Conservazione Digitale: chiarimenti e informazioni utili

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Il servizio di fatturazione elettronica Digital Hub prevede l’invio automatico dei documenti al sistema di conservazione.
A tal fine, NON sono richieste operazioni preliminari, come l’inserimento di specifiche credenziali o la configurazione di altri parametri. In particolare, per i documenti provenienti da Digital Hub non è richiesto il censimento della firma digitale nel sistema di conservazione; se necessaria, infatti, questa sarà già inserita in Digital Hub e apposta precedentemente all’invio dei file al Sistema d’Interscambio.

Per contro, è invece possibile scegliere, in Digital Hub, di escludere l’invio in conservazione per alcune tipologie di documenti/aziende.

Come anticipato in altri comunicati, è attualmente in corso il versamento nel sistema di conservazione dei documenti pregressi di Digital Hub; di conseguenza è possibile che i file in stato “inviati in conservazione” non siano ancora consultabili in quest’ultimo servizio. Si tratta però solo di una questione di tempo necessario per il puntuale allineamento dei due applicativi.

Ad ogni modo, la cancellazione dei documenti da Digital Hub, prevista contrattualmente e già prorogata, avverrà solo previa conferma di acquisizione in conservazione degli stessi.

 

PROCESSO DI CONSERVAZIONE E FINALITÀ

 

Come quello di invio, anche il processo di conservazione avviene in modo completamente automatizzato e all’utente NON è richiesta alcuna azione. Di seguito riportiamo lo schema di sintesi di come avviene la conservazione:

Il sistema, verificato che i documenti rispettino tutti i requisiti necessari, genera un “Pacchetto di Versamento” (PdV) e il relativo Rapporto di Versamento (accettazione) o, in casi eccezionali, di Rifiuto (quest’ultimo è notificato via PEC e la relativa gestione dovrà essere eseguita dall’utente tramite l’apposita funzione “Lavorazione file rifiutati”, presente nell’applicativo).

Successivamente all’accettazione dei documenti (PdV), la procedura genera un “Pacchetto di Archiviazione” (PdA), sul quale è apposta la firma digitale di un delegato di Zucchetti S.p.a. (Responsabile del Servizio di Conservazione) e la marca temporale che determina la conclusione dell’intero processo.

I documenti contenuti in un Pacchetto di Archiviazione si intendono definitivamente conservati e l’utente potrà chiedere al sistema la loro esportazione con valenza opponibile a terzi, tramite quello che la normativa definiscePacchetto di Distribuzione” (omonima voce di menu presente nell’applicativo).

Ricordiamo, infatti, che il sistema di conservazione ha come finalità principale l’esibizione dei documenti tramite Pacchetto di Distribuzione, ad esempio, nei confronti dell’autorità finanziaria, di un notaio o altri pubblici ufficiali. La consultazione giornaliera e operativa dei documenti, tipica di un ufficio amministrativo, è invece demandata ad un software gestionale o ad un sistema documentale (DMS).

 

CREDENZIALI DI ACCESSO e PROCEDURA DI RESET PASSWORD/INOLTRO

L’accesso al portale di conservazione avviene mediante username e password personali, fornite all’attivazione del servizio mediante due distinte email/PEC. Le credenziali vengono trasmesse all’indirizzo indicato nel modulo contrattuale “Incarico per il servizio di conservazione digitale”, sottoscritto dal Responsabile della Conservazione dell’azienda.

Le credenziali sono distinte per ogni azienda, anche a parità di Responsabile della Conservazione. Fanno eccezione gli ambienti di lavoro di associazioni di categoria/studi professionali che prevedono, invece, un’unica credenziale con visibilità completa dei relativi clienti.

Eventuali richieste di reset/inoltro delle credenziali, per ragioni di sicurezza dettate dalla certificazione di qualità ISO:27001 del servizio, potranno essere evase esclusivamente se inviate dall’indirizzo sopra citato (anche in Copia Conoscenza) alla seguente casella dedicata: login.conservazione@zucchetti.it, indicando:
• Oggetto della richiesta: reset password/inoltro credenziali;
• Username (in caso di richiesta reset);
• P.IVA e Codice Fiscale dell’azienda.

Questa procedura è resa consultabile tramite il link “Recupero credenziali” introdotto nella pagina di login dell’applicativo, raggiungibile QUI.

