Addio scontrini fiscali e ricevute

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Addio scontrini e ricevute fiscali. Arrivano i registratori di cassa telematici.

E’ la novità che potrebbe segnare la fine dell’uso della carta per l’emissione di scontrini, fatture e ricevute fiscali.

Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ed il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019, hanno introdotto la possibilità per artigiani e commercianti, ossia, per i soggetti esclusi dall’obbligo di emissione fattura, di dotarsi di registratori di cassa telematici che, al posto di emettere i soliti e tradizionali scontrini, fatture o ricevuta fiscale di carta, provvedono a trasmettere i dati delle operazioni, direttamente all’Agenzia delle Entrate, ovvero, attraverso i corrispettivi elettronici.
Dal 2018, pertanto, la nuova procedura telematica, prevista prima solo per la grande distribuzione, è diventata facoltativa per commercianti al minuto, ristoranti, albergatori, etc mentre è diventata subito obbligatoria per i distributori automatici, per le vending machine con porta di comunicazione, l’avvio all’accreditamento è partito nel 2016 con inizio memorizzazione e trasmissione dal 1° aprile 2017, le vending machine senza porta, invece, dal 1° gennaio 2018.
Dal 2019 con il nuovo decreto Collegato alla legge di Bilancio 2019 invece è previsto l’entrata in vigore dell’obbligo di registratori di cassa telematici per chi ha ricavi sopra i 400.000 euro, poi dal 1° gennaio 2020 l’obbligo sarà esteso a tutti i commercianti ed esercenti,
Previsto anche un bonus del 50% per chi dovrà acquistare o adeguare i registratori di cassa telematici all’emissione del nuovo scontrino elettronico, trasmissione dei corrispettivi e per la lotteria sconti.

Registratori di cassa telematici cosa sono?

I registratori di cassa telematici sono strumenti che consentono di inviare, e quindi di trasmettere per via telematica, all’Agenzia delle entrate, gli incassi giornalieri, utilizzando la nuova procedura online dell’Agenzia delle entrate, chiamata: corrispettivi elettronici.

Nello specifico, il decreto legge 127/2015, consente, ad opzione, a commercianti al minuto e artigiani di dire addio agli scontrini, fatture e ricevute fiscali cartacei del negozio, e di adottare lo scontrino digitale, inviando semplicemente, i dati degli incassi utilizzando il nuovo software gratuito Agenzia delle Entrate, creato per l’invio della fattura elettronica e corrispettivi elettronici tramite il SdI, Sistema di Interscambio, già utilizzato per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture per la Pubblica Amministrazione e tra privati.

Come funzionano i registratori telematici?

Gli artigiani e i commercianti al minuto hanno la possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, dei dati degli incassi giornalieri delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, attraverso la nuova procedura dei corrispettivi elettronici.

Grazie all’invio telematico degli incassi, pertanto, i vecchi scontrini fiscali, fatture e ricevute, si trasformeranno, nello scontrino elettronico, ciò significa che i consumatori finali ed i clienti dei negozi, non riceveranno più il documento di spesa cartaceo, fatta salva la possibilità di farselo rilasciare su espressa richiesta, in quanto questo, verrà trasmesso, in tempo reale, all’Agenzia, per mezzo dei registratori di cassa telematici.

Per permettere la memorizzazione e la trasmissione degli incassi giornalieri, il commerciante al minuto o l’artigiano, dovrà dotarsi di un registratore telematico, ossia, di uno strumento tecnologico atto a garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati inviati, ivi compresi quelli dei pagamenti con moneta elettronica, quali ad esempio il POS.

Per tali corrispettivi elettronici, al momento però, non sono previsti incentivi fiscali per l’acquisto dei registratori di cassa telematici, ma l’Agenzia delle Entrate, ha messo a disposizione un software gratuito corrispettivi elettronici per consentirne l’invio.

Da ricordare, inoltre, che sebbene questi strumenti telematici possono sostituire la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura, qualora richiesta del cliente.

