Fattura Elettronica: il nuovo tracciato XML

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Il 1 ottobre Microarea renderà disponibile il nuovo formato XML (ver. 1.6.1) usato per inviare le fatture elettroniche allo SdI.

Il tracciato diventerà obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2021.

Le modifiche riguardano prevalentemente i codici Natura e Tipo Documento:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale
  • TD01 Fattura
  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
  • TD21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

L’adeguamento alle variazioni dei tracciati XML è stato reso disponibile già per  l’attuale versione 2.6.3 di Mago4.
Quindi, chi non potrà migrare alla versione 3.0, per incompatibilità dei Sistemi Operativi Windows 7 per i client e Windows Server 2008 R2 per i server, possono richiedere un intervento tecnico per l’installazione della patch rilasciata da Microarea.

Come sempre, la richiesta dovrà essere fatta scrivendo a sviluppo@mediacentercube.it

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Registratore Telematico: trasmissione entro 12 giorni

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Con un’interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze della Camera, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in assenza di connessione a Internet si dovrà comunque comunicare la chiusura fiscale entro 12 giorni. 

La trasmissione telematica dei corrispettivi avviene automaticamente con la prima connessione utile alla rete. Fondamentale, però, rispettare la scadenza dei 12 giorni.

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate: la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Maria Cecilia Guerra riporta i chiarimenti durante l’interrogazione a risposta immediata del 30 gennaio in Commissione Finanze della Camera.

A offrire lo spunto per fare luce sulla questione della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi quando il registratore telematico è senza internet è la deputata Sandra Savino la quale, durante l’interrogazione parlamentare del 30 gennaio 2020, ha portato all’attenzione del governo la gestione dello scontrino elettronico e della chiusura di cassa nella fascia oraria critica che va dalle 22 alle 24.

Riportando i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, la sottosegretaria al MEF Maria Cecilia Guerra chiarisce che l’orario di chiusura non è rilevante e ripercorre le regole da seguire nel caso di un registratore telematico senza internet.

“Dalle 3 alle 5 del mattino lo stesso sistema dell’Agenzia delle Entrate potrebbe risultare indisponibile a ricevere il file dei corrispettivi. Questa limitazione tuttavia non ha alcun effetto per l’esercente in quanto è il RT che al momento della chiusura di cassa elabora e sigilla il file da trasmette e se già collegato alla rete internet inizia a effettuare più tentativi di invio del file da quel momento fino a che il sistema dell’Agenzia delle Entrate acquisisce il file”.

Per essere in regola con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi non è necessario essere connessi alla rete:

“Il registratore telematico può operare la memorizzazione dei dati dei corrispettivi e la conseguente emissione del documento commerciale così come la chiusura di cassa anche offline”.

Cosa accade in questi casi?

“In questa ultima ipotesi il registratore telematico predispone in automatico il file dei corrispettivi giornalieri sigillando elettronicamente il file, garantendone quindi sicurezza e inalterabilità, e nel momento in cui l’apparecchio sarà connesso a internet provvederà automaticamente a inviare lo stesso file ai server dell’Agenzia delle Entrate”.

Quando si usa un registratore telematico senza internet non serve, successivamente, intervenire con specifici accorgimenti: tutte le operazioni necessarie alla trasmissione telematica dei corrispettivi vengono eseguite dall’apparecchio in modo automatico, senza necessità di intervento dell’esercente.

Registratore telematico senza internet senza impedimenti, ma attenzione alla scadenza dei 12 giorni

In altre parole, per lo scontrino elettronico la connessione a internet serve, ma non è fondamentale. O almeno non sempre. Bisogna fare attenzione, infatti, a rispettare in ogni caso la scadenza dei 12 giorni per l’invio dei corrispettivi telematici:

“È necessario che il file arrivi all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dalla chiusura di cassa ed è importante che il RT si connetta almeno una volta ogni 12 giorni per effettuare l’invio del file”.

