5.3 di Mago4 è richiesta una comunicazione di interesse, così da definire un appuntamento con il nostro personale tecnico, contattandoci all’indirizzo email sviluppo@mediacentercube.it

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Registratore Telematico: trasmissione entro 12 giorni

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Con un’interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze della Camera, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in assenza di connessione a Internet si dovrà comunque comunicare la chiusura fiscale entro 12 giorni. 

La trasmissione telematica dei corrispettivi avviene automaticamente con la prima connessione utile alla rete. Fondamentale, però, rispettare la scadenza dei 12 giorni.

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate: la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Maria Cecilia Guerra riporta i chiarimenti durante l’interrogazione a risposta immediata del 30 gennaio in Commissione Finanze della Camera.

A offrire lo spunto per fare luce sulla questione della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi quando il registratore telematico è senza internet è la deputata Sandra Savino la quale, durante l’interrogazione parlamentare del 30 gennaio 2020, ha portato all’attenzione del governo la gestione dello scontrino elettronico e della chiusura di cassa nella fascia oraria critica che va dalle 22 alle 24.

Riportando i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, la sottosegretaria al MEF Maria Cecilia Guerra chiarisce che l’orario di chiusura non è rilevante e ripercorre le regole da seguire nel caso di un registratore telematico senza internet.

“Dalle 3 alle 5 del mattino lo stesso sistema dell’Agenzia delle Entrate potrebbe risultare indisponibile a ricevere il file dei corrispettivi. Questa limitazione tuttavia non ha alcun effetto per l’esercente in quanto è il RT che al momento della chiusura di cassa elabora e sigilla il file da trasmette e se già collegato alla rete internet inizia a effettuare più tentativi di invio del file da quel momento fino a che il sistema dell’Agenzia delle Entrate acquisisce il file”.

Per essere in regola con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi non è necessario essere connessi alla rete:

“Il registratore telematico può operare la memorizzazione dei dati dei corrispettivi e la conseguente emissione del documento commerciale così come la chiusura di cassa anche offline”.

Cosa accade in questi casi?

“In questa ultima ipotesi il registratore telematico predispone in automatico il file dei corrispettivi giornalieri sigillando elettronicamente il file, garantendone quindi sicurezza e inalterabilità, e nel momento in cui l’apparecchio sarà connesso a internet provvederà automaticamente a inviare lo stesso file ai server dell’Agenzia delle Entrate”.

Quando si usa un registratore telematico senza internet non serve, successivamente, intervenire con specifici accorgimenti: tutte le operazioni necessarie alla trasmissione telematica dei corrispettivi vengono eseguite dall’apparecchio in modo automatico, senza necessità di intervento dell’esercente.

Registratore telematico senza internet senza impedimenti, ma attenzione alla scadenza dei 12 giorni

In altre parole, per lo scontrino elettronico la connessione a internet serve, ma non è fondamentale. O almeno non sempre. Bisogna fare attenzione, infatti, a rispettare in ogni caso la scadenza dei 12 giorni per l’invio dei corrispettivi telematici:

“È necessario che il file arrivi all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dalla chiusura di cassa ed è importante che il RT si connetta almeno una volta ogni 12 giorni per effettuare l’invio del file”.

L’esercente o un suo delegato potranno verificare in qualsiasi momento anche sul portale dell’Agenzia delle Entrate la ricevuta dell’avvenuta trasmissione del file.

Se nell’arco dei 12 giorni il Registratore Telematico non si connette a internet è possibile, ma soprattutto necessario, procedere in un altro modo:

  • effettuare il salvataggio dei file con i corrispettivi elaborato e sigillato dal registratore al momento della chiusura di cassa su memoria esterna, come ad esempio una penna USB;
  • utilizzare un PC o un altro strumento con connessione internet;
  • accedere al portale Fatture e Corrispettivi;
  • caricare il file sul sistema dell’Agenzia delle Entrate.

L’operazione può essere effettuata sia dall’esercente in prima persona che dal suo intermediario delegato.