Quali sono i vantaggi per chi opta per lo scontrino elettronico?

I vantaggi sono essenzialmente 2:

Esclusione dall’obbligo di registrare i corrispettivi giornalieri, perché sostituiti dallo scontrino digitale. Mediante tale scontrino, i dati degli incassi giornalieri, vengono memorizzati immodificabilmente con il registratore di cassa telematico, e tramite la procedura online ad hoc, inviati e messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate in tempo reale o quasi.

Fine dell’obbligo di emettere scontrini e ricevute con valenza fiscale, come già avviene per le imprese della grande distribuzione organizzata, fermo restando l’obbligo di emettere la fattura qualora richiesta dal cliente.
Tale opzione dei corrispettivi elettronici, attualmente prevista solo per la grande distribuzione, è diventata quindi facoltativa per i commercianti al dettaglio, artigiani, ristoranti, albergatori e obbligatoria per i distributori automatici.

La scelta facoltativa dell’opzione, funziona mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate, di un’apposita domanda che avrà effetto per 5 anni, e, qualora non revocata, si rinnoverà automaticamente ogni 5 anni.

Dal 1° luglio 2019 invece è previsto l’obbligo per chi ha ricavi oltre 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020, l’obbligo sarà per tutti.

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Via lo Spesometro, arriva l’Esterometro

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Addio spesometro. Arriva l’esterometro

Dal primo gennaio 2019 entrerà a regime la fatturazione elettronica, si dice addio allo spesometro e arriva l’esterometro per le operazioni transfrontaliere.

La legge di Bilancio 2018, se da un lato abolisce lo spesometro, all’art. 1 comma 909 prevede per i soggetti Iva, l’obbligo di trasmettere “all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (…) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”. 

Si tratta dell’esterometro, ossia dell’obbligo per i titolari di partita Iva residenti, stabiliti o identificati all’interno del territorio italiano, di trasmettere telematicamente i dati relativi operazioni transfrontaliere effettuate o ricevute, se non documentate da bolletta doganale o fattura elettronica.

Riferimenti normativi
L’obbligo relativo all’esterometro 2019 è ereditato dalla fattura elettronica. In particolare, il comma 3 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo numero 127/2015 prevede che:

 “I soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3 (obbligo della Fattura Elettronica).

La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”

Ciò significa che per tutte le operazioni IVA attive e passive che non vengono poste in essere tramite fattura elettronica si renderà obbligatorio l’invio del modello in oggetto.

 

Esterometro 2019: come funziona?
In estrema sintesi consiste nella comunicazione di tutte le operazioni intrattenute con l’estero e più precisamente verso l’Unione Europea nei paesi al di fuori di questa. Sono naturalmente escluse tutte le operazioni tra soggetti che hanno la residenza fiscale in Italia, perché saranno oggetto di fatturazione elettronica.

Quali soggetti devono trasmettere l’esterometro?
Sono obbligati tutti i contribuenti titolari di partita Iva che risultano residenti fiscalmente in Italia oppure che in Italia hanno una stabile organizzazione o siano semplicemente identificati nello Stato italiano per quest’adempimento. Non è stato ancora chiarito se soggetti esonerati dalla compilazione dello spesometro saranno anche esonerati dalla trasmissione l’adempimento.

 Trattandosi nient’altro che della versione estera dello spesometro dobbiamo assumere che i casi di esenzione/esclusione dalla compilazione debbano essere gli stessi previsti per lo spesometro in vigore ad oggi.

Quali soggetti sono invece esclusi?

Le uniche eccezioni previste riguardano i contribuenti che si avvalgono:

  • del regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014);
  • del regime dei minimi (di vantaggio ex art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98).

Per questi soggetti resta fermo l’obbligo di emettere la fattura in formato digitale per le operazioni effettuate nei confronti della PA.