L’esercente o un suo delegato potranno verificare in qualsiasi momento anche sul portale dell’Agenzia delle Entrate la ricevuta dell’avvenuta trasmissione del file.

Se nell’arco dei 12 giorni il Registratore Telematico non si connette a internet è possibile, ma soprattutto necessario, procedere in un altro modo:

  • effettuare il salvataggio dei file con i corrispettivi elaborato e sigillato dal registratore al momento della chiusura di cassa su memoria esterna, come ad esempio una penna USB;
  • utilizzare un PC o un altro strumento con connessione internet;
  • accedere al portale Fatture e Corrispettivi;
  • caricare il file sul sistema dell’Agenzia delle Entrate.

L’operazione può essere effettuata sia dall’esercente in prima persona che dal suo intermediario delegato.

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Registratori Telematici: moratoria e sanzioni

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A soli 2 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo per i registratori di cassa telematici, c’è ancora molta confusione su chi se ne debba dotare, quali siano le sanzioni e quali le eccezioni.

Facciamo chiarezza!

Sanzioni scontrino elettronico in caso di invio omesso o tardivo
Ai sensi del comma 6, articolo 2 del Decreto Legislativo n. 127/2015, la mancata memorizzazione, l’omessa trasmissione così la memorizzazione e trasmissione di dati incompleti o non veritieri è punita con le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.

In forza delle norme sopra citate, la sanzione prevista nel caso di omesso o tardivo invio dello scontrino elettronico è duplice:

  • sanzione pecuniaria pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo del corrispettivo non correttamente documentato;
  • sanzione accessoria, nel caso di quattro violazioni nel quinquennio, corrispondente alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, da 3 giorni a 6 mesi.

Sanzioni scontrino elettronico: moratoria di sei mesi
Anche se in parte, è stato il Decreto Crescita a rendere meno impattante dell’avvio dell’obbligo dello scontrino elettronico, sia per i soggetti obbligati a partire dal 1° luglio 2019 che per coloro che dovranno adeguarvisi entro il 1° gennaio 2020.

Nello specifico, l’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 introdotto in sede di conversione, ha modificato il comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, prevedendo che:

“I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.”

La modifica in esame è intervenuta su due punti:

  • sul termine di invio dei dati dei corrispettivi giornalieri, fissato a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
  • sulle sanzioni applicate nel caso di tardivo invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

In merito alla moratoria sulle sanzioni, è stato previsto un periodo transitorio, che consentirà di evitare l’applicazione delle stesse nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Sanzioni scontrino elettronico: quando si applica la moratoria semestrale

A beneficiare della moratoria dalle sanzioni relative allo scontrino elettronico saranno sia i contribuenti obbligati ad adeguarsi entro lo scorso 1° luglio 2019 che la restante e più ampia platea di contribuenti destinatari dell’obbligo a partire dal 1° gennaio del 2020.

Le tempistiche sono quindi le seguenti:

  • soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA con volume d’affari superiore a 400.000 euro: moratoria sulle sanzioni relative al tardivo invio fino al 31 dicembre 2019;
  • soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA con volume d’affari inferiore a 400.000 euro: moratoria sulle sanzioni relative al tardivo invio fino al 30 giugno 2020.

Le sanzioni sospese sono quelle previste dal comma 6, articolo 2, del decreto legislativo n. 127/2015, il quale richiama a sua volta a quelle previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Nello specifico, nel caso di invio tardivo dei dati dei corrispettivi giornalieri, è prevista una sanzione pecuniaria ed una sanzione accessoria.

La prima è pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato nei termini previsti. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

La seconda invece si applica nel caso di quattro distinte violazioni commesse nel corso di 5 anni, e consiste nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e’ disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

Nei sei mesi di moratoria invio dei corrispettivi tramite servizi specifici

L’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri durante i sei mesi di moratoria sarà effettuato con modalità specifiche dai soggetti non ancora in possesso dei registratori telematici.