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Trasmissione telematica dei documenti di acquisto SSN

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Dal 1° febbraio 2020 tutti gli ordini di acquisto degli enti del Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi attraverso il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

Dal 3 Febbraio nel Digital Hub Zucchetti sarà disponibile la ricezione degli ordini inviati da NSO (Ordinazione Semplice), permettendo quindi di adeguarsi a questo nuovo obbligo normativo.

Recentemente il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiesto un nuovo accreditamento per poter operare come intermediari, accreditamento già effettuato per il Digital Hub e a fronte del quale è stato generato un nuovo codice destinatario specifico per la ricezione degli ordini dall’NSO nel nostro applicativo (Y6EM4H47): l’indirizzo completo che dovrà essere indicato all’interno dei file degli ordini dalle P.A. è NSO0:Y6EM4H47.

Il codice destinatario SUBM70N deve essere utilizzato, come attualmente, per le sole fatture elettroniche passive.

Il servizio non necessita di attivazioni; commercialmente gli ordini ricevuti saranno conteggiati ai fini dei consumi come una normale fattura elettronica di acquisto.

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Windows 7, fine del supporto Microsoft: cosa fare?

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In questi giorni Microsoft ha comunicato che non rilascierà più aggiornamenti per Windows 7. Questa decisione porterà con sé l’impossibilità di ricevere aggiornamenti e protezioni da patch di sicurezza con conseguente esposizione a minacce informatiche

Si aspettano infatti numerosi attacchi di virus sui sistemi con Windows 7, in particolare è atteso WannaCry, il ransomware che nel 2019 ha colpito milioni di utenti. Secondo gli esperti, si prevede che il 26% delle aziende useranno ancora il software Microsoft appena abbandonato. La conseguenza sarà un aumento dei PC infettati da WannaCry per un danno ingente per le aziende, perdita di produttività e di dati oltre a tantissimi hardware danneggiati.

Se è pur vero che in tantissimi uffici pubblici è facile imbattersi ancor oggi in macchine che adoperano addirittura Windows XP – ritirato ad aprile 2014 (!) – la diffusissima pratica che consiste nel continuare a utilizzare sistemi operativi ormai superati è fortemente sconsigliata, a meno di non volere correre il rischio sperando che non accada mai.

Windows 7 non sarà più supportato dal 14 gennaio 2020

Microsoft ha fissato come data di “fine vita” per le varie edizioni di Windows 7 il 14 gennaio 2020: si tratta, come sempre accade in questi casi, di un martedì, il secondo del mese, giorno in cui verranno rilasciati gli ultimi aggiornamenti ufficiali per Windows 7.
Ciò significa che il giorno seguente al 14 gennaio 2020, Windows 7 terminerà di esistere e Microsoft non assicurerà ai clienti alcuna forma di supporto, per tutte le edizioni disponibili.
A partire dal 15 gennaio, infatti, i tecnici Microsoft non rilasceranno più alcuna patch per Windows 7, neppure per sanare problematiche di sicurezza.

Cessando anche il periodo di supporto extended, Microsoft metterà nuovi aggiornamenti di Windows 7 solo nelle mani delle aziende che stipuleranno costosi abbonamenti speciali (programma Windows 7 Extended Security Updates (ESU): 50€ per ogni workstation durante il primo anno, 100€ durante il secondo, 200€ per ciascun sistema il terzo anno.

Fine del supporto di Windows 7: cosa fare

A fine dicembre 2019, Windows 7 restava ancora il secondo più utilizzato al mondo con il 26,6% delle quote di mercato. Pensare che Windows 10 è leader con il 54,6% ma il “sorpasso” su Windows 7 si è registrato solo tra novembre e dicembre 2018 (fonte: NetmarketShare, Netapplications).

Per i professionisti e le aziende che utilizzano molte workstation Windows 7, passare a Windows 10 è di fatto pressoché obbligatorio:

1) Il consiglio è quello di creare un’immagine del sistema con l’intera configurazione di Windows 7, la struttura del disco o dell’unità SSD e i dati memorizzati salvandola quindi su un server NAS o su una cartella condivisa in rete locale.
Per procedere in tal senso si possono usare diverse utility disponibili sul mercato come AOMEI Backupper, EASEUS Todo Backup, Macrium Reflect e MiniTool ShadowMaker. Si creerà così un’unica immagine che permette il ripristino completo dell’intera configurazione del sistema in caso di problemi.

