Problematiche connesse ai ritardi nella ricezione di notifiche e fatture passive nell’interscambio con SDI.

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Il recente verificarsi di anomalie nella consegna e nell’aggiornamento di stato delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio risulta essere attribuibile ad un generale rallentamento nel processo di elaborazione delle fatture trasmesse e restituzione dei relativi esiti da parte del Sistema di Interscambio stesso, come già verificatosi in relazione ai file inviati nel periodo compreso fra il giorno 9 e il giorno 15 gennaio 2019.

Il Sistema di interscambio opera in logica asincrona (le elaborazioni con relative risposte non avvengono in tempo reale) rispetto agli invii e questo determina che la trasmissione del file operata da Digital Hub verso SDI non coincida necessariamente con una contestuale presa in carico e lavorazione del file da parte di SDI: sono presenti tempi tecnici sui quali possono crearsi delle normali code di lavorazione che vengono assorbite in funzione del carico sul SDI stesso. Le stesse Regole tecniche contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757 prevedono che “i tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche”.

Sul fatto che la previsione direttoriale indicando 5 giorni valuti correttamente l’effettivo tempo che diviene necessario in determinati momenti di picco è ovviamente elemento da verificare nella pratica reale.

La restituzione degli esiti all’emittente viene ovviamente incisa dalla medesima operatività: le notifiche vengono inviate con tempistiche non coerenti con quanto atteso e, per un numero ridotto di fatture rispetto all’inviato ma comunque significativo, tardano ad arrivare tutt’ora. Per questo motivo è utile sottolineare che dalla non disponibilità dell’esito non necessariamente consegue un non recapito effettivo da parte del Sistema di Interscambio.

Da parte Digital Hub l’invio delle fatture al Sistema di Interscambio avviene con continuità ad intervalli regolari e schedulati e lo stato delle fatture trasmesse viene aggiornato in corrispondenza della ricezione delle notifiche da parte Sistema di Interscambio.

Analoga situazione riguarda la ricezione delle Fatture passive anche se in merito a queste occorre sempre verificare se la consegna determinata da SDI, in funzione delle scelte dell’azienda (indicazione di canale di ricezione prioritario presso Fatture&Corrispettivi) e del contenuto del file predisposto dal fornitore (CodiceDestinatario e PecDestinatario), preveda effettivamente l’invio delle stesse al Digital Hub.

Ricordiamo che solo se il codice destinatario SUBM70N è stato registrato sul sito dell’Agenzia possiamo avere la certezza di poter ricevere le Fatture passive sul Digital Hub.

I files ricevuti dal Sistema di Interscambio presso i nostri sistemi vengono analizzati ed importati con frequenza oraria nel Digital Hub del cessionario\committente.

Fatta questa doverosa premessa analizziamo i casi possibili di “disallineamento” tra Digital Hub e Fatture&Corrispettivi e verifichiamo i comportamenti applicabili anche in previsione dell’avvicinamento del termine della liquidazione iva mensile di gennaio.

Verifiche relative a Fatture Attive

Il caso riguarda essenzialmente l’invio di FE che malgrado il trasferimento avvenuto a SDI sono ancora in attesa di una notifica in Digital Hub.
Come prima cosa è sicuramente utile verificare nel sito Fatture&Corrispettivi se per le fatture in questione sono presenti notifiche e la loro tipologia.
1) le notifiche sono di tipo “Consegnato” o “Impossibilità di Recapito” (mancata consegna): le fatture sono correttamente emesse e pertanto occorrerà semplicemente attendere che il SDI metta a disposizione del Digital Hub tali notifiche potendo comunque da subito procedere senza timori alla contabilizzazione delle stesse.
2) le notifiche sono di tipo “Scarto”: le fatture non sono emesse occorre segnalare il caso all’assistenza, con tutti i dettagli di riferimento possibili.
3) Non sono presenti riferimenti alla fattura in questione: occorre segnalare il caso all’assistenza, solo se l’invio è avvenuto più di 3 giorni prima della verifica.

Cosa devo fare ai fini della liquidazione dell’imposta prevista per il 16/02?
A prescindere dalla registrazione delle fatture se l’imposta è divenuta esigibile nel mese di riferimento della liquidazione occorre comunque liquidare a debito tale ammontare.
Per questo motivo è possibile procedere comunque alla contabilizzazione delle Fatture o alla registrazione di movimenti iva (anche per massa) al fine di computare a debito l’ammontare dell’iva divenuta esigibile.