Così come indicato dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 4 luglio 2019, durante il periodo transitorio dei sei mesi i dati dei corrispettivi potranno essere trasmessi tramite i servizi online, che prevedono tre diverse opzioni:

  • servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;
  • servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”.
  • mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, sempre secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 4 luglio 2019.

L’invio potrà essere effettuato mediante il portale “Fatture e Corrispettivi”.

Corrispettivi giornalieri da memorizzare con i vecchi registratori di cassa

La moratoria sulle sanzioni si applica quindi esclusivamente alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, per i quali si avrà tempo fino al mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.

Non cambia invece l’obbligo di memorizzazione giornaliera, sul quale appare utile richiamare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E.

Temporaneamente, si potrà adempiere all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

Tale facoltà sarà ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di moratoria dall’applicazione delle sanzioni.

Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico.

Una precisazione importante riguarda i soggetti che hanno messo in servizio il registratore telematico entro i termini ordinari. Anche in tal caso, nel primo semestre dall’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi non saranno applicate sanzioni nel caso di invio dei dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

ATTENZIONE

La moratoria non modifica l’obbligo di memorizzazione giornaliera ed i termini delle liquidazioni IVA.

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Registratori Telematici: La gestione

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Attraverso l’impostazione di alcuni filtri (la Matricola del dispositivo censito a sistema o lo Stato in cui si trova o la Tipologia di dispositivo) è consentito a Gestori ed Esercenti di visualizzare le informazioni del registratore di cassa telematico di interesse ed eventualmente aggiornarne le informazioni dei soli dati configurati come modificabili.

Di seguito un esempio della relativa maschera.

Selezionare il pulsante Ricerca Dispositivo  per poter elaborare la richiesta. Al termine dell’operazione sarà visualizzato l’elenco dei dispositivi ottenuti in base ai criteri di ricerca precedentemente impostati.

Selezionare il pulsante Ripulisci per cancellare i dati presenti nella maschera.

Di seguito un esempio della relativa maschera.

Dopo aver scelto uno o più dispositivi (in stato “IN SERVIZIO” o “ATTIVATO“) selezionare il tasto “Cessione” se si intende disattivare il/i dispositivo/i selezionato/i.

Selezionare un IdDispositivo presente nell’elenco, per visualizzare il dettaglio del dispositivo oggetto della ricerca.

Di seguito un esempio della relativa maschera.

Nella maschera sopra riportata viene evidenziata una tabella che consente di consultare le informazioni rappresentative della vita del Registratore Telematico/Multi cassa dal portale Fatture e Corrispettivi, corredata da un documento riepilogativo stampabile.

Selezionare il pulsante “Indietro” per tornare alla maschera precedente;

Selezionare il pulsante QR code presente in pagina, per scaricare il QRcode relativo;

Selezionare il pulsante Cambia stato per modificare lo stato del dispostitivo.

Selezionare il pulsante Stampa libretto (*) per ottenere la stampa in formato PDF del LIBRETTO DI DOTAZIONE, che è un documento riepilogativo del ciclo di vita del dispositivo di interesse.

(*) Il libretto di dotazione cartaceo è stato sostituito dal “libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico” formato automaticamente mediante le informazioni provenienti dal Registratore Telematico o inserite dall’esercente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate:
le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle Entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell’apparecchio o di un suo delegato, mediante apposita area dedicata e riservata, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” e costituiscono, a tutti gli effetti, il “libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico”.

Un Registratore Telematico/Server RT ha delle informazioni che lo identificano ed un ciclo di vita da documentare, quindi sul sito internet dell’Agenzia saranno consultabili le seguenti informazioni:

  • Interventi del tecnico di laboratorio abilitato
  • Cambi di stato subiti
  • Esercenti precedenti del Registratore Telematico/Server RT.

Interrogare interventi del tecnico di laboratorio abilitato

Questo elenco visualizza tutti gli interventi di manutenzione e di verificazione periodica che i tecnici di laboratorio hanno effettuato sul Registratore Telematico.