Nel caso in cui l’indirizzo mail dell’incarico fosse obsoleto o errato, la nuova funzione consente anche di scaricarne una versione editabile di tale modulo che dovrà essere ricompilato, firmato ed inviato all’indirizzo info.servizioclienti@zucchetti.it (in Copia Conoscenza a login.conservazione@zucchetti.it).

RECAPITO ASSISTENZA

Per ottenere supporto in merito al sistema di conservazione, La invitiamo a contattarci telefonicamente o via email ai recapiti già in Suo possesso.

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Conservazione Digitale – Termini e Download

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Vogliamo sgomberare il campo da qualsiasi dubbio: gli utenti con servizio di Conservazione Digitale Zucchetti attivo beneficeranno in automatico del salvataggio di tutta la documentazione gestita senza dover effettuare ulteriori operazioni.

Infatti, dal momento in cui è stato attivato l’ambiente di  conservazione (contestuale al Digital Hub o successivo) le fatture verranno ugualmente inviate in modo automatico in conservazione. 

Le fasi (invio da DH, ricezione ed elaborazione in Conservazione Digitale) richiedono tempi diversi dovuti a code di invio e code di ricezione;  nessun timore quindi se vedrà le fatture elettroniche dentro il Digital Hub e non le ritroverà nell’ambiente di Conservazione, perché tutto questo è normale per i motivi appena esposti.
Aggiungiamo che  le code sono giustificate dal fatto che l’Agenzia delle Entrate ha fornito alle software-house con estremo ritardo le notifiche di accettazione;  ci sono quindi delle code XML davvero lunghe da smaltire.

Nessuna preoccupazione quindi perchè la situazione è controllata direttamente da Zucchetti e verrà allineata a breve.

Una piccola almeno quanto importante nota per gli utenti che non hanno acquistato la Conservazione Digitale Zucchetti: dovranno operare, per la salvaguardia dei propri documenti emessi nel 2018, con il download degli stessi entro il 17 aprile 2019.

Zucchetti precisa inoltre che per tutti i documenti presenti in Digital Hub, lo stato di “inviato in conservazione” indica il passaggio degli stessi al Sistema di Conservazione; l’acquisizione e la chiusura del processo saranno effettuati automaticamente entro i termini della normativa vigente. I documenti saranno quindi presenti nel sistema di Conservazione solo al termine del processo.

Ricordiamo che in Digital Hub è possibile escludere dalla conservazione, tramite apposita funzione, le tipologie di documento gestite quali Liquidazione Iva, Cadi, Fatture Attive e Fatture Passive.

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Comunicazione Dati Fatture – Esterometro 2019

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Al punto 9 del provvedimento del 30/04/2018 sono stabilite le regole per la Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere (Esterometro).
Gli operatori IVA residenti devono trasmettere le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento che prevedono: i dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente, la data del documento, la data di registrazione (solo per i documenti ricevuti), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero la tipologia dell’operazione.
La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale e per quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Il termine di trasmissione è l’ultimo giorno del mese successivo alla data del documento emesso o quello della data di registrazione del documento ricevuto.

La mia attuale versione di Mago.Net\Mago4 consente la Comunicazione Dati Fatture – Esterometro?
La procedura di Comunicazione Dati Fatture – Esterometro è presente sulle ultime versioni rilasciate di Mago.Net 3.14.7 e Mago4 2.4.1 e anche sulle precedenti (Mago.Net dalla 3.14.4 alla 3.14.6 e Mago4 2.4).

L’allegato A, contenente le Specifiche tecniche (ver. 1.3) del provvedimento del 30/04/2018, si differenzia dalle specifiche tecniche precedenti per la compilazione dei dati delle fatture (1.2) perché non sono più presenti le seguenti informazioni:

  • Stabile organizzazione e Rappresentante Fiscale del Cessionario/committente nel blocco DTE (del cliente);
  • Stabile organizzazione e Rappresentante Fiscale del Cedente/prestatore nel blocco DTR (del fornitore);
  • Detraibile e Deducibile nel blocco DatiRiepilogo (sia DTE che DTR).

Nonostante queste differenze per la trasmissione allo SDI risulta ancora valido lo schema DatiFattura_v2.1.xsd del 05/02/2018.

L’invio della Comunicazione Dati Fatture – Esterometro è quindi consentita con le ultime e penultime versioni di Mago.Net e Mago4.

Ci sono delle differenze sulla procedura a seconda della versione del software installata e di seguito descritte.