In alternativa c’è anche l’ottima utilità -conosciuta da pochi – Microsoft basata su riga di comando e integrata in Windows: wbAdmin. 

2) Utilizzando l’Assistente aggiornamento Windows 10 si possono aggiornare le macchine Windows 10 a costo zero senza neppure la necessità di introdurre manualmente alcun Product Key.

Per procedere in tal senso si può creare un supporto d’installazione USB con il Media Creation Tool (scegliere l’opzione Crea supporti d’installazione) oppure scaricare il file ISO di Windows 10 seguendo le indicazioni riportate nell’articolo Scaricare Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10 dai server Microsoft.

Bisognerà però aver cura di generare un supporto d’installazione di Windows 10 contenente un’edizione del sistema operativo identica a quella a cui si riferisce il Product Key di Windows 7 o di Windows 8.1.
In altre parole, il vecchio Product Key di Windows 7 Starter, Home Basic e Home Premium può essere esclusivamente utilizzato per installare e attivare Windows 10; il vecchio Product Key di Windows 7 Professional e Ultimate per Windows 10 Pro. Stessa cosa per le varie edizioni di Windows 8.1.
===> Tutto questo ha però un senso se il Product Key inserito è di tipo Retail (non OEM). 

3) I file relativi a Windows 7, dopo l’upgrade a Windows 10 con Assistente aggiornamento Windows 10 o con l’utilità Media Creation Tool vengono conservati nella cartella \Windows.old.

Tale cartella non dovrebbe essere subito rimossa perché, in caso di problemi, rappresenta la chiave per tornare a Windows 7 senza mettere mano ai software di disk imaging citati in precedenza.
Anzi, per chi passa da Windows 7 a Windows 10, suggeriamo di aumentare il numero di giorni durante i quali il sistema operativo conserva il contenuto della cartella \Windows.old.

 

Windows 7 Addio: e se non si volesse abbandonare?

In sintesi

1) Per limitare i danni in caso di mantenimento di Windows 7 oltre i limiti consigliati da Microsoft c’è bisogno di ristrutturare anche la mentalità dei dipendenti delle aziende, soprattutto se non avvezzi a salvare i dati di lavoro in modo che possano essere al sicuro. Ad esempio, l’uso di server centralizzati o il cloud potrebbero aiutare a ridurre i rischi.

2) Importante che si ricorra ciclicamente al backup dei dati, poiché se gli attacchi ransomware si basano sul riscatto dei propri dati, effettuare un salvataggio periodico vi espone meno al pagamento dei criminali. Non pretendiamo di fare copie di backup su più dispositivi, ma almeno su supporti hardware esterni può bastare.

3) Accertarsi che i sistemi Windows 7 non siano direttamente esposti sulla rete Internet ma siano connessi in rete locale dietro router dotato di funzionalità NAT fornisce già notevoli rassicurazioni.

4) Fondamentale disattivare sul router il supporto per protocollo UPnP in modo che eventuali applicazioni in esecuzione non aprano porte in ingresso.

5) I sistemi Windows 7 andrebbero possibilmente isolati dal resto della rete locale magari servendosi delle VLAN e segmentando così il network. 

6) L’utilizzo di software antiexploit e un controllo più severo sul traffico mediante una più attenta configurazione del firewall (va benissimo anche il firewall integrato in Windows) permetterà di scongiurare la fuoriuscita di dati e la trasmissione verso server remoti.
L’adozione di un’applicazione come Windows Firewall Control, recentemente divenuta del tutto gratuita  consentirà di “addestrare” il firewall di Windows 7 affinché blocchi anche i tentativi di connessione in uscita non indispensabili per il funzionamento del sistema operativo e dei programmi che si adoperano di norma.

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Registratori Telematici: moratoria e sanzioni

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A soli 2 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo per i registratori di cassa telematici, c’è ancora molta confusione su chi se ne debba dotare, quali siano le sanzioni e quali le eccezioni.