Verifiche relative a Fatture Passive

Come precedentemente detto occorre prima di tutto verificare se e quando l’azienda ha provveduto a registrare presso il sito Fatture&Corrispettivi il canale prioritario di ricevimento fatture indicando il codice SUBM70N.
Se questa registrazione non fosse stata eseguita considerare che SDI invierà a Digital Hub solo le FE sulle quali il fornitore avrà indicato nel <CodiceDestinatario> il valore SUBM70N.
Nel caso in cui l’azienda avesse correttamente registrato come prioritario il codice SUBM70N presso il sito Fatture&Corrispettivi considerare in che data tale registrazione è stata operata (ovviamente per le FE ricevuta prima la canalizzazione prioritaria non opera) e tenere conto che sembrano esistere casi particolari, certamente marginali, in cui SDI non considera la registrazione del canale come Prioritario.

Ad oggi ad esempio è noto che in presenza di queste caratteristiche:

  • Soggetto Cessionario\Committente con Partita IVA e Codice Fiscale non coincidenti
  • Fattura priva dell’elemento IdFiscaleIVA (partita IVA) con valorizzato elemento CodiceFiscale
  • CodiceDestinatario “SUBM70N” non presente in fattura

SDI non inoltra la FE all’indirizzo prioritario registrato ma risolve con quanto in fattura o con “0000000”

Zucchetti e le software-house che aderiscono ad Assosoftware hanno chiesto una revisione di questo comportamento che tuttavia attualmente permane.

Come posso verificare se le fatture presenti in Fatture&Corrispettivi e non presenti in Digital Hub saranno effettivamente inoltrate a Digital Hub?
Il canale identificato da SDI per l’inoltro viene valorizzato all’interno della notifica di tipo MT.

Per scaricare la notifica è necessario seguire la procedura indicata in questo collegamento dell’ AdE
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?st=370,E=0000000000093350738,K=7873,Sxi=3,t=case,Case=2641
Nella notifica, visualizzabile mediante un editor di testo o di xml, è presente un elemento <CodiceDestinatario> come nell’immagine di seguito

Se valorizzato con SUBM70N la FE, se non ancora presente, verrà comunque resa disponibile sul Digital Hub a seguito delle ritrasmissioni richieste ad AdE; se presente con altri valori o non presente allora la FE non è stata e non verrà ricevuta da Digital Hub.
In quest’ultimo caso sarà possibile scaricare la FE e la notifica MT e caricarle sul DH per poterle portare in conservazione e acquisirla nel SW gestionale in uso.

Come devo comportarmi in previsione della liquidazione dell’imposta prevista per il 16/02?
Le fatture ricevute, siano presenti anche sul Digital Hub o solo su Fatture&Corrispettivi, possono essere contabilizzate e normalmente portate in liquidazione secondo il profilo fiscale delle stesse.
Può accadere che la Data Ricezione del DH, in questa specifica casistica, sia successiva a quella presente sul Fatture&Corrispettivi in ragione della ritrasmissione effettuata da SDI. La questione non determina problematiche se la maggiore delle due (date) è precedente il 16/2 in quanto, se l’esigibilità è relativa a Gennaio, può essere computata nella liquidazione relativa a Gennaio.

Tutto quanto sopra rappresenta un disagio operativo che obbliga l’utente a controllare anche il sito Fatture&Corrispettivi ma si tratta di una situazione momentanea e che confidiamo troverà risoluzione completa nei prossimi giorni.
Il tavolo di confronto avviato tra le SW associate Assosoftware, di cui Zucchetti è membro, e Agenzia delle Entrate e Sogei sta portando ad una normalizzazione dei flussi: chiaramente permangono alcune criticità, probabilmente normali in una fase di avvio considerando il cambiamento radicale in atto nei processi di fatturazione ed i volumi scambiati tra soggetti intermediari e SDI.
Confidiamo che la ritrasmissione in atto tra SDI e Digital Hub per i supporti “problematici” porti a risoluzione le gestioni pendenti, sia con riferimento al ciclo attivo che al passivo, nel corso della settimana.