  • Mago.Net dalla 3.14.4 alla 3.14.6 e Mago4 2.4 (penultime versione rilasciate)

La procedura Preparazione Comunicazione Dati Fatture è già predisposta per:

a) escludere i documenti emessi inviati in forma elettronica (a meno che non sia stato attivato il parametro “Includi fatture inviate in forma elettronica”);
b) filtrare documenti emessi/ricevuti per registro IVA, utile nel caso si siano differenziati i registri IVA fra operazioni nazionali e operazioni con l’estero.

  • Mago.Net 3.14.7 e Mago4 2.4.1 (ultime versioni rilasciate)

Per facilitare la preparazione di comunicazioni dati fatture contenenti esclusivamente le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, si aggiungono le seguenti funzioni alla procedura, oltre a quelli già presenti e sopra descritte.

Vengono aggiunti i seguenti filtri modificabili:

“Escludi documenti IVA nazionali”, ovvero documenti emessi/ricevuti relativi a clienti/fornitori con tipo Nazionale (campo “Tipo” in anagrafica clienti\fornitori);
“Escludi documenti ricevuti con fornitore Dogana”, ovvero documenti ricevuti registrati su di un fornitore dogana. Entrambi i parametri sono proposti come deselezionati se il periodo è precedente al 2019, altrimenti selezionati. I documenti ricevuti elettronicamente, quelli con il campo Identificativo SDI compilato, vengono esclusi o meno dall’estrazione in dipendenza del parametro “Includi fatture inviate in forma elettronica”; pertanto tale parametro diventa “Includi fatture inviate/ricevute in forma elettronica”;
il periodo di selezione viene proposto in funzione dell’anno della data di applicazione, pertanto per anno inferiore al 2019 viene proposto il semestre altrimenti il mese, cioè la nuova periodicità di presentazione della comunicazione.

Nota: Nella versione di Mago.Net 3.14.5 è stata risolta l’anomalia nr. 26279, che nel caso venga registrata una fattura con modello contabile acquisto Split payment, nella Comunicazione Dati Fatture, per le righe prive di imposta non veniva riportata la natura.
Pertanto se la tua versione installata è Mago.Net 3.14.4 e si ha almeno un caso come quello sopra riportato, è necessario procedere con l’aggiornamento della propria soluzione gestionale Mago.

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Problematiche connesse ai ritardi nella ricezione di notifiche e fatture passive nell’interscambio con SDI.

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Il recente verificarsi di anomalie nella consegna e nell’aggiornamento di stato delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio risulta essere attribuibile ad un generale rallentamento nel processo di elaborazione delle fatture trasmesse e restituzione dei relativi esiti da parte del Sistema di Interscambio stesso, come già verificatosi in relazione ai file inviati nel periodo compreso fra il giorno 9 e il giorno 15 gennaio 2019.

Il Sistema di interscambio opera in logica asincrona (le elaborazioni con relative risposte non avvengono in tempo reale) rispetto agli invii e questo determina che la trasmissione del file operata da Digital Hub verso SDI non coincida necessariamente con una contestuale presa in carico e lavorazione del file da parte di SDI: sono presenti tempi tecnici sui quali possono crearsi delle normali code di lavorazione che vengono assorbite in funzione del carico sul SDI stesso. Le stesse Regole tecniche contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757 prevedono che “i tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche”.

Sul fatto che la previsione direttoriale indicando 5 giorni valuti correttamente l’effettivo tempo che diviene necessario in determinati momenti di picco è ovviamente elemento da verificare nella pratica reale.

La restituzione degli esiti all’emittente viene ovviamente incisa dalla medesima operatività: le notifiche vengono inviate con tempistiche non coerenti con quanto atteso e, per un numero ridotto di fatture rispetto all’inviato ma comunque significativo, tardano ad arrivare tutt’ora. Per questo motivo è utile sottolineare che dalla non disponibilità dell’esito non necessariamente consegue un non recapito effettivo da parte del Sistema di Interscambio.

Da parte Digital Hub l’invio delle fatture al Sistema di Interscambio avviene con continuità ad intervalli regolari e schedulati e lo stato delle fatture trasmesse viene aggiornato in corrispondenza della ricezione delle notifiche da parte Sistema di Interscambio.

Analoga situazione riguarda la ricezione delle Fatture passive anche se in merito a queste occorre sempre verificare se la consegna determinata da SDI, in funzione delle scelte dell’azienda (indicazione di canale di ricezione prioritario presso Fatture&Corrispettivi) e del contenuto del file predisposto dal fornitore (CodiceDestinatario e PecDestinatario), preveda effettivamente l’invio delle stesse al Digital Hub.