DATI VISUALIZZATI

  • Codice: codice identificativo dell’intervento che è stato effettuato sul dispositivo
  • Descrizione: descrizione corrispondente al codice identificativo dell’intervento che è stato effettuato sul dispositivo
  • Data Ora Intervento: data ed ora che è stata comunicata dal tecnico verificatore al momento dell’intervento
  • Verificatore: Codice Fiscale del tecnico che ha effettuato l’intervento
  • Laboratorio: Partita IVA del laboratorio abilitato per il quale lavora il tecnico che ha effettuato l’intervento
  • Nota: eventuale dettaglio che il tecnico verificatore ha comunicato al momento dell’intervento.

Di seguito un esempio della relativa maschera.

Selezionando il pulsante QR code per scaricare il QRcode relativo.

Selezionare il pulsante “Indietro” per tornare alla maschera precedente;

Selezionare il pulsante Cambia Stato per modificare lo stato del dispositivo.

Selezionare il pulsante Stampa libretto per ottenere la stampa in formato PDF del LIBRETTO DI DOTAZIONE, che è un documento riepilogativo del ciclo di vita del dispositivo di interesse.

Interrogare Cambi di stato

Questa interrogazione visualizza l’elenco dei cambi di stato che il Registratore Telematico ha subito nel suo ciclo di vita.

DATI VISUALIZZATI

  • Cambio stato: codice e descrizione corrispondenti al cambio di stato apportato sul RT
  • Data Ora Intervento: data ed ora che è stata comunicata dal tecnico verificatore al momento dell’intervento sull’RT
  • Dettaglio: codice e descrizione del dettaglio che l’esercente ha indicato in corrispondenza del cambio di stato richiesto
  • Descrizione: eventuale ulteriore indicazione inserita dall’esercente nel cambio di stato.

Di seguito un esempio della relativa maschera.

Selezionando il pulsante QR code  per scaricare il QRcode relativo.

Selezionare il pulsante “Indietro” per tornare alla maschera precedente;

Selezionare il pulsante Cambia Stato per modificare lo stato del dispostitivo.

Selezionare il pulsante Stampa libretto per ottenere la stampa in formato PDF del LIBRETTO DI DOTAZIONE, che è un documento riepilogativo del ciclo di vita del dispositivo di interesse.

Interrogare Esercenti precedenti

Questa interrogazione visualizza la totalità dei proprietari precedenti del Registratore Telematico/Server RT, permettendo di visualizzare tutte le cessioni che il dispositivo ha subito nel suo ciclo di vita.

DATI VISUALIZZATI

  • Codice fiscale: codice fiscale dell’esercente
  • Partita IVA: partita iva dell’esercente
  • Denominazione: campo valorizzato con la denominazione dell’impresa o la concatenazione di cognome e nome della ditta individuale
  • Data attivazione: campo valorizzato con la data in cui il proprietario ha effettuato l’attivazione del dispositivo.

Di seguito un esempio della relativa maschera.

Selezionando il pulsante QR code per scaricare il QRcode relativo.

Selezionare il pulsante “Indietro” per tornare alla maschera precedente;

Selezionare il pulsante Cambia Stato per modificare lo stato del dispositivo.

Selezionare il pulsante Stampa libretto per ottenere la stampa in formato PDF del LIBRETTO DI DOTAZIONE, che è un documento riepilogativo del ciclo di vita del dispositivo di interesse.

NOTE

Le informazioni sono solo in visualizzazione e non potranno essere aggiornate.

Ripristino dispositivo per dismissione o perdita di certificato

Questa funzionalità si inserisce nell’ambito del sistema Fatture&Corrispettivi, per gestire l’ipotesi di dismissione accidentale del dispositivo, già attivato o in servizio, ovvero di smarrimento delle sue chiavi private (che rende il dispositivo inutilizzabile).