Quali operazioni comunicare nell’esterometro 2019?
Per quello che concerne l’ambito oggettivo di applicazione abbiamo visto che le operazioni da trasmettere sono quelle erogate o ricevute tra società, aziende, lavoratori autonomi, ditte, società di persone o di capitali tra una società italiana ed una con una residenza fiscale in UE o EXTRA UE.

Quali dati indicare?
Gli stessi richiesti dallo spesometro. Per cui a parte avere bisogno dell’anagrafica del cliente o del fornitore controparte UE o Extra UE, sarà necessario munirsi dei dati identificativi del cessionario/cliente, fattura emessa o ricevuta comprensiva della data, la data di registrazione, il numero della fattura, la base imponibile, aliquota Iva.

In sostanza vengono richiesti tutti gli elementi obbligatori della fattura così come definiti dall’ Unione Europea.

Invio mensile o trimestrale?
A differenza di quello che siamo stati abituati a fare con il modello Intrastat la periodicità dell’invio è mensile. La trasmissione del file xml dovrà avvenire entro il mese successivo a quello di riferimento, in cui la fattura viene emessa o ricevuta.

Ci sono delle sanzioni per chi non rispetta tale obbligo?
Il comma 915 prevede, per chi omette o commette errori nella trasmissione dei dati delle operazioni, la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, nel limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione verrà ridotta della metà, nel limite massimo di euro 500, se la trasmissione viene eseguita entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita. Oppure se, nello stesso termine, il contribuente provvede al corretto invio dei dati.

Quindi?
Quindi, se ad esempio se un imprenditore italiano effettua un’operazione intracomunitaria nei confronti di un soggetto stabilito in Francia, la relativa fattura potrà essere emessa in formato cartaceo. Posto che contestualmente è stato abrogato lo spesometro, sarà necessario comunicare in altro modo all’Agenzia delle Entrate i dati presenti nella fattura emessa.

Il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dedica un intero capitolo alla trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. In particolare al punto 9.1 si stabilisce che per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Al successivo punto 9.3 si stabilisce il termine per effettuare la comunicazione dei dati, vale a dire l’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso. Ad esempio se la fattura è stata emessa il 10 febbraio 2019, la comunicazione dei dati ivi contenuti deve essere effettuata entro il 31 marzo successivo. Per ciò che riguarda la comunicazione dei dati relativi alle fatture passive, l’adempimento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione.

Il provvedimento ha poi specificato che “per la data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva”. Ad esempio se una fattura passiva ricevuta in data 15 gennaio 2019 viene registrata durante il mese di settembre, l’adempimento deve essere effettuato entro il 31 ottobre del medesimo anno.

L’ultimo punto del provvedimento concede la facoltà di emettere le fatture transfrontaliere in modalità elettronica compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere la lettera X per 7 volte (“XXXXXXX”). Nel campo “identificativo fiscale IVA” va inserita la partita IVA comunitaria e quando si tratta di soggetti extra UE va inserito il seguente codice: “OO 99999999999”. La trasmissione della fattura elettronica per le operazioni verso operatori esteri comporterà l’esonero della nuova comunicazione prevista per le operazioni transfrontaliere.

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Fattura elettronica: semplificazioni nella legge di Bilancio 2019

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Nel comunicato del Governo, vengono chiarite le nuove semplificazioni.

Le modifiche normative previste e approvate il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri hanno soddisfatto le richieste fatte dagli operatori negli ultimi mesi e stabilito che la fattura – elettronica e cartacea – potrà essere emessa “entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione”, e non più al momento dell’effettuazione dell’operazione.

Si mantiene l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici.

Si dà quindi la possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono. Inoltre, si prevede che le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione.

Sempre nell’ottica della semplificazione viene abrogato l’obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.