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Addio scontrini fiscali e ricevute

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Addio scontrini e ricevute fiscali. Arrivano i registratori di cassa telematici.

E’ la novità che potrebbe segnare la fine dell’uso della carta per l’emissione di scontrini, fatture e ricevute fiscali.

Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ed il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019, hanno introdotto la possibilità per artigiani e commercianti, ossia, per i soggetti esclusi dall’obbligo di emissione fattura, di dotarsi di registratori di cassa telematici che, al posto di emettere i soliti e tradizionali scontrini, fatture o ricevuta fiscale di carta, provvedono a trasmettere i dati delle operazioni, direttamente all’Agenzia delle Entrate, ovvero, attraverso i corrispettivi elettronici.
Dal 2018, pertanto, la nuova procedura telematica, prevista prima solo per la grande distribuzione, è diventata facoltativa per commercianti al minuto, ristoranti, albergatori, etc mentre è diventata subito obbligatoria per i distributori automatici, per le vending machine con porta di comunicazione, l’avvio all’accreditamento è partito nel 2016 con inizio memorizzazione e trasmissione dal 1° aprile 2017, le vending machine senza porta, invece, dal 1° gennaio 2018.
Dal 2019 con il nuovo decreto Collegato alla legge di Bilancio 2019 invece è previsto l’entrata in vigore dell’obbligo di registratori di cassa telematici per chi ha ricavi sopra i 400.000 euro, poi dal 1° gennaio 2020 l’obbligo sarà esteso a tutti i commercianti ed esercenti,
Previsto anche un bonus del 50% per chi dovrà acquistare o adeguare i registratori di cassa telematici all’emissione del nuovo scontrino elettronico, trasmissione dei corrispettivi e per la lotteria sconti.

Registratori di cassa telematici cosa sono?

I registratori di cassa telematici sono strumenti che consentono di inviare, e quindi di trasmettere per via telematica, all’Agenzia delle entrate, gli incassi giornalieri, utilizzando la nuova procedura online dell’Agenzia delle entrate, chiamata: corrispettivi elettronici.

Nello specifico, il decreto legge 127/2015, consente, ad opzione, a commercianti al minuto e artigiani di dire addio agli scontrini, fatture e ricevute fiscali cartacei del negozio, e di adottare lo scontrino digitale, inviando semplicemente, i dati degli incassi utilizzando il nuovo software gratuito Agenzia delle Entrate, creato per l’invio della fattura elettronica e corrispettivi elettronici tramite il SdI, Sistema di Interscambio, già utilizzato per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture per la Pubblica Amministrazione e tra privati.

Come funzionano i registratori telematici?

Gli artigiani e i commercianti al minuto hanno la possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, dei dati degli incassi giornalieri delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, attraverso la nuova procedura dei corrispettivi elettronici.

Grazie all’invio telematico degli incassi, pertanto, i vecchi scontrini fiscali, fatture e ricevute, si trasformeranno, nello scontrino elettronico, ciò significa che i consumatori finali ed i clienti dei negozi, non riceveranno più il documento di spesa cartaceo, fatta salva la possibilità di farselo rilasciare su espressa richiesta, in quanto questo, verrà trasmesso, in tempo reale, all’Agenzia, per mezzo dei registratori di cassa telematici.

Per permettere la memorizzazione e la trasmissione degli incassi giornalieri, il commerciante al minuto o l’artigiano, dovrà dotarsi di un registratore telematico, ossia, di uno strumento tecnologico atto a garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati inviati, ivi compresi quelli dei pagamenti con moneta elettronica, quali ad esempio il POS.

Per tali corrispettivi elettronici, al momento però, non sono previsti incentivi fiscali per l’acquisto dei registratori di cassa telematici, ma l’Agenzia delle Entrate, ha messo a disposizione un software gratuito corrispettivi elettronici per consentirne l’invio.

Da ricordare, inoltre, che sebbene questi strumenti telematici possono sostituire la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura, qualora richiesta del cliente.

Quali sono i vantaggi per chi opta per lo scontrino elettronico?

I vantaggi sono essenzialmente 2:

Esclusione dall’obbligo di registrare i corrispettivi giornalieri, perché sostituiti dallo scontrino digitale. Mediante tale scontrino, i dati degli incassi giornalieri, vengono memorizzati immodificabilmente con il registratore di cassa telematico, e tramite la procedura online ad hoc, inviati e messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate in tempo reale o quasi.

