Lotteria degli scontrini: Si parte!

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Con il provvedimento congiunto del 29 gennaio l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate hanno definito le regole per il funzionamento della Lotteria e ne hanno fissato la partenza per il 1 Febbraio.

Gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici, potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alle estrazioni che avverranno periodicamente; la prima l’11 marzo 2021.

La lotteria nazionale degli scontrini è il concorso gratuito che permette di partecipare all’estrazione a sorte di premi in denaro mediante l’acquisto di beni o servizi effettuati esclusivamente con pagamento elettronico presso gli esercenti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Ai fini della partecipazione alla lotteria il consumatore esibisce all’esercente, al momento dell’acquisto, il proprio codice lotteria (alfanumerico, composto da 8 caratteri, che viene associato al codice fiscale del consumatore) senza obbligo alcuno di identificazione.

Tale codice identificativo è generato utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione nell’area pubblica “www.lotteriadegliscontrini.gov”.

Spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.
Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

 

Per partecipare alla Lotteria, è indispensabile:

  • Verificare che la cassa sia collegata alla rete (Internet)
  • La cassa deve essere aggiornata e programmata alla nuova funzionalità “Lotteria”
  • Consigliato: configurare e collegare un lettore di codici a barre.

Dal 1 gennaio 2021, tutti i sistemi di cassa Olivetti sono già aggiornati e pronti per la gestione della Lotteria degli Scontrini ed i nuovi Tracciati dei corrispettivi XML 7.

Comunicato stampa dell’agenzia delle entrate

Lotteria degli Scontrini:
cos’è e come funziona

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Lotteria degli scontrini: è obbligatoria? Facciamo chiarezza

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Lotteria degli scontrini obbligatoria per l’esercente o no? Non ci sono sanzioni in caso di rifiuto di acquisizione del codice per partecipare alle estrazioni, ma c’è la possibilità di segnalazione da parte del cliente. È invece obbligatorio l’aggiornamento dei registratori di cassa, anche quelli già abilitati all’invio dei corrispettivi, al nuovo tracciato e alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, in vigore dal 1° gennaio 2021.

Dopo l’avvio della fase di richiesta del codice da parte dei consumatori, i negozianti si interrogano sulla possibilità di non aderire alla Lotteria degli Scontrini, il cui avvio è previsto dal 1° gennaio 2021.

La lotteria degli scontrini non piace agli esercenti, ed il motivo è che l’avvio del gioco a premi di Stato, affianca alla promessa di premi in denaro di importo consistente, la necessità di adeguare i registratori di cassa già in uso, anche quelli già abilitati alla trasmissione dei corrispettivi telematici; un adeguamento che non è gratuito, ma che comporta – in un periodo già pesante sul fronte economico – l’obbligo di sostenere nuovi costi per restare al passo con gli sviluppi del sistema fiscale.

Va altresì detto che registrare e trasmettere il codice lotteria del cliente non è obbligatorio per l’esercente e l’omissione non è sanzionata, nonostante il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 aveva inizialmente previsto una sanzione da 100 a 500 euro per l’esercente che avesse rifiutato di acquisire il codice del cliente ed omesso di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della cessione o prestazione.

Una misura punitiva cancellata in sede di conversione del decreto, e sostituita dalla facoltà di delazione da parte del cliente, il quale potrà comunicare la circostanza all’Agenzia delle Entrate, tramite una sezione dedicata del portale Lotteria. La segnalazione finirà nel calderone delle informazioni utilizzate sia dalla Guardia di Finanza che dall’Agenzia delle Entrate per la messa a punto delle attività di analisi del rischio evasione.

Chiarito che non sono previste sanzioni in caso di mancata acquisizione del codice lotteria, resta in capo all’esercente l’obbligo di adeguamento dei registratori di cassa in uso, non solo quelli non ancora aggiornati alla memorizzazione e all’invio telematico dei corrispettivi, ma anche quelli già pronti all’avvio a pieno regime dello scontrino elettronico.