 

Semplificazione per l’avvio al Sdl
L’articolo 8 ufficializza, definisce e allarga l’ambito applicativo della “non sanzionabilità” per eventuali ritardi di emissione/trasmissione, che era stata già anticipata con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018, stabilendo che, per il primo semestre 2019, non si applicano sanzioni se la fattura viene emessa, cioè inoltrata al Sistema di Interscambio, entro il termine di liquidazione dell’IVA, prevedendo anche, per il medesimo periodo, una riduzione ad un quinto delle sanzioni applicabili (tra il 90% ed il 180% dell’imposta, che diventano dal 18% al 36%) quando la fattura viene emessa entro il termine della liquidazione IVA relativa la periodo successivo.

 

Registro degli acquisti
Viene eliminato l’obbligo di numerazione delle fatture ricevute, operazione molto complessa da effettuare con la fatturazione elettronica, poiché quest’ultime non sono modificabili. Infatti si dovevano adottare un registro di protocollo o generare un documento xlm contenente il numero progressivo attribuito alla fattura univocamente e dando poche certezze sulla garanzia di una corretta operazione e non agevolando l’attività di controllo. Questa è una modifica favorevole e senza controindicazioni.

 

IVA
Un’altra novità riguarda il pagamento dell’IVA che slitterà alla data di incasso della fattura.

Trasmissione telematica dei corrispettivi
Oltre all’obbligo di fatturazione elettronica, si introduce l’obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Questo consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili come l’obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini e un controllo maggiore e meno invasivo dell’Agenzia delle Entrate. L’obbligo parte per chi ha un volume d’affari superiore a 400 mila euro dal 1 luglio 2019. Per gli altri dal 1 gennaio 2020.

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Proroga spesometro, unico invio il 28 febbraio 2019

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Proroga dello spesometro con invio unico per i dati delle fatture del primo e del secondo semestre 2018: nel decreto dignità il termine dovrebbe essere fissato per tutti al 28 febbraio 2019.

Scadenza unica per lo spesometro 2018, con proroga al 28 febbraio 2019 dei dati delle fatture del primo semestre dell’anno.

La proroga dello spesometro, alternativa all’abolizione, rientra tra le misure previste dall’ultima bozza di Decreto Dignità, il provvedimento del Ministro del Lavoro e del MISE Luigi di Maio che dovrebbe essere discusso e approvato durante il Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018.

Abolizione spesometro, split payment, studi di settore e redditometro: sono queste le misure annunciate – e che vanno ad aggiungersi alle novità in materia di lavoro – per le quali bisognerà fare i conti con il nodo delle coperture.

Secondo alcune indiscrezioni, dal Ministro dell’Economia Tria sarebbe arrivato lo stop ad alcune delle novità previste dal Decreto Dignità, tra le quali per l’appunto lo spesometro.

Non vi sarà l’abolizione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ma l’invio sarà oggetto di proroga al 28 febbraio 2019, termine che riguarderà sia l’invio dei dati delle fatture del primo che del secondo semestre 2018. Lo si apprende da un lancio dell’Agenzia Ansa, che ha avuto modo di visionare la bozza di cui si sta discutendo in queste ore.

Possibile proroga spesometro al 28 febbraio 2019 nel Decreto Dignità

Tra le novità che il Ministro Luigi Di Maio porterà al tavolo del Consiglio dei Ministri con il Decreto Dignità, il capitolo fiscale è quello sicuramente più atteso.

Di annunci e promesse, negli scorsi mesi, ne sono stati fatti molti ma pare che la semplificazione immediata degli adempimenti fiscali per partite IVA e imprese dovrà attendere.

Per quanto riguarda lo spesometro, adempimento introdotto con il fine di contrastare l’evasione IVA, l’idea che va diffondendosi è che per la sua abolizione sarà necessario attendere al 2019, quanto l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica farà venir meno l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Il Decreto Dignità potrebbe, tuttavia, introdurre una proroga della scadenza dello spesometro del primo semestre (o 2° trimestre), fissata attualmente al 1° ottobre 2018 (il 30 settembre, scadenza naturale, cade di domenica).