Fine dell’obbligo di emettere scontrini e ricevute con valenza fiscale, come già avviene per le imprese della grande distribuzione organizzata, fermo restando l’obbligo di emettere la fattura qualora richiesta dal cliente.
Tale opzione dei corrispettivi elettronici, attualmente prevista solo per la grande distribuzione, è diventata quindi facoltativa per i commercianti al dettaglio, artigiani, ristoranti, albergatori e obbligatoria per i distributori automatici.

La scelta facoltativa dell’opzione, funziona mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate, di un’apposita domanda che avrà effetto per 5 anni, e, qualora non revocata, si rinnoverà automaticamente ogni 5 anni.

Dal 1° luglio 2019 invece è previsto l’obbligo per chi ha ricavi oltre 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020, l’obbligo sarà per tutti.

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L’esterometro e l’impatto sul ciclo passivo

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Pesanti sanzioni per chi non regolarizza nei termini

 

Negli ultimi giorni non viene data sufficiente attenzione al nuovo adempimento mensile, Esterometro, che impone la trasmissione dei dati relativi alle operazioni attive e passive transfrontaliere.

L’articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo numero 127/2015 stabilisce che

“I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e’ stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3.

È chiaro che si tratta di adempimento diverso e autonomo rispetto ai modelli Intrastat che continueranno a sopravvivere nell’attuale versione.

Le novità e le criticità del nuovo adempimento.

Scansione temporale: la comunicazione è mensile e in assenza di franchigia per importo

Chiunque ponga in essere una qualsiasi operazione attiva/passiva sarà obbligato alla comunicazione.

Non rientrano nell’obbligo:

  • le transazioni tracciate da Bolletta doganale;
  • quelle per le quali sia stato emesso un documento che sia transitato nel SdI.

È quindi possibile evitare l’esterometro per le operazioni attive inviando una fattura elettronica, codice XXXXXXX, al SdI e inviare la copia cartacea al cliente estero. Si precisa che adottare il sistema della fattura elettronica vuol dire che la stessa deve seguire tutte le norme che la presiedono in termini di modalità di trasmissione, scarto, conservazione.

Contenuto della comunicazione: il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 indica puntualmente i dati da trasmettere.

Ciò che colpisce è per il ciclo passivo la necessità di indicare sia la data del documento estero che la data di registrazione contabile dello stesso.

Dal confronto delle due possono emergere situazioni di violazioni sia dell’articolo 46 del decreto legge 331/1993 che dell’articolo 6 del decreto legislativo 471/1997.

Al momento non è possibile evitare l’esterometro per il ciclo passivo, in quanto la trasmissione al SdI di autofatture ex art. 17 comma 2 e integrazioni contabili non è effettuabile.

Esterometro, autofattura, reverse charge e integrazione contabile: la digitalizzazione normativa necessita di una riscrittura delle norme

Nonostante l’Agenzia delle Entrate nelle Faq sulla Fattura Elettronica affermi che per l’integrazione contabile nazionale il contribuente possa emettere un documento che per consuetudine viene chiamato “autofattura”, poiché contiene i dati tipici di una fattura e (in particolare) l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione; tale procedura, seppur indicata da alcuni autori come estensibile alle operazioni in oggetto, viene esclusa.

Del resto è di tutta evidenza, che tale procedura non sia percorribile nemmeno sul piano nazionale.

Si tratta di un’evidente stortura del sistema: il documento impropriamente chiamato autofattura, è formato in palese violazione degli articolo 17 comma 2 del dpr 633/1972 e 46 comma 1 del decreto legge numero 331/1993.

L’Agenzia delle Entrate e, purtroppo la maggior parte degli operatori ed interpreti, confonde l’autofattura ex art. 17, l’integrazione contabile da artt. 17 e 46 cit. e l’autofattura da art. 6 D.LGS. 471/1997 e 46 co. 5 DL 331/1993: l’SdI, oggi, è in grado solo di ricevere e contrassegnare correttamente (cod. TD20) le ultime due ipotesi; tutto il resto sono adattamenti che dimostrano come la digitalizzazione normativa necessiti di una riscrittura delle norme.