Qualora, invece, la dismissione accidentale del dispositivo o lo smarrimento delle chiavi private coinvolga un dispositivo non ancora attivato, la funzionalità “Ripristino dispositivo” potrà essere utilizzata dal solo produttore.

La funzionalità “Ripristino dispositivo” permette, infatti, di riportare i dispositivi ad una condizione tale da poter richiedere un nuovo certificato e poterlo, quindi, riutilizzare ai fini della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

In relazione al Sistema Master, privo di certificato, tale funzionalità consente di riportarlo allo stato “attivato“.

NOTE

La funzionalità presenta i seguenti vincoli:

  • Il dispositivo può appartenere ad una qualsiasi tipologia gestita dal sistema (DA, DM, RT,MC)
  • Il dispositivo deve essere nello stato “DISMESSO”
  • Solamente l’ultimo gestore o esercente proprietario del dispositivo avrà la possibilità di eseguire tale operazione
  • In presenza di certificato, questo deve essere nello stato “REVOCATO”
  • sarà presente un intervallo temporale di massimo sei mesi per considerare valida la richiesta. In particolare, la richiesta verrà bloccata se la differenza fra la data di richiesta ripristino e la data di dismissione del dispositivo è superiore a 180 giorni.

Di seguito un esempio della relativa maschera.

Selezionare la voce di menu  Ripristino Dispositivo.

DATI DA INSERIRE

Identificativo Dispositivo: campo alfanumerico di massimo 30 caratteri che rappresenta la matricola del dispositivo stesso;

Tipologia: indica la tipologia d’uso del dispositivo selezionabile dal menu a tendina:

    • Per il gestore la tipologia da selezionare può essere:
      • Sistema Master,
      • Dispositivo Mobile.
    • Per l’esercente la tipologia da selezionare può essere:
      • Registratore Telematico,
      • Multi cassa.

Motivo richiesta ripristino: [Errata dismissione, Perdita certificato]

Descrizione: facoltativa

 

Di seguito un esempio della relativa maschera.

Selezionare il pulsante “Invia“; si ottiene la seguente maschera che riporterà la seguente segnalazione:
L’operazione è stata correttamente effettuata. Il dispositivo è stato riportato nello stato iniziale, quindi si può procedere con la richiesta certificato e la successiva attivazione come per un nuovo dispositivo.

Selezionare il pulsante Ripulisci per cancellare i dati presenti nella maschera.

Nel caso non vengano rispettati i vincoli sopraelencati dall’applicazione si otterrà, in risposta, un diagnostico riportante l’errore relativo.

Di seguito viene mostrato un esempio della maschera relativa:

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Nuovi controlli SdI

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Nella giornata di ieri, il Sistema d’Interscambio dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi controlli sulle fatture elettroniche emesse, pertanto, potreste ricevere delle segnalazioni riguardanti scarti di fatture mai verificatisi in precedenza.

Può trovare QUI le specifiche tecniche aggiornate, relative alla fatturazione elettronica.

Di seguito elenchiamo alcuni dei nuovi controlli più rilevanti:

  • se la Partita IVA del cessionario in fattura è quella di un gruppo IVA, in caso di mancanta valorizzazione anche del Codice fiscale, il file viene scartato (Codice 00326);
  • se la Partita IVA del cessionario in fattura è quella di un gruppo IVA e viene valorizzato anche Codice fiscale ma questo non è di un soggetto legato a quel gruppo IVA, il file viene scartato (Codice 00325);
  • se in fattura sono valorizzati sia Partita IVA che il Codice fiscale del cessionario ma questi non fanno capo al medesimo soggetto il file viene scartato (Codice 00324);
  • se la Partita IVA del cedente è cessata da più di 5 anni la fattura elettronica viene scartata (Codice 00323);
  • se la Partita IVA del committente in fattura è quella di un gruppo IVA e viene valorizzato anche Codice fiscale ma questo non è di un soggetto legato a quel gruppo IVA, il file viene scartato (Codice 00322/00321);
  • se in fattura sono valorizzati sia Partita IVA che il Codice fiscale del committente ma questi non fanno capo al medesimo soggetto il file viene scartato (Codice 00320);
  • se il Codice Destinatario è “XXXXXXX” e l’identificativo fiscale IVA del cessionario è “IT” il file viene scartato (Codice 00313);
  • verificare che l’indirizzo PEC indicato nel campo PEC Destinatario non corrisponda ad una casella PEC del SdI
    (codice di errore 00330)