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Lotteria degli Scontrini: cos’è e come funziona

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Dopo anni di proroghe, dal 1° gennaio 2021 debutterà ufficialmente la lotteria degli scontrini. A confermarlo è il Premier Conte, che punta sul Piano Cashless per il contrasto all’evasione fiscale.

Cos’è, come funziona e quali sono i premi in palio?

Si tratta di una vera e propria lotteria basata sui codici trovati sugli scontrini e fa parte della manovra contro l’evasione fiscale introdotta dal Governo per incentivare i clienti a richiedere l’emissione dello scontrino fiscale per ogni acquisto. Un incentivo è previsto anche per gli esercenti, per i quali saranno previste specifiche estrazioni.

Sono previsti due tipi di estrazioni legata agli scontrini: mensile ed annuale.

Estrazione mensile: Ogni volta che viene emesso uno scontrino, il negoziante lo registra insieme al codice lotteria che ogni consumatore potrà generare sul cosiddetto “portale della lotteria” sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il codice, gli estremi dello scontrino e tutti i dati relativi alla vendita (data, pagamento, ammontare del corrispettivo) saranno poi trasmessi dai commercianti all’Agenzia delle Entrate. Il cliente vincitore, eletto ogni mese, riceverà il premio per lo scontrino fortunato. Ma non sarà l’unico a beneficiarne, infatti anche il negoziante verrà premiato per aver emesso lo scontrino fortunato.

Estrazione annuale: è prevista un’estrazione annuale da 5 milioni di euro. Al termine dell’anno verranno estratte delle categorie di spesa che potranno essere detratte dalle tasse. Queste categorie fanno parte di beni o servizi di uso comune, come possono essere le spese idrauliche o le spese di cartoleria.

In favore degli esercenti, la lotteria prevede l’estrazione di fine anno di un premio pari ad 1 milione di euro e quelle mensili per una somma pari a 20.000 euro. Nel caso di vincita da parte del consumatore sarà attribuito un premio anche all’esercente.

La lotteria degli scontrini sarà a partecipazione facoltativa: solo chi comunicherà il codice al commerciante concorrerà alle estrazioni.

Potranno partecipare alla lotteria degli scontrini tutte le persone che abbiano compiuto il 18 anno di età residenti in Italia che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

L’obiettivo finale è quello di contrastare l’evasione fiscale, invogliando i contribuenti a richiedere il rilascio di scontrini e ricevute. Un incentivo è previsto anche per gli esercenti, per i quali saranno previste specifiche estrazioni.

Per partecipare serve il “codice lotteria”

L’articolo 141 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio) ha modificato la data di avvio della lotteria degli scontrini, spostandola dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021.

Come anticipato, il consumatore che intende partecipare alla lotteria dovrà rilasciare all’esercente il proprio codice lotteria, da richiedere accedendo al sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/codice-lotteria.

Non bisognerà fornire il codice fiscale, come precedentemente si pensava, ma il codice lotteria, che ogni consumatore dovrà generare sul cosiddetto “portale della lotteria” sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La richiesta del codice alfanumerico sarà possibile anche da parte di chi non è in possesso di credenziali per l’accesso ai servizi online del Fisco. Il portale lotteria prevede un’area pubblica per il rilascio.

Bisognerà invece avere le credenziali SPID, Fisconline o CNS per poter accedere all’area riservata del Portale Lotteria, mediante il quale consultare i propri biglietti virtuali e controllare le vincite.

 

Una riflessione sulla lotteria scontrini

Con questa nuova legge, lo Stato intende combattere l’evasione in maniera originale e innovativa.

La fattura elettronica, lo scontrino elettronico e la lotteria vogliono essere il modo migliore per diminuire l’evasione, incentivando tutti a registrare sempre le spese e le vendite e allo stesso tempo aumentando la tracciabilità del denaro.

A parte i lati positivi, le piccole imprese dovranno adeguarsi ai tanti cambiamenti e utilizzare i servizi di un sistema gestionale o di un programma di fatturazione, che prima non era richiesto.

Col tempo le fatture e gli scontrini elettronici assieme ai programmi di fatturazione diventeranno la norma e non saranno più un peso, allo stesso tempo l’evasione fiscale dovrebbe diminuire rimettendo in gioco l’economia italiana.