In tema di ciclo passivo estero, pertanto, i contribuenti dovranno comunicare per ogni operazione la data del documento e la data di registrazione, con l’evidenza della necessità del rispetto delle norme contenute nell’articolo 46 DL 331/1993 per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari e nell’articolo 17 DPR 633/1972 e ss. per quanto riguarda gli acquisti di servizi internazionali.

Acquisti di beni intracomunitari: l’art. 47 co. 1 DL 331/1993 prevede che la fattura di acquisto di beni Intra-UE debba essere integrata (art. 46 co. 1) e annotata distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all’articolo 23 (registro fatture emesse).

Qualora il contribuente non ricevesse la fattura entro il secondo mese successivo quello di effettuazione dell’operazione (quindi consegna/spedizione dei beni), l’art. 46 /5 impone che lo stesso provveda ad emettere autofattura entro il 15 del terzo mese. Tale autofattura deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Vediamo di chiarire con un esempio: il 30 gennaio il cessionario nazionale riceve della merce, ma non la fattura. Se entro il 31 marzo non giunge la fattura dovrà tra l’1 aprile e il 15 provvedere ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 46 /5. Se il cessionario ricevesse la fattura il 30 marzo dovrà registrare l’integrazione entro il 15 aprile, liquidando la stessa nel mese di marzo. Se la fattura arrivasse il 22 aprile il contribuente avrà già emesso l’autofattura ex art. 46 /5 in quanto il termine era spirato il 31 marzo. Tale termine è perentorio e non ordinario, ed è specularmente contenuto in ambito nazionale nell’art. 6 comma 8 del Decreto Legislativo 471/1997, quindi il ricevimento successivo della fattura non sana il comportamento del contribuente che nel mese di aprile non abbia emesso autofattura.

Di tale comportamento vi è traccia nell’esterometro: a maggio sarà comunicata una fattura datata 30.01.2019 e registrata in data 22 aprile 2019. In questo caso non vi saranno violazioni sanzionabili per errori nell’esterometro, ma sanzioni legate alla mancata emissione dell’autofattura.

La sanzione propria non esiste, per una carenza del richiamo normativo dell’art. 46 co. 5, ma leggendo il contenuto dell’art. 6 comma 9 bis ultimo capoverso si può rilevare quanto segue:

“Le disposizioni di cui ai periodi precedenti (sanzioni per omessa integrazione contabile) si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l’Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all’emissione di fattura ai sensi dell’articolo 21 …o alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile.”

Un’interpretazione sistemica dovrebbe condurre a ritenere la sanzione di cui al primo capoverso sia applicabile anche a questa fattispecie, pertanto una sanzione compresa tra i 500 e i 20.000€.

Acquisti di servizi internazionali Intra UE

L’articolo 7-ter DPR 633/1972 prevede quale regola generale che il debitore d’imposta nei servizi internazionali tra soggetti passivi sia il committente, da ciò discende che il contribuente che richiede un servizio Intra UE, qualora non riceva la fattura, dovrà mettere in atto la procedura ex art. 6 co. 8 cit. In caso di omessa autofattura si applicherà la sanzione di cui all’art. 6 co. 9 bis u.c. citato.

Se in ambito nazionale per i servizi l’applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 471/1997 risulta residuale essendovi il principio contenuto nell’articolo 6 comma 3 DPR 633/1972 (momento di esigibilità dei servizi è il pagamento), in ambito internazionale l’esigibilità si ha nel momento di ultimazione del servizio e pertanto il termine di 4 mesi deve essere attentamente monitorato.

Acquisti di servizi internazionali extra UE

L’articolo 7-ter cit. si applica anche ai servizi extra UE che sono però caratterizzati da un prestatore che non è in grado di fornire una fattura da integrare, da ciò discende la necessità provvedere attraverso la vera autofattura (non l’integrazione confusa nelle Faq).

L’autofattura deve essere emessa in unico esemplare entro il 15 del mese successivo il mese di effettuazione dell’operazione (ultimazione o pagamento nei servizi internazionali). Anche in questo caso il contribuente che omette o ritarda l’autofattura potrà essere soggetto a sanzioni proprie (non da esterometro).