Ricordiamo che solo se il codice destinatario SUBM70N è stato registrato sul sito dell’Agenzia possiamo avere la certezza di poter ricevere le Fatture passive sul Digital Hub.

I files ricevuti dal Sistema di Interscambio presso i nostri sistemi vengono analizzati ed importati con frequenza oraria nel Digital Hub del cessionario\committente.

Fatta questa doverosa premessa analizziamo i casi possibili di “disallineamento” tra Digital Hub e Fatture&Corrispettivi e verifichiamo i comportamenti applicabili anche in previsione dell’avvicinamento del termine della liquidazione iva mensile di gennaio.

Verifiche relative a Fatture Attive

Il caso riguarda essenzialmente l’invio di FE che malgrado il trasferimento avvenuto a SDI sono ancora in attesa di una notifica in Digital Hub.
Come prima cosa è sicuramente utile verificare nel sito Fatture&Corrispettivi se per le fatture in questione sono presenti notifiche e la loro tipologia.
1) le notifiche sono di tipo “Consegnato” o “Impossibilità di Recapito” (mancata consegna): le fatture sono correttamente emesse e pertanto occorrerà semplicemente attendere che il SDI metta a disposizione del Digital Hub tali notifiche potendo comunque da subito procedere senza timori alla contabilizzazione delle stesse.
2) le notifiche sono di tipo “Scarto”: le fatture non sono emesse occorre segnalare il caso all’assistenza, con tutti i dettagli di riferimento possibili.
3) Non sono presenti riferimenti alla fattura in questione: occorre segnalare il caso all’assistenza, solo se l’invio è avvenuto più di 3 giorni prima della verifica.

Cosa devo fare ai fini della liquidazione dell’imposta prevista per il 16/02?
A prescindere dalla registrazione delle fatture se l’imposta è divenuta esigibile nel mese di riferimento della liquidazione occorre comunque liquidare a debito tale ammontare.
Per questo motivo è possibile procedere comunque alla contabilizzazione delle Fatture o alla registrazione di movimenti iva (anche per massa) al fine di computare a debito l’ammontare dell’iva divenuta esigibile.

Verifiche relative a Fatture Passive

Come precedentemente detto occorre prima di tutto verificare se e quando l’azienda ha provveduto a registrare presso il sito Fatture&Corrispettivi il canale prioritario di ricevimento fatture indicando il codice SUBM70N.
Se questa registrazione non fosse stata eseguita considerare che SDI invierà a Digital Hub solo le FE sulle quali il fornitore avrà indicato nel <CodiceDestinatario> il valore SUBM70N.
Nel caso in cui l’azienda avesse correttamente registrato come prioritario il codice SUBM70N presso il sito Fatture&Corrispettivi considerare in che data tale registrazione è stata operata (ovviamente per le FE ricevuta prima la canalizzazione prioritaria non opera) e tenere conto che sembrano esistere casi particolari, certamente marginali, in cui SDI non considera la registrazione del canale come Prioritario.

Ad oggi ad esempio è noto che in presenza di queste caratteristiche:

  • Soggetto Cessionario\Committente con Partita IVA e Codice Fiscale non coincidenti
  • Fattura priva dell’elemento IdFiscaleIVA (partita IVA) con valorizzato elemento CodiceFiscale
  • CodiceDestinatario “SUBM70N” non presente in fattura

SDI non inoltra la FE all’indirizzo prioritario registrato ma risolve con quanto in fattura o con “0000000”

Zucchetti e le software-house che aderiscono ad Assosoftware hanno chiesto una revisione di questo comportamento che tuttavia attualmente permane.

Come posso verificare se le fatture presenti in Fatture&Corrispettivi e non presenti in Digital Hub saranno effettivamente inoltrate a Digital Hub?
Il canale identificato da SDI per l’inoltro viene valorizzato all’interno della notifica di tipo MT.

Per scaricare la notifica è necessario seguire la procedura indicata in questo collegamento dell’ AdE
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?st=370,E=0000000000093350738,K=7873,Sxi=3,t=case,Case=2641
Nella notifica, visualizzabile mediante un editor di testo o di xml, è presente un elemento <CodiceDestinatario> come nell’immagine di seguito

Se valorizzato con SUBM70N la FE, se non ancora presente, verrà comunque resa disponibile sul Digital Hub a seguito delle ritrasmissioni richieste ad AdE; se presente con altri valori o non presente allora la FE non è stata e non verrà ricevuta da Digital Hub.
In quest’ultimo caso sarà possibile scaricare la FE e la notifica MT e caricarle sul DH per poterle portare in conservazione e acquisirla nel SW gestionale in uso.