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Registratore Telematico: trasmissione entro 12 giorni

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Con un’interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze della Camera, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in assenza di connessione a Internet si dovrà comunque comunicare la chiusura fiscale entro 12 giorni. 

La trasmissione telematica dei corrispettivi avviene automaticamente con la prima connessione utile alla rete. Fondamentale, però, rispettare la scadenza dei 12 giorni.

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate: la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Maria Cecilia Guerra riporta i chiarimenti durante l’interrogazione a risposta immediata del 30 gennaio in Commissione Finanze della Camera.

A offrire lo spunto per fare luce sulla questione della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi quando il registratore telematico è senza internet è la deputata Sandra Savino la quale, durante l’interrogazione parlamentare del 30 gennaio 2020, ha portato all’attenzione del governo la gestione dello scontrino elettronico e della chiusura di cassa nella fascia oraria critica che va dalle 22 alle 24.

Riportando i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, la sottosegretaria al MEF Maria Cecilia Guerra chiarisce che l’orario di chiusura non è rilevante e ripercorre le regole da seguire nel caso di un registratore telematico senza internet.

“Dalle 3 alle 5 del mattino lo stesso sistema dell’Agenzia delle Entrate potrebbe risultare indisponibile a ricevere il file dei corrispettivi. Questa limitazione tuttavia non ha alcun effetto per l’esercente in quanto è il RT che al momento della chiusura di cassa elabora e sigilla il file da trasmette e se già collegato alla rete internet inizia a effettuare più tentativi di invio del file da quel momento fino a che il sistema dell’Agenzia delle Entrate acquisisce il file”.

Per essere in regola con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi non è necessario essere connessi alla rete:

“Il registratore telematico può operare la memorizzazione dei dati dei corrispettivi e la conseguente emissione del documento commerciale così come la chiusura di cassa anche offline”.

Cosa accade in questi casi?

“In questa ultima ipotesi il registratore telematico predispone in automatico il file dei corrispettivi giornalieri sigillando elettronicamente il file, garantendone quindi sicurezza e inalterabilità, e nel momento in cui l’apparecchio sarà connesso a internet provvederà automaticamente a inviare lo stesso file ai server dell’Agenzia delle Entrate”.

Quando si usa un registratore telematico senza internet non serve, successivamente, intervenire con specifici accorgimenti: tutte le operazioni necessarie alla trasmissione telematica dei corrispettivi vengono eseguite dall’apparecchio in modo automatico, senza necessità di intervento dell’esercente.

Registratore telematico senza internet senza impedimenti, ma attenzione alla scadenza dei 12 giorni

In altre parole, per lo scontrino elettronico la connessione a internet serve, ma non è fondamentale. O almeno non sempre. Bisogna fare attenzione, infatti, a rispettare in ogni caso la scadenza dei 12 giorni per l’invio dei corrispettivi telematici:

“È necessario che il file arrivi all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dalla chiusura di cassa ed è importante che il RT si connetta almeno una volta ogni 12 giorni per effettuare l’invio del file”.

L’esercente o un suo delegato potranno verificare in qualsiasi momento anche sul portale dell’Agenzia delle Entrate la ricevuta dell’avvenuta trasmissione del file.

Se nell’arco dei 12 giorni il Registratore Telematico non si connette a internet è possibile, ma soprattutto necessario, procedere in un altro modo:

  • effettuare il salvataggio dei file con i corrispettivi elaborato e sigillato dal registratore al momento della chiusura di cassa su memoria esterna, come ad esempio una penna USB;
  • utilizzare un PC o un altro strumento con connessione internet;
  • accedere al portale Fatture e Corrispettivi;
  • caricare il file sul sistema dell’Agenzia delle Entrate.

L’operazione può essere effettuata sia dall’esercente in prima persona che dal suo intermediario delegato.

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Registratori Telematici: moratoria e sanzioni

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A soli 2 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo per i registratori di cassa telematici, c’è ancora molta confusione su chi se ne debba dotare, quali siano le sanzioni e quali le eccezioni.

Facciamo chiarezza!