In tutti i casi va comunque rilevato che sia le integrazioni che le autofatture prevedono una doppia registrazione (vendite-acquisti), essendo necessario ricondurre il lato attivo al momento di effettuazione dell’operazione vi è anche un’indiretta violazione: la liquidazione IVA. L’iva a debito andrà imputata alla liquidazione del periodo di esigibilità, mentre l’iva a credito andrà scomputata nella liquidazione della registrazione contabile.

È consigliabile a tutti i contribuenti un monitoraggio puntuale ed attento delle operazioni passive estere al fine di evitare inutili, e rilevanti, sanzioni.

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Via lo Spesometro, arriva l’Esterometro

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Addio spesometro. Arriva l’esterometro

Dal primo gennaio 2019 entrerà a regime la fatturazione elettronica, si dice addio allo spesometro e arriva l’esterometro per le operazioni transfrontaliere.

La legge di Bilancio 2018, se da un lato abolisce lo spesometro, all’art. 1 comma 909 prevede per i soggetti Iva, l’obbligo di trasmettere “all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (…) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”. 

Si tratta dell’esterometro, ossia dell’obbligo per i titolari di partita Iva residenti, stabiliti o identificati all’interno del territorio italiano, di trasmettere telematicamente i dati relativi operazioni transfrontaliere effettuate o ricevute, se non documentate da bolletta doganale o fattura elettronica.

Riferimenti normativi
L’obbligo relativo all’esterometro 2019 è ereditato dalla fattura elettronica. In particolare, il comma 3 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo numero 127/2015 prevede che:

 “I soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3 (obbligo della Fattura Elettronica).

La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”

Ciò significa che per tutte le operazioni IVA attive e passive che non vengono poste in essere tramite fattura elettronica si renderà obbligatorio l’invio del modello in oggetto.

 

Esterometro 2019: come funziona?
In estrema sintesi consiste nella comunicazione di tutte le operazioni intrattenute con l’estero e più precisamente verso l’Unione Europea nei paesi al di fuori di questa. Sono naturalmente escluse tutte le operazioni tra soggetti che hanno la residenza fiscale in Italia, perché saranno oggetto di fatturazione elettronica.

Quali soggetti devono trasmettere l’esterometro?
Sono obbligati tutti i contribuenti titolari di partita Iva che risultano residenti fiscalmente in Italia oppure che in Italia hanno una stabile organizzazione o siano semplicemente identificati nello Stato italiano per quest’adempimento. Non è stato ancora chiarito se soggetti esonerati dalla compilazione dello spesometro saranno anche esonerati dalla trasmissione l’adempimento.

 Trattandosi nient’altro che della versione estera dello spesometro dobbiamo assumere che i casi di esenzione/esclusione dalla compilazione debbano essere gli stessi previsti per lo spesometro in vigore ad oggi.

Quali soggetti sono invece esclusi?

Le uniche eccezioni previste riguardano i contribuenti che si avvalgono:

  • del regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014);
  • del regime dei minimi (di vantaggio ex art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98).

Per questi soggetti resta fermo l’obbligo di emettere la fattura in formato digitale per le operazioni effettuate nei confronti della PA.

Quali operazioni comunicare nell’esterometro 2019?
Per quello che concerne l’ambito oggettivo di applicazione abbiamo visto che le operazioni da trasmettere sono quelle erogate o ricevute tra società, aziende, lavoratori autonomi, ditte, società di persone o di capitali tra una società italiana ed una con una residenza fiscale in UE o EXTRA UE.

Quali dati indicare?
Gli stessi richiesti dallo spesometro. Per cui a parte avere bisogno dell’anagrafica del cliente o del fornitore controparte UE o Extra UE, sarà necessario munirsi dei dati identificativi del cessionario/cliente, fattura emessa o ricevuta comprensiva della data, la data di registrazione, il numero della fattura, la base imponibile, aliquota Iva.

In sostanza vengono richiesti tutti gli elementi obbligatori della fattura così come definiti dall’ Unione Europea.

Invio mensile o trimestrale?
A differenza di quello che siamo stati abituati a fare con il modello Intrastat la periodicità dell’invio è mensile. La trasmissione del file xml dovrà avvenire entro il mese successivo a quello di riferimento, in cui la fattura viene emessa o ricevuta.