Facciamo chiarezza!

Sanzioni scontrino elettronico in caso di invio omesso o tardivo
Ai sensi del comma 6, articolo 2 del Decreto Legislativo n. 127/2015, la mancata memorizzazione, l’omessa trasmissione così la memorizzazione e trasmissione di dati incompleti o non veritieri è punita con le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.

In forza delle norme sopra citate, la sanzione prevista nel caso di omesso o tardivo invio dello scontrino elettronico è duplice:

  • sanzione pecuniaria pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo del corrispettivo non correttamente documentato;
  • sanzione accessoria, nel caso di quattro violazioni nel quinquennio, corrispondente alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, da 3 giorni a 6 mesi.

Sanzioni scontrino elettronico: moratoria di sei mesi
Anche se in parte, è stato il Decreto Crescita a rendere meno impattante dell’avvio dell’obbligo dello scontrino elettronico, sia per i soggetti obbligati a partire dal 1° luglio 2019 che per coloro che dovranno adeguarvisi entro il 1° gennaio 2020.

Nello specifico, l’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 introdotto in sede di conversione, ha modificato il comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, prevedendo che:

“I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.”

La modifica in esame è intervenuta su due punti:

  • sul termine di invio dei dati dei corrispettivi giornalieri, fissato a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
  • sulle sanzioni applicate nel caso di tardivo invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

In merito alla moratoria sulle sanzioni, è stato previsto un periodo transitorio, che consentirà di evitare l’applicazione delle stesse nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Sanzioni scontrino elettronico: quando si applica la moratoria semestrale

A beneficiare della moratoria dalle sanzioni relative allo scontrino elettronico saranno sia i contribuenti obbligati ad adeguarsi entro lo scorso 1° luglio 2019 che la restante e più ampia platea di contribuenti destinatari dell’obbligo a partire dal 1° gennaio del 2020.

Le tempistiche sono quindi le seguenti:

  • soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA con volume d’affari superiore a 400.000 euro: moratoria sulle sanzioni relative al tardivo invio fino al 31 dicembre 2019;
  • soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA con volume d’affari inferiore a 400.000 euro: moratoria sulle sanzioni relative al tardivo invio fino al 30 giugno 2020.

Le sanzioni sospese sono quelle previste dal comma 6, articolo 2, del decreto legislativo n. 127/2015, il quale richiama a sua volta a quelle previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Nello specifico, nel caso di invio tardivo dei dati dei corrispettivi giornalieri, è prevista una sanzione pecuniaria ed una sanzione accessoria.

La prima è pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato nei termini previsti. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

La seconda invece si applica nel caso di quattro distinte violazioni commesse nel corso di 5 anni, e consiste nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e’ disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

Nei sei mesi di moratoria invio dei corrispettivi tramite servizi specifici

L’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri durante i sei mesi di moratoria sarà effettuato con modalità specifiche dai soggetti non ancora in possesso dei registratori telematici.

Così come indicato dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 4 luglio 2019, durante il periodo transitorio dei sei mesi i dati dei corrispettivi potranno essere trasmessi tramite i servizi online, che prevedono tre diverse opzioni:

  • servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;
  • servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”.
  • mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, sempre secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 4 luglio 2019.

L’invio potrà essere effettuato mediante il portale “Fatture e Corrispettivi”.

Corrispettivi giornalieri da memorizzare con i vecchi registratori di cassa

La moratoria sulle sanzioni si applica quindi esclusivamente alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, per i quali si avrà tempo fino al mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.

Non cambia invece l’obbligo di memorizzazione giornaliera, sul quale appare utile richiamare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E.

Temporaneamente, si potrà adempiere all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

Tale facoltà sarà ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di moratoria dall’applicazione delle sanzioni.

Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico.

Una precisazione importante riguarda i soggetti che hanno messo in servizio il registratore telematico entro i termini ordinari. Anche in tal caso, nel primo semestre dall’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi non saranno applicate sanzioni nel caso di invio dei dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

ATTENZIONE

La moratoria non modifica l’obbligo di memorizzazione giornaliera ed i termini delle liquidazioni IVA.

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