Quella che va man mano avanzando è l’ipotesi che la scadenza venga di fatto rinviata al 28 febbraio 2019, allineando quindi il termine per la trasmissione dei dati sia del primo che del secondo semestre dell’anno.

Non c’è soltanto lo spesometro tra le novità fiscali previste dal Decreto Dignità e accanto alla proroga della comunicazione dati delle fatture (alternativa meno costosa dell’abolizione), è stata più volte annunciata sia l’abolizione dello split payment che degli studi di settore e del redditometro.

In merito allo split payment, l’ipotesi che avanza è che i soggetti interessati alla novità siano soltanto i liberi professionisti, sui quali il meccanismo che prevede il versamento dell’IVA direttamente allo Stato comporta (accanto all’applicazione della ritenuta Irpef del 20%) un reale problema di liquidità.

Abbastanza difficile è, ad oggi, ipotizzare che l’abolizione dello split payment sia estesa ad ulteriori categorie. Il meccanismo di fatturazione ha portato ad un notevole aumento delle entrate in materia di IVA e il costo della misura sarebbe tutt’altro che contenuto.

Ulteriori novità potrebbero riguardare i tempi dei rimborsi IVA, nonché la definitiva abolizione del redditometro, strumento di accertamento ormai in disuso.

Decreto Dignità, svuotato il “capitolo lavoro”: resta solo mini-stretta ai contratti a termine

Rispetto alle bozze di decreto circolate nelle scorse settimane, a perdere pezzi non è soltanto l’insieme di misure fiscali ma anche le novità in materia di lavoro previste dal Decreto Dignità.

Se inizialmente si era parlato dell’introduzione di un limite ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato, delle tutele per i lavoratori della gig economy e della reintroduzione dei voucher per l’agricoltura, ad oggi è confermata soltanto la mini-stretta ai contratti a tempo determinato.

Col fine ultimo di contrastare il precariato, il numero di rinnovi per i contratti a termine potrebbero scendere da 5 a 4, sempre nel limite di 36 mesi di durata massima consentita. Saranno reintrodotte le causali ed inoltre il costo per ogni rinnovo successivo al secondo aumenterà dello 0,5% e si allungherà a 270 giorni il termine per l’impugnazione dei contratti a tempo determinato.

Fonte: Informazione Fiscale

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Fatturazione elettronica B2B ? Vi diamo un appuntamento

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Il recente provvedimento della Agenzia delle Entrate datato 30 aprile 2018, oltre a definire alcuni aspetti relativi all’uso della firma digitale e alla conservazione in sostituitiva, ha sgomberato il campo da qualunque possibilità di rinvio o proroga.
Così, se fino a ieri solo i fornitori della Pubblica Amministrazione erano obbligati a inviare fatture in formato elettronico, dal 1 gennaio 2019 il processo di scambio delle fatture elettroniche si estenderà anche ai soggetti privati.

PRIMA FASE: La filiera dei carburanti anticipa i tempi

L’obbligo riguarderà innanzitutto i settori della cessione di benzina e gasolio per motori e quello dei subappalti nell’ambito di contratti di appalti pubblici.
Per loro infatti, l’imposizione entrerà in vigore già dall’ormai prossimo 1° luglio 2018.

SECONDA FASE: L’estensione al B2B

Diverso il caso per le aziende di tutti gli altri settori che effettuano operazioni B2B, le quali saranno interessate dall’obbligo a partire dal 1° gennaio 2019. Le fatture elettroniche B2B viaggeranno sempre attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi), vale a dire il canale in cui già ora transitano le fatture elettroniche destinate alla Pubblica Amministrazione oltre ai dati dello Spesometro e delle comunicazioni delle liquidazioni Iva.

È evidente che, indipendentemente dai tempi di emissione obbligatoria, le Aziende potrebbero avere già nel 2018, per obbligo o volontà dei propri fornitori, un problema di ricezione delle fatture elettroniche.