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Fatturazione Elettronica: cosa cambia

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Con l’arrivo del 1° luglio finiscono i 6 mesi di  prova della fatturazione elettronica ed entrano in vigore le modifiche previste ai termini di invio delle fatture emesse, con obbligo di indicazione della data di effettuazione dell’operazione in fattura.

Le modifiche riguardano principalmente Fattura Immediata e Fattura Differita.

La Fattura Immediata, per ciascuna operazione imponibile, deve essere emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario committente.
Secondo quando stabilito dal D.L. 119/2018, con il decorrere del 1° Luglio la fattura immediata deve essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972. Tale termine potrebbe essere prorogato a 12 giorni.

L’effettuazione dell’operazione ai fini IVA corrisponde:

  • alla data di stipula dell’atto, in caso di beni immobili;
  • alla consegna o spedizione del bene nelle vendite;
  • al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

Ad esempio: un bene consegnato il 3 luglio, su cui deve essere fatta fattura immediata, la fattura deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 13 luglio riportando la data di effettuazione dell’operazione (3 luglio) nella fattura.

La Fattura Differita è l’alternativa alla fatturazione immediata ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b, D.P.R. 633/1972. Viene emessa per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta accompagnata da un Documento di Trasporto. E’ possibile farla anche per le prestazione di servizi individuali se accompagnati da apposita documentazione.

La Fattura Differita deve essere emessa nello stesso mese solare nei confronti del soggetto intestatario del Documento di Trasporto e può essere fatta una sola fattura per più documenti di trasporto. Tale operazione deve essere fatta entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il conteggio dell’imposta a debito resta inteso sia incluso nella liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione.

Ad esempio: i documenti di trasporto del mese di luglio possono essere fatturati entro il 15 agosto e tale operazione rientrerà nel mese di liquidazione di luglio.

A partire dal 1° Luglio entra quindi in vigore l’obbligo di indicare in fattura la data in cui è effettuata l’operazione, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

Ad oggi non esiste un campo specifico dove inserire la data di effettuazione dell’operazione anche se, in caso di fattura differita, generalmente sono citati i documenti di trasporto che indirettamente forniscono la data di consegna o spedizione dei beni.

Ricordiamo che il 30 giugno 2019 scadrà la moratoria sulle sanzioni per ritardata emissione delle fatture. Non verranno applicate sanzioni su fatture emesse entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva, mentre sono ridotte dell’80% se la fattura è emessa entro la liquidazione successiva.

Tale termine vige per i contribuenti con liquidazione Iva Trimestrale, mentre per i mensili la moratoria avrà efficacia fino a settembre.
In caso di ritardata emissione di fattura la sanzione ordinaria applicata va dai 250 ai 2.000 euro, in caso la violazione incida sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti verrà calcolata dal 90 al 180% dell’Iva (articolo 6 D.L.gs. 471/1997).

CORRISPETTIVI TELEMATICI

In seguito alle disposizioni del D.L. 119/2018, per coloro che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a euro 400.000 al 31.12.2018 (emergente dal modello Iva 2019), dal 1° Luglio 2019 scatta l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Per gli altri soggetti il nuovo adempimento sarà obbligatorio con lo scattare del 1° Gennaio  2020.

L’adempimento permette due diversi tipi di dotazione e NON verrà gestito dal Digital Hub:
– “registratori telematici”, già sottoposti a specifica regolamentazione;
– nuovi strumenti dedicati, come il portale web dell’Agenzia delle Entrate.

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