Sanzioni scontrino elettronico in caso di invio omesso o tardivo
Ai sensi del comma 6, articolo 2 del Decreto Legislativo n. 127/2015, la mancata memorizzazione, l’omessa trasmissione così la memorizzazione e trasmissione di dati incompleti o non veritieri è punita con le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.

In forza delle norme sopra citate, la sanzione prevista nel caso di omesso o tardivo invio dello scontrino elettronico è duplice:

  • sanzione pecuniaria pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo del corrispettivo non correttamente documentato;
  • sanzione accessoria, nel caso di quattro violazioni nel quinquennio, corrispondente alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, da 3 giorni a 6 mesi.

Sanzioni scontrino elettronico: moratoria di sei mesi
Anche se in parte, è stato il Decreto Crescita a rendere meno impattante dell’avvio dell’obbligo dello scontrino elettronico, sia per i soggetti obbligati a partire dal 1° luglio 2019 che per coloro che dovranno adeguarvisi entro il 1° gennaio 2020.

Nello specifico, l’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 introdotto in sede di conversione, ha modificato il comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, prevedendo che:

“I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.”

La modifica in esame è intervenuta su due punti:

  • sul termine di invio dei dati dei corrispettivi giornalieri, fissato a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
  • sulle sanzioni applicate nel caso di tardivo invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

In merito alla moratoria sulle sanzioni, è stato previsto un periodo transitorio, che consentirà di evitare l’applicazione delle stesse nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Sanzioni scontrino elettronico: quando si applica la moratoria semestrale

A beneficiare della moratoria dalle sanzioni relative allo scontrino elettronico saranno sia i contribuenti obbligati ad adeguarsi entro lo scorso 1° luglio 2019 che la restante e più ampia platea di contribuenti destinatari dell’obbligo a partire dal 1° gennaio del 2020.

Le tempistiche sono quindi le seguenti:

  • soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA con volume d’affari superiore a 400.000 euro: moratoria sulle sanzioni relative al tardivo invio fino al 31 dicembre 2019;
  • soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA con volume d’affari inferiore a 400.000 euro: moratoria sulle sanzioni relative al tardivo invio fino al 30 giugno 2020.

Le sanzioni sospese sono quelle previste dal comma 6, articolo 2, del decreto legislativo n. 127/2015, il quale richiama a sua volta a quelle previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Nello specifico, nel caso di invio tardivo dei dati dei corrispettivi giornalieri, è prevista una sanzione pecuniaria ed una sanzione accessoria.

La prima è pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato nei termini previsti. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

La seconda invece si applica nel caso di quattro distinte violazioni commesse nel corso di 5 anni, e consiste nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e’ disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

Nei sei mesi di moratoria invio dei corrispettivi tramite servizi specifici

L’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri durante i sei mesi di moratoria sarà effettuato con modalità specifiche dai soggetti non ancora in possesso dei registratori telematici.

Così come indicato dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 4 luglio 2019, durante il periodo transitorio dei sei mesi i dati dei corrispettivi potranno essere trasmessi tramite i servizi online, che prevedono tre diverse opzioni:

  • servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;
  • servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”.
  • mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, sempre secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 4 luglio 2019.

L’invio potrà essere effettuato mediante il portale “Fatture e Corrispettivi”.

Corrispettivi giornalieri da memorizzare con i vecchi registratori di cassa

La moratoria sulle sanzioni si applica quindi esclusivamente alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, per i quali si avrà tempo fino al mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.

Non cambia invece l’obbligo di memorizzazione giornaliera, sul quale appare utile richiamare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E.

Temporaneamente, si potrà adempiere all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

Tale facoltà sarà ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di moratoria dall’applicazione delle sanzioni.

Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico.

Una precisazione importante riguarda i soggetti che hanno messo in servizio il registratore telematico entro i termini ordinari. Anche in tal caso, nel primo semestre dall’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi non saranno applicate sanzioni nel caso di invio dei dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

ATTENZIONE

La moratoria non modifica l’obbligo di memorizzazione giornaliera ed i termini delle liquidazioni IVA.

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