 

COS’È UNA FATTURA ELETTRONICA ?

La fattura elettronica è di fatto un sistema digitale di emissione, trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture che permette di eliminare il supporto cartaceo.
Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, ricevute, archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, al fine quindi di verificare le informazioni per i controlli previsti per legge.
L’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura.

 

COS’È IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO?

Conosciuto anche come SDI, è un sistema informatico, gestito dall’Agenzia delle Entrate, in grado di:

ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche del formato XMLPA
effettuare controlli sui file ricevuti
inoltrare le fatture ai destinatari.

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture; è sostanzialmente un canale, un ‘postino’ che recapita un flusso.

LA SOLUZIONE PER MAGO: IL DIGITAL HUB

E’ un servizio in grado di gestire Fatture Elettroniche B2G / B2B / B2C sia in emissione (ciclo attivo) che in ricezione (ciclo passivo). L’utente del servizio si configura quindi sia come ‘cedente’ (quando emette la fattura) sia in qualità di ‘cessionario’ (quando la riceve).

• E’ un servizio in grado di gestire altri adempimenti verso lo SDI quali l’invio della liquidazione Iva e l’invio delle fatture emesse e registrate (C.A.D.I.).

• E’ un servizio automatico in grado di svolgere tutti i processi in autonomia.

• E’ utilizzabile via web con un PC o tramite una appmobile.

• E’ integrato con gli applicativi Microarea- Zucchetti.

• E’ integrabile a soluzioni esterne al mondo Microarea-Zucchetti

 

L’INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Tra i diversi canali proposti dal servizio SDI per inviare la fattura elettronica la Microarea-Zucchetti ha scelto il Servizio SDIFTP basato su protocollo FTP (File Transfer Protocol) accreditandosi presso l’Agenzia delle Entrate / SDI in modo da qualificarsi come intermediario.

Tre le opzioni possibili per l’utente Digital Hub:

1. Il cedente (*) emette fattura direttamente.
2. Il cedente delega Zucchetti quale emittente ** della fattura.
3. Il cedente delega un altro intermediario quale emittente ** della fattura.

* Il cedente o prestatore è il FORNITORE che emette fattura ai propri clienti.
** L’emittente emette la fattura per conto del cedente/prestatore.

esempio 1
Il cedente emette fattura

esempio 2
Il cedente delega Zucchetti 

esempio 3
Il cedente delega altro intermediario

IL CICLO PASSIVO – LE FATTURE ELETTRONICHE RICEVUTE

Le modalità con cui è possibile ricevere una fattura passiva sono:

Ricezione tramite PEC (posta elettronica certificata)
Le fatture vengono inoltrate all’operatore economico come allegato di un messaggio di PEC, sulla medesima casella il ricevente dovrà inviare il file messaggio di “accettazione” o “rifiuto “ delle fatture ricevute.

Ricezione tramite Servizio SDIFTP
Per usufruire di questo canale di trasmissione, basato su protocollo FTP (File Transfer Protocol) è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio, oppure avvalersi di un intermediario quale è la Zucchetti.

INDIRIZZO ZDH CANALE FTP
Tramite questo indirizzo, assegnato dall’Agenzia delle Entrate/S.D.I. a Zucchetti quale intermediario, tutte le fatture passive che conterranno il relativo riferimento, verranno recapitate direttamente sul Digital Hub che provvederà, previa identificazione del cessionario/cliente, a renderle disponibili agli utenti del servizio.

 

RICEZIONE FATTURA ELETTRONICA

Tre le opzioni possibili per l’utilizzatore del Digital Hub:

1. Il cessionario (*) riceve direttamente le proprie fatture

2. Il cessionario delega Zucchetti quale ricevente delle proprie fatture.

3. Il cessionario delega un altro intermediario quale ricevente delle proprie fatture.

Tramite il Portale, l’utente Digital Hub, qui in qualità di cessionario, accetterà o rifiuterà le fatture ricevute. Digital Hub  invierà poi le notifiche allo SDI.