Come devo comportarmi in previsione della liquidazione dell’imposta prevista per il 16/02?
Le fatture ricevute, siano presenti anche sul Digital Hub o solo su Fatture&Corrispettivi, possono essere contabilizzate e normalmente portate in liquidazione secondo il profilo fiscale delle stesse.
Può accadere che la Data Ricezione del DH, in questa specifica casistica, sia successiva a quella presente sul Fatture&Corrispettivi in ragione della ritrasmissione effettuata da SDI. La questione non determina problematiche se la maggiore delle due (date) è precedente il 16/2 in quanto, se l’esigibilità è relativa a Gennaio, può essere computata nella liquidazione relativa a Gennaio.

Tutto quanto sopra rappresenta un disagio operativo che obbliga l’utente a controllare anche il sito Fatture&Corrispettivi ma si tratta di una situazione momentanea e che confidiamo troverà risoluzione completa nei prossimi giorni.
Il tavolo di confronto avviato tra le SW associate Assosoftware, di cui Zucchetti è membro, e Agenzia delle Entrate e Sogei sta portando ad una normalizzazione dei flussi: chiaramente permangono alcune criticità, probabilmente normali in una fase di avvio considerando il cambiamento radicale in atto nei processi di fatturazione ed i volumi scambiati tra soggetti intermediari e SDI.
Confidiamo che la ritrasmissione in atto tra SDI e Digital Hub per i supporti “problematici” porti a risoluzione le gestioni pendenti, sia con riferimento al ciclo attivo che al passivo, nel corso della settimana.

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Fatture Elettroniche soggette a Reverse Charge

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Intervento dell’Agenzia delle Entrate sul tema del reverse charge

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’inversione contabile o reverse charge delle fatture elettroniche ricevute:

  • bisogna inviare il documento integrato oppure è sufficiente l’annotazione sui registri IVA?
  • ed in caso di invio al SDI, la fattura elettronica integrata che codice tipo documento (TD) deve avere? TD01 o TD20?

Il tema dell’inversione contabile o reverse charge delle fatture elettroniche ricevute sta destando parecchi dubbi fra gli addetti ai lavori. Infatti, per l’Agenzia delle Entrate occorre inviarle, per Assosoftware no.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, lascia intendere che l’integrazione della fattura ricevuta in reverse charge o inversione contabile debba transitare allo SDI come tutte le normali fatture elettroniche.

Tuttavia, tale impostazione non appare suffragata dalla normativa vigente.

Peraltro anche Assosoftware, in alcuni interventi recenti, ha dichiarato di non ritenere assolutamente obbligatorio / necessario far transitare dal Sistema di Interscambio anche l’integrazione delle fatture elettroniche ricevute e soggette a reverse charge o inversione contabile.

E nel caso , si abbracciasse la tesi dell’Agenzia delle Entrate, quale codice bisogna utilizzare in caso di trasmissione telematica allo SDI, TD01 o TD20? 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

“la trasmissione del file xml relativo all’integrazione delle fatture elettroniche ricevute e soggette ad inversione contabile/reverse charge deve avvenire con codice tipo documento TD01, non TD20 che identifica l’autofattura e non l’integrazione dei quelle ricevute”

Nei giorni scorsi era stata sostenuta da più parti la tesi per effetto della quale l’invio del file xml dell’integrazione della fattura elettronica dovesse essere TD20, ovvero il codice dell’autofattura.

Abbiamo appena visto tuttavia che tale tesi non può essere ritenuta corretta, anche perché non si tratta di autofatture ma di integrazione di fatture ricevute.

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Addio scontrini fiscali e ricevute

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Addio scontrini e ricevute fiscali. Arrivano i registratori di cassa telematici.

E’ la novità che potrebbe segnare la fine dell’uso della carta per l’emissione di scontrini, fatture e ricevute fiscali.

Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ed il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019, hanno introdotto la possibilità per artigiani e commercianti, ossia, per i soggetti esclusi dall’obbligo di emissione fattura, di dotarsi di registratori di cassa telematici che, al posto di emettere i soliti e tradizionali scontrini, fatture o ricevuta fiscale di carta, provvedono a trasmettere i dati delle operazioni, direttamente all’Agenzia delle Entrate, ovvero, attraverso i corrispettivi elettronici.
Dal 2018, pertanto, la nuova procedura telematica, prevista prima solo per la grande distribuzione, è diventata facoltativa per commercianti al minuto, ristoranti, albergatori, etc mentre è diventata subito obbligatoria per i distributori automatici, per le vending machine con porta di comunicazione, l’avvio all’accreditamento è partito nel 2016 con inizio memorizzazione e trasmissione dal 1° aprile 2017, le vending machine senza porta, invece, dal 1° gennaio 2018.
Dal 2019 con il nuovo decreto Collegato alla legge di Bilancio 2019 invece è previsto l’entrata in vigore dell’obbligo di registratori di cassa telematici per chi ha ricavi sopra i 400.000 euro, poi dal 1° gennaio 2020 l’obbligo sarà esteso a tutti i commercianti ed esercenti,
Previsto anche un bonus del 50% per chi dovrà acquistare o adeguare i registratori di cassa telematici all’emissione del nuovo scontrino elettronico, trasmissione dei corrispettivi e per la lotteria sconti.

Registratori di cassa telematici cosa sono?

I registratori di cassa telematici sono strumenti che consentono di inviare, e quindi di trasmettere per via telematica, all’Agenzia delle entrate, gli incassi giornalieri, utilizzando la nuova procedura online dell’Agenzia delle entrate, chiamata: corrispettivi elettronici.

Nello specifico, il decreto legge 127/2015, consente, ad opzione, a commercianti al minuto e artigiani di dire addio agli scontrini, fatture e ricevute fiscali cartacei del negozio, e di adottare lo scontrino digitale, inviando semplicemente, i dati degli incassi utilizzando il nuovo software gratuito Agenzia delle Entrate, creato per l’invio della fattura elettronica e corrispettivi elettronici tramite il SdI, Sistema di Interscambio, già utilizzato per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture per la Pubblica Amministrazione e tra privati.

Come funzionano i registratori telematici?

Gli artigiani e i commercianti al minuto hanno la possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, dei dati degli incassi giornalieri delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, attraverso la nuova procedura dei corrispettivi elettronici.

Grazie all’invio telematico degli incassi, pertanto, i vecchi scontrini fiscali, fatture e ricevute, si trasformeranno, nello scontrino elettronico, ciò significa che i consumatori finali ed i clienti dei negozi, non riceveranno più il documento di spesa cartaceo, fatta salva la possibilità di farselo rilasciare su espressa richiesta, in quanto questo, verrà trasmesso, in tempo reale, all’Agenzia, per mezzo dei registratori di cassa telematici.

Per permettere la memorizzazione e la trasmissione degli incassi giornalieri, il commerciante al minuto o l’artigiano, dovrà dotarsi di un registratore telematico, ossia, di uno strumento tecnologico atto a garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati inviati, ivi compresi quelli dei pagamenti con moneta elettronica, quali ad esempio il POS.

Per tali corrispettivi elettronici, al momento però, non sono previsti incentivi fiscali per l’acquisto dei registratori di cassa telematici, ma l’Agenzia delle Entrate, ha messo a disposizione un software gratuito corrispettivi elettronici per consentirne l’invio.

Da ricordare, inoltre, che sebbene questi strumenti telematici possono sostituire la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura, qualora richiesta del cliente.

Quali sono i vantaggi per chi opta per lo scontrino elettronico?

I vantaggi sono essenzialmente 2:

Esclusione dall’obbligo di registrare i corrispettivi giornalieri, perché sostituiti dallo scontrino digitale. Mediante tale scontrino, i dati degli incassi giornalieri, vengono memorizzati immodificabilmente con il registratore di cassa telematico, e tramite la procedura online ad hoc, inviati e messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate in tempo reale o quasi.

Fine dell’obbligo di emettere scontrini e ricevute con valenza fiscale, come già avviene per le imprese della grande distribuzione organizzata, fermo restando l’obbligo di emettere la fattura qualora richiesta dal cliente.
Tale opzione dei corrispettivi elettronici, attualmente prevista solo per la grande distribuzione, è diventata quindi facoltativa per i commercianti al dettaglio, artigiani, ristoranti, albergatori e obbligatoria per i distributori automatici.

La scelta facoltativa dell’opzione, funziona mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate, di un’apposita domanda che avrà effetto per 5 anni, e, qualora non revocata, si rinnoverà automaticamente ogni 5 anni.

Dal 1° luglio 2019 invece è previsto l’obbligo per chi ha ricavi oltre 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020, l’obbligo sarà per tutti.

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