Ci sono delle sanzioni per chi non rispetta tale obbligo?
Il comma 915 prevede, per chi omette o commette errori nella trasmissione dei dati delle operazioni, la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, nel limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione verrà ridotta della metà, nel limite massimo di euro 500, se la trasmissione viene eseguita entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita. Oppure se, nello stesso termine, il contribuente provvede al corretto invio dei dati.

Quindi?
Quindi, se ad esempio se un imprenditore italiano effettua un’operazione intracomunitaria nei confronti di un soggetto stabilito in Francia, la relativa fattura potrà essere emessa in formato cartaceo. Posto che contestualmente è stato abrogato lo spesometro, sarà necessario comunicare in altro modo all’Agenzia delle Entrate i dati presenti nella fattura emessa.

Il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dedica un intero capitolo alla trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. In particolare al punto 9.1 si stabilisce che per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Al successivo punto 9.3 si stabilisce il termine per effettuare la comunicazione dei dati, vale a dire l’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso. Ad esempio se la fattura è stata emessa il 10 febbraio 2019, la comunicazione dei dati ivi contenuti deve essere effettuata entro il 31 marzo successivo. Per ciò che riguarda la comunicazione dei dati relativi alle fatture passive, l’adempimento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione.

Il provvedimento ha poi specificato che “per la data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva”. Ad esempio se una fattura passiva ricevuta in data 15 gennaio 2019 viene registrata durante il mese di settembre, l’adempimento deve essere effettuato entro il 31 ottobre del medesimo anno.

L’ultimo punto del provvedimento concede la facoltà di emettere le fatture transfrontaliere in modalità elettronica compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere la lettera X per 7 volte (“XXXXXXX”). Nel campo “identificativo fiscale IVA” va inserita la partita IVA comunitaria e quando si tratta di soggetti extra UE va inserito il seguente codice: “OO 99999999999”. La trasmissione della fattura elettronica per le operazioni verso operatori esteri comporterà l’esonero della nuova comunicazione prevista per le operazioni transfrontaliere.

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Fattura elettronica: semplificazioni nella legge di Bilancio 2019

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Nel comunicato del Governo, vengono chiarite le nuove semplificazioni.

Le modifiche normative previste e approvate il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri hanno soddisfatto le richieste fatte dagli operatori negli ultimi mesi e stabilito che la fattura – elettronica e cartacea – potrà essere emessa “entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione”, e non più al momento dell’effettuazione dell’operazione.

Si mantiene l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici.

Si dà quindi la possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono. Inoltre, si prevede che le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione.

Sempre nell’ottica della semplificazione viene abrogato l’obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.

 

Semplificazione per l’avvio al Sdl
L’articolo 8 ufficializza, definisce e allarga l’ambito applicativo della “non sanzionabilità” per eventuali ritardi di emissione/trasmissione, che era stata già anticipata con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018, stabilendo che, per il primo semestre 2019, non si applicano sanzioni se la fattura viene emessa, cioè inoltrata al Sistema di Interscambio, entro il termine di liquidazione dell’IVA, prevedendo anche, per il medesimo periodo, una riduzione ad un quinto delle sanzioni applicabili (tra il 90% ed il 180% dell’imposta, che diventano dal 18% al 36%) quando la fattura viene emessa entro il termine della liquidazione IVA relativa la periodo successivo.

 

Registro degli acquisti
Viene eliminato l’obbligo di numerazione delle fatture ricevute, operazione molto complessa da effettuare con la fatturazione elettronica, poiché quest’ultime non sono modificabili. Infatti si dovevano adottare un registro di protocollo o generare un documento xlm contenente il numero progressivo attribuito alla fattura univocamente e dando poche certezze sulla garanzia di una corretta operazione e non agevolando l’attività di controllo. Questa è una modifica favorevole e senza controindicazioni.

 

IVA
Un’altra novità riguarda il pagamento dell’IVA che slitterà alla data di incasso della fattura.

Trasmissione telematica dei corrispettivi
Oltre all’obbligo di fatturazione elettronica, si introduce l’obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Questo consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili come l’obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini e un controllo maggiore e meno invasivo dell’Agenzia delle Entrate. L’obbligo parte per chi ha un volume d’affari superiore a 400 mila euro dal 1 luglio 2019. Per gli altri dal 1 gennaio 2020.

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