* Il cessionario o committente è il CLIENTE che riceve le fatture dai propri fornitori

esempio 1
Il cessionario riceve le fatture

esempio 2
Il cessionario delega Zucchetti

esempio 3
Il cessionario delega altro intermediario

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B? VI DIAMO UN APPUNTAMENTO !

Per il 2018 i clienti Mago che utilizzano il servizio Digital Hub con:

a) FatelWeb, vedranno abilitarsi la funzionalità di emissione e ricezione delle fatture elettroniche B2B
b) CadiWeb riceveranno in omaggio la funzionalità di ricezione delle fatture elettroniche B2B

Entro il 31/12/2018 l’attuale servizio Digital Hub verrà disattivato; si potrà procedere alla sua riattivazione attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto per la definizione del quale è indispensabile sapere:
a) qual è il numero di fatture che -presumibilmente- emetterete nel 2019
b) qual è il numero di fatture che -presumibilmente- riceverete nel 2019

Per coloro i quali, poi, non utilizzano ancora il servizio Digital Hub e/o non vorranno aspettare il prossimo mese di gennaio ma vorranno (o dovranno) anticipare i tempi, sarà importante conoscere il numero di documenti trattati dal momento in cui si intenderà attivare il servizio, fino a fine 2018.

Il nostro consiglio è quello di non aspettare l’ultimo momento ma di arrivare alla data già preparati e con la buona conoscenza dello strumento Digital Hub.

Vi invitiamo quindi a inviarci i dati relativi al numero di fatture emesse e ricevute nel 2019 e negli ultimi mesi del 2018, rispondendo oggi stesso a questa comunicazione, inviando una mail a info@mediacentercube.it indicando il numero totale di fatture che presumibilmente riceverete/emetterete nel 2019 e il numero totale di fatture che presumibilmente riceverete/emetterete negli ultimi mesi del 2018.

Di tutto questo parleremo con Voi tra poche settimane, durante un incontro al quale avremo il piacere di invitarVi e per il quale, entro qualche giorno, riceverete tutti i dettagli su date, orari e location.

Come cambia la normativa? Quali sono i vantaggi? Quali strumenti ho a disposizione?

Insieme a Microarea e Zucchetti risponderemo a tutte le vostre domande e Vi mostreremo i vantaggi del Digital Hub.

… A PRESTO !

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Zona Franca Urbana – Comune di Cagliari

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A partire dal 4 maggio 2018 e fino al 23 maggio 2018 sarà possibile inoltrare le domande per partecipare all’assegnazione dei contributi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per la zona franca urbana del comune di Cagliari.

Si tratta di uno strumento di finanziamento che funzione con il sistema del credito d’imposta: significa che le somme vengono recuperate con i versamenti delle imposte con il modello F24.

Le esenzioni riguardano:

  • Le imposte sui redditi
  • L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
  • Imposta municipale propria (IMU)
  • I Contributi sulle retribuzioni del personale dipendente

Il massimo importo concedibile è pari a euro 100.000,00 per impresa. In ogni caso, il contributo verrà erogato in base alle richieste che perverranno nel termine temporale previsto. Il regolamento di riferimento è quello del regime De Minimis.

Sono ammesse al contributo tutte le micro e piccole imprese (secondo quanto previsto dalla Unione Europea) e i professionisti che operano all’interno delle zone previste da Comune di Cagliari. Le imprese devono essere regolarmente costituite e iscritte al Registro imprese della Camera di Commercio, mentre i professionisti devono essere iscritti presso il loro albo professionale.

Gli unici settori esclusi sono quelli legati alla agricoltura e alla pesca.

L’istanza per la richiesta può essere presentata esclusivamente in via telematica, con firma digitale della documentazione da parte del titolare dell’impresa o del professionista, seguendo la procedura indicata sul sito internet www.mise.gov.it

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